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"Prevenzione incendi: le opere devono essere completate prima dell'inizio della attività"

fonte agi / Rischio incendio

20/03/2010 - Il Tribunale di Alessandria affronta il problema se le opere di prevenzione antincendi debbano essere completate prima dell'inizio della attività potenzialmente pericolosa o solo dopo che la attività è diventata concretamente pericolosa. Nella fattispecie considerata dalla sentenza in rassegna un imprenditore iniziava lo svolgimento di una attività di stoccaggio di pneumatici in locali aziendali nei quali aveva progettato di svolgere interventi e opere per la prevenzione incendi, approvati e ritenuti congrui dai competenti Vigili del Fuoco per il futuro rilascio della certificazione di regolarità ai fini della prevenzione medesima e autorizzazione allo svolgimento della attività, ma prima di effettuare tali interventi. Si sviluppava un incendio e l’imprenditore veniva tratto in giudizio per la violazione dell’art. art. 4, c. 5 lett. q) D.Lgs n.626/1994. Il Tribunale di Alessandria osserva che le misure di prevenzione antincendio devono essere completate prima dello svolgimento della attività all’interno dei locali della azienda. L’imputato si difende osservando che l’incendio si era sviluppato quando nei locali medesimi erano stati stoccati pneumatici, ma le lavorazioni ad opera dei propri dipendenti non erano ancora iniziate (essendo in corso i lavori di ristrutturazione) e, anzi, i dipendenti ancora non si erano recati sulla località, ancora inidonea ad accogliere le attività di trasformazione. Il fatto che le lavorazioni non fossero ancora iniziate appare in effetti irrilevante, perché il committente dei lavori di ristrutturazione ha l’obbligo giuridico di cooperare con l’appaltatore dei lavori di ristrutturazione anche per la tutela dei lavoratori di quest’ultimo, se il lavoro si svolge nella sede dell’attività del primo. E’ altresì irrilevante anche il fatto che all’epoca dell’incendio nei locali non fosse iniziata la lavorazione dei pneumatici, atteso che era comunque iniziato lo stoccaggi, né rileva che non vi si trovasse un quantitativo di pneumatici pari o superiore a quello che gli appositi decreti ministeriali fissano come limite per la configurazione di una attività pericolosa. Le violazioni delle norme antincendio impongono che le opere antincendio siano completate prima della attività potenzialmente pericolosa, ma ciò non significa che le opere di prevenzione debbano essere completate solo dopo che l’attività concretamente supera la soglia di pericolosità. Chi gestisce una attività di stoccaggio e lavorazione di pneumatici in locali che possono accoglierne una quantità tale da superare il limite di pericolosità è tenuto ad assumere le cautele fin dall’inizio della attività, e non solo quando abbia immagazzinato un numero di pneumatici superiori al limite. Sussiste pertanto la violazione dell’art. art. 4, c. 5 lett. q) D.Lgs 626/1994.

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