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"Durc in attesa del regolamento attuativo del Codice appalti"

fonte Italia Oggi, Rosario D'Aponte / Edilizia

07/05/2010 - In attesa dell'approvazione del Regolamento attuativo del Codice degli appalti, la questione della durata della validità del Documento unico di regolarità contributiva è ancora oggetto di dibattito dottrinale tra i sostenitori della validità mensile, sia per la partecipazione all'affidamento dei lavori che per consentire il regolare pagamento delle fatture, e coloro che invece propendono per la validità trimestrale del certificato. A tale riguardo, nemmeno giova l'interpretazione ondivaga dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici che nel parere 31/2009 (peraltro non vincolante nemmeno per le parti in causa) si pronunciava per la validità mensile e limitata a una sola fase lavorativa, mentre nella recente determinazione n. 1/2010 afferma la validità trimestrale del Durc in quanto ciò consente alle stazioni pubbliche appaltanti di estendere la garanzia della regolarità su un maggiore periodo che può comprendere anche più fasi lavorative. L'interpretazione sistematica delle disposizioni in materia, operata dall'Autorità di Vigilanza nel parere 31/2009, è tra l'altro carente laddove manca di menzionare l'art. 41, dpr 445/2000 (T.u. sulla documentazione amministrativa) quale regola generale la quale prevede che «i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore». A parte il rilievo che nella procedura di rilascio del Durc interviene la Cassa edile che è un ente terzo alla pubblica amministrazione (per cui il documento unico potrebbe non essere considerato una certificazione pubblica, come lo è invece il singolo certificato di regolarità rilasciato da Inps e Inail), va detto che a tale norma di carattere generale si contrappone e prevale la norma speciale quale è l'art. 39 septies della legge 51/2006 che dispone, appunto, che il Durc, di cui all'art. 3, comma 8 legge n. 494/1996 ? ora art. 90, dlgs 81/2008, ha validità di tre mesi. La validità trimestrale del Durc viene però messa in discussione dal successivo decreto ministeriale 24 ottobre 2007 che mentre al comma 1 art. 7 dichiara la validità mensile del Durc ai soli fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, al comma 2 del medesimo articolo 7 dispone che nel solo settore degli appalti privati il documento di regolarità contributiva, di cui all'art. 39 della Legge 51/2006, ha validità trimestrale. Naturalmente la disposizione ministeriale non può avere la velleità di operare un'interpretazione autentica dell'art 39 della legge 51/2006 perché ciò richiederebbe una fonte di pari rango. Né la disposizione stessa indica quale sarebbe la diversa validità temporale del Durc negli appalti pubblici. Praeter legem è anche la interpretazione che ne ha dato l'Inail con propria Circolare del 5 febbraio 2008, n. 7, laddove afferma il principio secondo cui la validità del Durc, relativamente agli appalti pubblici, «è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (ad es. la stipula del contratto, il pagamento del Sal ecc.)». Il problema della validità temporale del Durc porta con sé anche dei risvolti di ordine pratico cui si è tentato di porre rimedio con la Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure di semplificazione per le famiglie e le imprese). Sancisce, infatti, l'art. 16-bis comma 10 che «le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (Durc) dagli Istituti preposti e dagli enti abilitati in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge». Pertanto, le stazioni appaltanti da un lato, esonerando le imprese dalla presentazione della certificazione di regolarità, l'acquisirebbero esse stesse presso la Cassa edile, l'Inps e l'Inail e dall'altro possono risolvere i problemi di validità del certificato consultando direttamente, attraverso l'ausilio mezzi informatici, gli archivi degli stessi enti. A più di un anno dalla sua entrata in vigore, però, la disposizione non ha trovato ancora applicazione e sarà, oltretutto, interessante notare quale coordinamento si avrà con l'emanando Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, la cui bozza prevede, al contrario, un generale obbligo di trasmissione del Durc alle stazioni appaltanti da parte delle imprese. Tra l'altro, sempre nella bozza del Regolamento sembra riproporsi la scadenza semestrale propria delle certificazioni pubbliche, laddove si prevede che nel caso in cui: - tra la stipula del contratto e il primo Sal o il primo accertamento delle prestazioni relative alla fornitura o al servizio affidato; - oppure tra due successivi Sal o due successivi accertamenti dei servizi e delle forniture resi; - intercorra un lasso di tempo superiore a 180 giorni, le imprese appaltatrici e i subappaltatori trasmettono un nuovo Durc aggiornato, affinché l'ente aggiudicatore posa tenere sotto controllo il mantenimento della regolarità contributiva da parte dei contraenti.

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