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"Ricorsi di gara, quando il bando impedisce la partecipazione"

fonte redazione insic / Edilizia

15/04/2010 - Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1705 del 23 marzo 2010 ha ritenuto ammissibile il ricorso contro un bando di gara, presentato da un’azienda che pur non avendo partecipato alla procedura risultava lesa in modo diretto e immediato dal bando. In tal caso, peraltro l’interesse dedotto in giudizio non è quello volto a conseguire l’aggiudicazione secondo le regole del bando ritenute illegittime, ma quello strumentale alla integrale rinnovazione della gara. Rileva la corte che in linea generale, è inammissibile l’impugnativa di un bando di gara allorquando il ricorrente non abbia partecipato alla procedura e le prescrizioni del bando non siano in modo assoluto impeditive di tale partecipazione. Tuttavia non occorre la previa domanda di partecipazione alla gara ai fini dell’ammissibilità del ricorso quando si è in presenza di clausole discriminatorie del bando che, quanto meno, rendono gravose le condizioni di partecipazione alla gara. Nel caso di specie la clausola impugnata dall’azienda disponeva, in applicazione della disposizione di cui al comma 5 dell’art. 21 della legge n. 102/09, la conservazione in capo all’attuale concessionario della gestione delle lotterie ad estrazione istantanea fino al 31 gennaio 2012. La Corte sottolinea che questa previsione alterava l’oggetto della gara, determinando una disparità di condizioni di partenza per i concessionari diversi da quello attuale: ciò causava assoluta incertezza circa il contenuto economico della concessione in appalto e bastava a fondare un interesse qualificato ad impedire lo svolgimento di detta gara. Per approfondire sugli atti e sui requisiti necessari a partecipare alle gare ad evenienza pubblica suggeriamo la consultazione dell'apprfondimento: La documentazione amministrativa disponibile sulla nostra nuova Banca Dati Appalti.

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