"La cessione di cubatura «neutralizza» le varianti "
fonte Il Sole 24 Ore - Aziende / Edilizia
I terreni da cui è stata "prelevata" la cubatura non beneficiano degli
incrementi di potenzialità edificatoria dettati in un secondo tempo dal piano
regolatore.
La
IV sezione del Consiglio di Stato, con la
sentenza n. 4134/2011,
affronta il problema delle conseguenze degli atti costitutivi del vincolo di
asservimento, cioè le cosiddette
"cessioni di cubatura", negando la possibilità
per le aree asservite di esprimere ulteriore capacità edificatoria in caso di
variante del Prg migliorativa degli indici di fabbricabilità.
È una tematica che diventa oggi di particolare interesse, dopo l'emanazione del decreto sviluppo. Infatti, tra gli interventi normativi volti a liberalizzare le costruzioni private, l'articolo 5, comma 1, lettera c), del Dl n. 70/2011 ha previsto anche la tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura".
In realtà la norma non definisce con particolari
dettagli alcun modello negoziale, ma, al fine di garantire la certezza nella
circolazione dei diritti edificatori, l'articolo 5, comma 3, si limita ad
aggiungere all'articolo 2643 del Codice civile il numero 2-bis), stabilendo che
debbano essere soggetti a trascrizione anche «i contratti che trasferiscono i
diritti edificatori comunque denominati nelle normative regionali e nei
conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni
urbanistiche a essi relative».
La
legge di conversione n. 106/2011 ha poi
eliminato il richiamo alle convenzioni urbanistiche e disposto la registrazione
anche dei contratti che «costituiscono o modificano» tali «diritti
edificatori». La norma del decreto è stata scritta tenendo a mente
l'esperienza del Pgt di Milano, che sfrutta il meccanismo della perequazione
urbanistica e prevede un vero e proprio "borsino" dei diritti edificatori.
La previsione offre una copertura normativa di livello nazionale alla perequazione, ma non contiene ancora quel quadro di regole completo auspicato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4545/2010. Resta da chiedersi, ad esempio, in quanto tempo debba essere realizzata la cubatura acquistata con la perequazione e cosa succeda se – prima dell'edificazione – il Comune ne modifichi o ne limiti l'utilizzo con una variante al Prg (si veda Il Sole 24 Ore del 16 maggio).
Nella pratica negoziale così come si è strutturata prima del decreto
sviluppo, la cessione di cubatura è quel contratto con cui il proprietario di un
suolo (cedente) presta il proprio consenso affinché tutta o parte della
volumetria, che quel suolo può esprimere sulla base degli strumenti urbanistici,
venga attribuita dalla pubblica amministrazione al proprietario del fondo vicino
(cessionario), purché ricompreso nella medesima zona urbanistica. Il vincolo di
asservimento si traduce in una sorta di servitù di non edificabilità di tipo
relativo, in quanto limitata e correlata alla volumetria consentita dal Prg, che
si riflette negativamente sul valore venale del bene anche, nel caso di una sua
eventuale espropriazione, comportando un regime di inedificabilità ope
legis.
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