News
"Cantieri, criteri rigidi sulla delega"
fonte Italia Oggi sette, D. Cirioli / Sicurezza sul lavoro
30/11/2009 - Per nominare il responsabile dei lavori in un cantiere non basta la «delega di funzioni» disciplinata dal T.u. sicurezza (articolo 16), perché così non previsto esplicitamente dalla normativa e per la non sovrapponibilità degli obblighi datoriali a quegli del committente (la delega di funzioni disciplinata dal T.u., infatti, si rivolge ai «datori di lavoro»; mentre la nomina del responsabile dei lavori compete al «committente»). Occorre, invece, rifarsi alla più generale «delega di funzioni presidiata da sanzioni penali», secondo l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Pertanto, la delega dovrà avere tra l'altro i requisiti della forma scritta; della specifica puntualità delle attribuzioni e compiti del responsabile; della tempestività, della certezza. E quanto precisato dal ministero del lavoro con una Faq in risposta a specifico quesito (sul sito web). Il «responsabile dei lavori». I chiarimenti riguardano la figura del «responsabile dei lavori nel cantiere», ossia del soggetto che sia incaricato dal committente per svolgere al suo posto (cioè al posto del committente) i compiti attribuiti dal T.u. sulla sicurezza, approvato dal dlgs n. 81/2008 e modificato dal dlgs n. 106/2009 (in tabella le definizioni). Il quesito a cui il ministero risponde ha chiesto secondo quali criteri può (e deve) avvenire la nomina di tale responsabile dei lavori. Figura non obbligatoria. Preliminarmente, il ministero spiega che, in base alle disposizioni del T.u. (articolo 89), la figura del responsabile dei lavori è quella di un soggetto «solo eventualmente presente nel cantiere». Ciò in quanto è il committente (così come affermato, otre che dal dato normativo, anche da numerose pronunce giurisprudenziali) il perno attorno al quale ruotano la sicurezza nel cantiere e le relative responsabilità, da cui può essere esonerato soltanto con la nomina di un responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico a questi conferito. In particolare, il T.u. (articolo 93) specifica che «il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori». Serve un incarico formale. Secondo il ministero, inoltre, ciò che si evince con certezza dal combinato disposto delle predette disposizioni (articoli 89 e articolo 93), è la necessità del conferimento di un incarico formale in cui, ai fini dell'operatività dell'esonero dalle responsabilità del committente, siano specificati con chiarezza i compiti che il committente intende trasferire al responsabile dei lavori. Pertanto affinché operi il trasferimento al responsabile dei lavori dei compiti di protezione e salvaguardia che fanno capo al committente, tale incarico deve essere necessariamente, anche se implicitamente, trasfuso in un atto scritto, che precisi la natura e l'estensione dell'incarico e dei compiti affidati. Il ministero evidenzia, poi, che nel T.u. manca una specificazione circa la forma e le modalità di per mezzo delle quali è possibile il conferimento dell'incarico. Per cui è opportuno distinguere tale istituto dalla «delega di funzioni» da parte del datore di lavoro disciplinata all'articolo 16 del T.u. La «delega di funzioni». In base al predetto articolo 16 del T.u., il datore di lavoro ha facoltà di delegare ad altri le sue funzioni. Ma a precise condizioni. Prima di tutto, è possibile ove la delega non sia espressamente esclusa; in secondo luogo è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: che essa risulti da atto scritto recante data certa; che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. Infine, alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Delega specifica per il responsabile di cantiere. Secondo il ministero del lavoro la predetta «delega di funzione» disciplinata dall'articolo 16 del T.u., sebbene sia stata delineata tenendo conto dell'elaborazione giurisprudenziale in materia di delega di compiti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non appare tuttavia estensibile al caso, distinto e diverso, del «conferimento di incarico al responsabile dei lavori da parte del committente ». Ciò per due motivi: primo perché manca nel T.u. in espresso riferimento normativo in tal senso; secondo per la non sovrapponibilità della disciplina degli obblighi datoriali a quello degli obblighi del committente. A questo punto, allora, aggiunge il ministero, la questione va inquadrata nel più generale contesto della delega di funzioni in tema presidiata da sanzioni penali. La nozione deriva dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, e ricorre ogni qual volta il titolare originario di una posizione di garanzia, con atto formale, attribuisce ad altri soggetti determinate funzioni, adempiendo così ai suoi doveri di diligenza per il tramite del soggetto delegato. Ai sensi di copiosa e ormai risalente giurisprudenza, la delega di funzioni (nel cui ambito rientra l'incarico di responsabile dei lavori,) ai fini della propria validità deve presentare determinati requisiti, oggettivi e soggettivi, che si possono sinteticamente enucleare, oltre che nella forma scritta e nella specificazione puntuale delle attribuzioni e dei compiti del responsabile, nella tempestività della nomina stessa in relazione agli adempimenti da osservarsi, nella certezza della sua provenienza, nell'attribuzione di autonomi poteri deliberativi, con autonomia decisionale e di gestione e adeguata disponibilità economica e di mezzi materiali; la stessa deve, inoltre, essere conferita ad un soggetto che abbia capacità e idoneità tecnica sufficienti e da questi accettata. In conclusione, il ministero spiega che l'incarico del committente al responsabile dei lavori, pur non essendo pienamente assimilabile alla delega di funzioni da parte del datore di lavoro di cui all'articolo 16 del T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008) e non dovendo quindi presentare necessariamente i medesimi requisiti, rientra tuttavia nel più generale ambito della delega di funzioni così come elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, della quale deve pertanto presentare i requisiti soggettivi e oggettivi di validità, così come sopra delineati.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 947 volte.
Pubblicità