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"Appalti, responsabilità immediate"
fonte Italia Oggi sette, C. De Lellis / Sicurezza sul lavoro
26/10/2009 - Procedura fai-da-te per valutare l'idoneità tecnico professionale di imprese e lavoratori autonomi in appalto. Al momento infatti non c'è specifica modalità operativa, e quanto previsto dal Tu sicurezza rimane ancora sulla carta in attesa dell'emanazione del previsto regolamento che dovrà individuare, tra l'altro, settori e criteri di qualificazione delle imprese. L’alternativa (prevista comunque dal T.u.) è quella di effettuare tale verifica attraverso l'acquisizione del certificato d'iscrizione alla camera di commercio e mediante autocertificazione. La mancanza di una specifica modalità operativa tuttavia, non fa venire meno in capo al datore di lavoro il dovere «di operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un'ottica economica, ma in ordine al possesso delle capacità professionali e dell'esperienza di coloro che sono chiamati ad operare nell'azienda, nell'unità produttiva o nel ciclo produttivo della medesima». A precisarlo è il Ministero del Lavoro, in risposta ad uno specifico quesito. Misure specifiche per gli appalti. Il T.u. sicurezza prevede particolari disposizioni per i casi di lavori svolti in conseguenza a contratti di appalto o d'opera o di somministrazione. L'adozione di specifiche misure di tutela, in particolare è prevista come obbligatoria' a carico del datore di lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo. Al ricorrere delle predette ipotesi il datore di lavoro è tenuto a: a) verificare, con le modalità che saranno previste da un apposito decreto ministeriale, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o somministrazione; b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Inoltre, tutti i datori di lavoro coinvolti, ivi compresi i subappaltatori sono tenuti a: a) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. L'idoneità tecnico-professionale. Il primo compito affidato al datore di lavoro, dunque, è quello della verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi. Una verifica che deve avvenire, precisa la norma (che è l'articolo 26 del T.u.), «con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g». Tale decreto, in particolare, è un dpr che deve ancora essere emanato, con il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. E' il decreto che dovrà approvare il sistema di qualificazione delle imprese (previsto dall'articolo 27 del T.u.), i cui criteri devono essere definiti dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, il T.u. stabilisce che la verifica venga eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti dì idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al dpr n. 445/2000. Come operare. Sulla questione della valutazione della idoneità tecnico professionale è stato chiesto al ministero del lavoro quali modalità operative seguire. Per il momento ha risposto il ministero, tale verifica viene effettuata mediante l'acquisizione del certificato d'iscrizione alla camera di commercio e di autocertificazione come prescritto dalla legge. E questo fino a quando non verrà emanato il previsto dpr, il cui scopo principale è, appunto, individuare settori e criteri per la qualificazione delle imprese, in modo che, tra l'altro, sia possibile «misurare », per mezzo di strumenti legati al riscontro del rispetto delle regole in materia di salute e sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi l'idoneità tecnico professionali delle imprese o dei lavoratori autonomi. Il ministero, inoltre ha rimarcato come l'obbligo per il datore di lavoro di valutare l'idoneità allo svolgimento della attività commissionata dell'impresa appaltatrice, anche a non voler considerare le disposizioni specificamente dirette a regolamentare i profili di salute e sicurezza sul lavoro, corrisponda al principio generale in forza del quale ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura idonea a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori (ex articolo 2087 del codice civile), tra le quali ovviamente rientra la scelta di imprese e lavoratori in grado di svolgere «in sicurezza» attività nei luoghi di lavoro di pertinenza del committente. Pertanto, ha concluso, «per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le moda-lità di tale verifica da parte del soggetto obbligato, ciò che si richiede al datore di lavoro, che affidi lavori in appalto a imprese o lavoratori autonomi, è di operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un'ottica economica, in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare nella azienda, nella unità produttiva o nel ciclo produttivo della medesima».
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