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"Malte all'Acrilammide, restrizioni dal regolamento REACH"

fonte Redazione insic / Salute

17/05/2011 - Dopo il 5 novembre 2012 la sostanza Acrilammide N. CAS 79-06-1 non può essere immessa sul mercato o utilizzata come sostanza o componente di miscele in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso, per applicazioni di consolidamento del suolo. Lo dispone il regolamento della Commissione CE n. 366/2011, del 14/04/2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). La limitazione riguarda quindi le malte da iniezione a base di acrilamide. Il regolamento ricorda che l'acrilammide è classificata come sostanza cancerogena di categoria 1B e mutagena di categoria 1B. I rischi collegati a tale sostanza sono stati valutati in applicazione del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993: la Commissione indica che, nel settore delle costruzioni, è necessario limitare il rischio per il comparto acquatico derivante dall'impiego di malte da iniezione a base di acrilammide nonché il rischio per altri organismi derivante dall'esposizione indiretta attraverso acque contaminate dalla stessa applicazione. Il valore limite dello 0,1 % di acrilammide tiene conto di altre fonti di acrilammide libera nel processo di consolidamento del suolo quali N-metilolacrilammide, come indicato dalla raccomandazione 2004/394/CE. Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente, è dunque necessario limitare l'immissione sul mercato e l'uso dell'acrilammide nelle malte da iniezione e in tutte le applicazioni di consolidamento del suolo.

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