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"Sul piano di emergenza la parola passa ai lavoratori"
fonte Il Sole 24 ore, M. Fabrizio / Sicurezza
26/10/2009 - A quasi quattro o anni dall’entrata m vigore della cosiddetta “Seveso-ter ”- Dlgs 334/1999, così come modificato dal Dlgs 238/2005 – è finalmente operativo il regolamento riguardante le forme di consultazione del personale all’ interno degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti per la redazione e l ‘aggiornamento dei Piani di emergenza interni (Pei).Il decreto del ministero dell’ Ambiente n.138 del 26 maggio 2009 è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale “ 226 del 29 settembre 2009 ed è in vigore dallo scorso 14 ottobre. Dall’ entrata in vigore del Dlgs 238/2005 – 6 dicembre 2005 – era obbligatorio consultare previamente il personale impiegato negli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, nonché il personale delle imprese subappaltatrici a lungo termine, al fine di redigere e aggiornare con cadenza almeno triennale il piano di emergenza previsto dall’ articolo del Dlgs 334/199. Il tutto nel quadro di una libertà di forme e modalità attuative , almeno fino all’ emanazione del dm 138/2009. Che prevede a carico del gestore dello stabilimento a rischio di incidente rilevante l’obbligo di mettere a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza almeno 15 giorni prima di un incontro da tenere sull’argomento una serie di documenti riguardanti: 1) gli elementi dell’ analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione Pei; 2) lo schema Pei e ogni altro elemento utile alla compilazione dello stesso Pei; 3) ogni altro documento rilevante in tal senso (articolo 2, comma 2 Dm 138/2009). L’espressione “personale” che lavora nello stabilimento viene ad avere un contenuto molto ampio e comprende: - il personale dirigente, quadri e impiegati tecnici e amministrativi che prestano servizio nello stabilimento;- il personale preposto all’esercizio degli impianti depositi e/o agli interventi di emergenza; - il personale interno alle dipendenze di terzi o autonomo, preposto anche solo periodicamente alla manutenzione degli impianti e dei depositi o ad operazioni connesse agli stessi; - il personale interno, dipendente di terzi o autonomo, preposto a servizi generali o che accede nello stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro. Da ultimo il decreto prevede un’ importante precisazione in ordine all’efficacia delle osservazioni che i rappresentanti dei lavoratori potranno esprimere nella riunione di Sicurezza sul Pei (articolo 2 , comma 3). Il gestore degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante dovrà necessariamente tenere conto delle osservazioni ricevuta dal rappresentante dei lavoratori , se dal caso dovendo motivare lo scostamento da o la mancata considerazione delle stesse.
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