Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Domenica, 24 Novembre 2024
News

"Modello di sicurezza col bollino "

fonte Italia Oggi / Sicurezza sul lavoro

03/08/2011 - Fuori dal rischio sanzioni le imprese che hanno adottato il modello di sicurezza Sgsl (Inail 2001) o il Bs2007. A patto, però, d'integrarlo ora con un adeguato sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste, sia all'interno dell'azienda che nei rapporti esterni.
A tal fine, per esempio, l'azienda deve prevedere nei contratti con i fornitori e gli appaltatori specifiche clausole relative al modello di sicurezza con relative sanzioni, compresa quella della risoluzione del contratto. Lo stabilisce la nota protocollo n. 15816/2011, con cui il ministero del lavoro fornisce le indicazioni della commissione consultiva permanente sulla conformità delle Linee guida Uni Inail (edizione 2011) e delle BsOhsas 18001:2007 ai modelli di organizzazione e gestione della sicurezza previsti dal T.u. (articolo 30 del dlgs n. 81/2008).

Modelli di organizzazione.
I modelli sono particolari misure la cui adozione è volontaria, ma con rilevanti effetti positivi. Chi l'adotta, infatti, può richiedere la riduzione dei premi Inail e, se società o persona giuridica, ne ricava l'esonero della responsabilità amministrativa (dlgs n. 231/2001). Non solo; per le imprese fino a 50 dipendenti, infine, rientra tra le attività finanziabili dall'Inail.

Cosa dice il T.u. sicurezza.
Ai sensi dell'articolo 30 del T.u. sicurezza, il modello di organizzazione e gestione idoneo a avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici (si veda tabella). Il modello deve, inoltre, prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle prescritte attività. Per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, inoltre, deve prevedere un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per verificare, valutare, gestire e controllare il rischio, assieme ad un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Modello Sgsl (Uni-Inail) e British Standard.

Sempre il T.u. (comma 5 dell'articolo 30) stabilisce che, in sede di prima applicazione, i modelli definiti conformemente alle Linee guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl) del 28 settembre 2001 o al British Standard OhSas 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti del Tu per le parti corrispondenti. Con la nota in esame, il ministero fornisce indicazioni circa l'efficacia di tali modelli nei confronti delle aziende che ne sono già dotate e a quelle che, in attesa della definizione di procedure semplificate (specialmente le pmi), intendono dotarsene. Allegata alla nota, il ministero pubblica una tabella di correlazione tra i requisiti richiesti dal T.u. (articolo 30) e i modelli esaminati (Uni-Inail e Bs2007); da essa spiega emerge che l'unica parte non corrispondente è «l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure dettate nel modello». Per «non corrispondente», precisa il ministero, s'intende che il sistema disciplinare non è indicato come requisito dai modelli esaminati (Sgsl e Bs2007), mentre è richiesto come requisito essenziale dal Tu (articolo 30). Pertanto, precisa il ministero, al fine di rendere pienamente efficaci i due modelli, è necessario che l'azienda:

a) attui un idoneo sistema di controllo (cioè conforme al comma 4 dell'articolo 30 del T.u.);

b) adotti un sistema di disciplina idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dai modelli adottati.

Il sistema di controllo.

I modelli in esame (Sgsl Inail e Bs2007), spiega la nota, prevedono come controlli la combinazione di due processi: il monitoraggio/audit interno e il riesame della direzione. Affinché queste procedure rappresentino un sistema di controllo idoneo anche ai fini del T.u., è necessario che prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell'alta direzione (cioè i più alti livelli direzionali dell'organizzazione). Con il termine «documentato», precisa il ministero, si intende che la partecipazione dell'alta direzione sia comprovata da atti e documenti aziendali.

Il sistema di disciplina.

Il ministero spiega che «l'adozione di un idoneo sistema disciplinare» è realizzata qualora l'azienda sia dotata di procedure per individuare e per sanzionare i comportamenti che possono favorire i reati (articolo 30 del T.u. sicurezza) e il mancato rispetto delle misure previste dal modello. Anche in tal caso, il tipo e l'entità dei provvedimenti disciplinari vanno «documentati», e devono essere coerenti con i riferimenti legislativi e contrattuali. Il sistema disciplinare va definito e formalizzato dall'alta direzione e diffuso a tutti i soggetti interessati (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori ecc.). Inoltre, l'azienda deve definire idonee modalità per selezionare, tenere sotto controllo e, se dovuto, sanzionare collaboratori esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti con cui ha rapporti contrattuali. Perché tali modalità siano realmente applicabili, l'azienda deve prevedere che nei singoli contratti siano inserite clausole specifiche con riferimento ai requisiti e ai comportamenti richiesti, nonché alle sanzioni per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto.

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1075 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino