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"Sicurezza in ditta, palla al delegato"
fonte Italia Oggi, D. Alberici / Sicurezza sul lavoro
25/11/2009 - In azienda delegato alla sicurezza senza portafoglio comunque responsabile. Infatti risponde degli infortuni ai lavoratori anche se non ha i fondi e gli strumenti per attuare tutte le misure antinfortunistiche previste dalla legge. In questi casi deve chiederne l'adeguamento oppure rifiutare l'incarico Lo ha stabilito la Suprema corte di cassazione che, con la sentenza n.44890 depositata ieri, ha confermato la condanna nei confronti di un dirigente comunale delegato dal sindaco alla sicurezza. A un operaio, addetto alla pulizia e alla smerigliatura di una ringhiera del lungomare, era entrata un scheggia in un occhio. Da lì erano scattate le denunce nei confronti del dirigente ritenuto responsabile sia dal Tribunale di Sciacca sia, due anni dopo, dalla Corte d'appello di Palermo. Contro la doppia condanna l'uomo ha fatto ricorso in Cassazione ma la terza sezione penale, respingendolo, ha reso la condanna definitiva. In particolare il dirigente lamentava che «la delega conferitagli dal sindaco in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro, non poteva ritenersi valida e produttiva di effetti giuridici, perché non accompagnata dall'effettiva assegnazione dei fondi necessari per l'espletamento delle funzioni delegate». Questa giustificazione non è stata condivisa dalla terza sezione penale di Piazza Cavour che ha smontato la linea difensiva, spiegando che «se anche fossero vere le circostanze dedotte nel ricorso, non per questo verrebbe meno la responsabilità del delegato, poiché l'invalidità della delega, sulla base del principio di effettività, impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate». In sostanza, ha poi spiegato il Collegio, «il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate deve richiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega». Nel Palazzaccio il caso ha creato disparità di opinioni. Nelle conclusioni presentate al Collegio della terza sezione penale il 21/10, la Procura generale della Suprema corte aveva chiesto di annullare la condanna del dirigente con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Palermo.
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