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"La prevenzione non sposa internet "

fonte Italia Oggi 7 , Daniele Cirioli / Sicurezza sul lavoro

22/03/2010 - La sicurezza sul lavoro snobba internet, almeno sulla formazione dei responsabili. Risultano poco adatti, infatti, i corsi online (la cosiddetta formazione a distanza, Fad): va bene per gli addetti al servizio antincendio e per gli addetti al pronto soccorso ma soltanto per le nozioni teoriche; non è possibile per i corsi di formazione dei responsabili (Aspp e Rspp); non è vietata, invece, per i corsi destinati a lavoratori e loro rappresentanti. A precisarlo è una nota della regione Veneto in risposta a specifici quesiti in materia di sicurezza e formazione dei lavoratori (dlgs n. 81/2008). Sicurezza e formazione. La formazione è uno degli aspetti fondamentali della disciplina della sicurezza sul lavoro. Per il datore di lavoro risponde a un preciso obbligo (insieme all`informazione) da osservare nei confronti principalmente dei lavoratori (articoli 36 e 37 del dlgs n. 81/2008 modificato dal dlgs n. 106/2009, il Tu. sicurezza). Dunque, il datore di lavoro è tenuto a osservarli nei confronti della persona che, indipendentemente dal tipo di contratto, svolge attività lavorativa nell`ambito dell`organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendere un mestiere, un`arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. A tale figura sono equiparati il socio lavoratore di coop; l`associato in partecipazione; i tirocinanti; gli allievi di istituti di istruzione ed universitari e/o i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature con videoterminali; i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; i lavoratori socialmente utili. Limitatamente agli obblighi di formazione e informazione, al novero dei lavoratori devono aggiungersi anche i lavoranti a domicilio e i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati. In base alle prescrizioni del T.u., la formazione dei lavoratori deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici se presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l`attività del datore di lavoro. Inoltre, la formazione deve essere erogata durante l`orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Le competenze acquisite vanno registrate nel libretto formativo del cittadino, se concretamente disponibile (cioè se attuato a livello regionale). Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di ispezione tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di vigilanza. Ai fini del corretto assolvimento degli. obblighi di informazione e formazione è necessario che gli stessi producano l`effetto di arricchire le conoscenze dei lavoratori. Il Tu. prescrive, a tal fine, che il contenuto dell`informazione e quello della formazione devono essere facilmente comprensibili per i lavoratori e devono consentire loro, appunto, di acquisire le relative conoscenze. Complicazioni, evidentemente, possono presentarsi nel caso di lavoratori stranieri. In tal caso, il T.u. prescrive che ove informazione e formazione riguardino lavoratori immigrati, esse devono avvenire previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo e informativo. La sicurezza prevede la creazione di uno specifico «team» di soggetti (si tratta quasi sempre degli stessi lavoratori) che curano prima di tutto la prevenzione (mediante controlli e partecipazione alla adozione di specifiche misure per la riduzione dei rischi) e poi il pronto intervento in situazioni di emergenza. Anche questi soggetti, che rispondono alle figure dei responsabili, degli addetti al servizio antincendio o di pronto soccorso hanno diritto (è un obbligo per il datore di lavoro) a una specifica formazione. I chiarimenti. La regione Veneto è stata interpellata con specifico riferimento alla formazione dei responsabili (Rspp) e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (Asoo), degli addetti antincendio, degli addetti al primo soccorso, dei lavoratori e loro rappresentanti (Rls). E in particolare è stato chiesto se, al fine di ottemperare all`obbligo della formazione previsto dal T.u. sicurezza, il datore di lavoro possa far ricorso e/o mettere a disposizione dei predetti soggetti anche corsi di formazione online, cioè quelli fruibili tramite internet mediante la procedura Fad. La risposta è articolata e parte da una considerazione di carattere generale per la quale si ritiene sempre opportuno che i percorsi di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro vengano svolti prediligendo lezioni in aula e un approccio di carattere operativo con esercitazioni pratiche, al fine di garantire maggior efficacia nell`acquisizione delle nozioni trasmesse e nell`apprendimento di comportamenti volti a realizzare una concreta tutela della salute dei lavoratori. Per quanto concerne i corsi di formazione per aspp e rspp, disciplinati dall`accordo sancito in sede di Conferenza statoregioni il 26 gennaio 2006, la regione Veneto spiega che non è ammessa l`erogazione della formazione a distanza; tuttavia, precisa, rimangono al di fuori del divieto i corsi di formazione per Rspp/datori di lavoro (articolo 34 del dlgs n. 81/2008). Con riferimento alla formazione degli addetti al servizio antincendio (di cui al dm 10 marzo 1998, articolo 7 e Allegato IX), la soluzione della regione Veneto è a metà: ritiene, infatti, che la fase di apprendimento delle nozioni teoriche possa senza alcune problema essere svolta anche con modalità Fad non sussistendo espresso divieto; e che invece la fase di esercitazione pratica, in considerazione delle implicazioni di carattere operativo che la caratterizzano, debba essere effettiva e non possa venire svolta unicamente con supporti audiovisivi. Per quanto attiene alla formazione degli addetti al pronto soccorso aziendale, alla luce della disciplina dettata dal dm 15 luglio 2003, n. 388 (articolo 3 e Allegato III), la regione Veneto ritiene che la fase di apprendimento delle nozioni teoriche possa eventualmente essere svolta con modalità Fad, mentre risulta oltremodo opportuno che la capacità d`intervento sul campo venga acquisita mediante esercitazioni pratiche (anche in questo caso viste le caratteristiche operative del ruolo considerato). Infine, riguardo ai corsi di formazione per i lavora tori e per gli Rls (articolo 37 del dlgs n. 81/2008), la regione Veneto spiega che non sussistono impedimenti allo svolgimento con modalità Fad.

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