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"Tarsu sui rifiuti industriali venduti "

fonte Italia Oggi, Debora Alberici / Ambiente

07/05/2010 - Sono soggetti a Tarsu i residui di produzione industriale, anche se venduti ad altra azienda, qualora il comune abbia approvato una delibera che li assimila a quelli urbani. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 10797 del 5 maggio 2010, ha respinto il ricorso di una società che chiedeva il rimborso della Tarsu sui dei residui di tessuto venduti, previo stoccaggio, ad altre aziende. I giudici della sezione tributaria hanno individuato un solo paletto al pagamento della tassa: la delibera del comune che assimila i residui ai rifiuti urbani. Delibera che, dopo il decreto Ronchi (n. 22 del 1997) è pienamente legittima. Sul punto gli Ermellini hanno messo nero su bianco che «deve constatarsi che la decisione della commissione tributaria regionale della Puglia, ha correttamente applicato, con congrua motivazione, le norme citate, dando per altro atto della delibera di assimilazione del rifiuti speciali in questione, non pericolosi, (ritagli in tessuto misto cotone) ai rifiuti urbani». E ancora, ha spiegato il Collegio, «con riferimento al periodo interessato dalle istanze di rimborso deve quindi conclusivamente rilevarsi che, con l'abrogazione della legge n. 146 del 1994, art. 39 ad opera della legge n. 128 del 1998, art. 17, è divenuto pienamente operante il disposto del dlgs n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g) che consente ai comuni di deliberare, come nella specie è avvenuto, l'assimilazione ai rifiuti urbani di quelli non pericolosi derivanti da attività economiche, con la conseguenza che, in riferimento, alle annualità di imposta successive al 1997, assumono decisivo rilievo le indicazioni dei regolamenti comunali circa la assimilazione dei rifiuti provenienti da attività industriali a quelli urbani ordinari, senza che per tali residui rilevi il fatto di essere ceduti a terzi». In altre parole, dice la Cassazione, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, «ai sensi degli artt. 6 e 7 dlgs 5 febbraio 1997 n. 22 (il primo dei quali ha trasposto nell'ordinamento interno la definizione comunitaria di rifiuto, alla quale concorrono un criterio tabellare, che delimita oggettivamente la categoria dei rifiuti, e un riferimento soggettivo determinante, costituito dall'intenzione del detentore, ovvero dal suo obbligo, di disfarsi delle sostanze o degli oggetti in questione), i residui delle lavorazioni industriali e artigianali costituiscono rifiuti speciali e sono, quindi, assoggettati al relativo regime».

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