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"Edilizia, la Dia non dà certezze"

fonte Italia Oggi / Edilizia

03/08/2011 - La denuncia di inizio attività (sostituita dalla Scia) non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita, ma è un atto privato volto a comunicare l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge.
Se, peraltro, la p.a. non ha esperito gli accertamenti necessari per il controllo dei presupposti, il giudice può imporre l'adozione dei provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività intrapresa.
È quanto ha affermato l'Adunanza plenaria del Consiglio di stato, con la sentenza n. 15 depositata lo scorso 29 luglio. L'intervento del Consesso era stato richiesto dal Tar del Veneto, ai sensi dell'art. 99 del codice del processo amministrativo, anche a fronte di precedenti contrasti giurisprudenziali.
Contrasti, in pratica, relativi alla natura giuridica della dichiarazione di inizio attività ed alle conseguenti tecniche di tutela sperimentabili dal terzo leso dallo svolgimento dell'attività denunciata.
L'Adunanza, come risulta dalla articolata sentenza (disponibile nel sito), non si è sottratta al compito affermando che, con la Dia, il denunciante è «titolare di una posizione soggettiva di vantaggio immediatamente riconosciuta dall'ordinamento, che lo abilita a realizzare direttamente il proprio interesse, previa instaurazione di una relazione con la pubblica amministrazione, ossia un contatto amministrativo, mediante l'inoltro dell'informativa», mentre il terzo pregiudicato dallo svolgimento dell'attività «è titolare di una posizione qualifi cabile come interesse pretensivo all'esercizio del potere di verifi ca» da parte della p.a.
Ma stando così le cose, afferma la sentenza, il sistema complessivo della tutela previsto dall'ordinamento deve consentire comunque al terzo, anche se il codice espressamente non lo prevede, di ottenere la cessazione dell'attività non consentita dalla legge, attraverso l'azione di accertamento tesa a ottenere una pronuncia che verifi chi l'insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dell'attività oggetto della denuncia. In altre parole, rileva l'Adunanza, «anche per gli interessi legittimi, come pacifi - camente ritenuto nel processo civile per i diritti soggettivi, la garanzia costituzionale impone di riconoscere l'esperibilità dell'azione di accertamento autonomo, con particolare riguardo a tutti i casi in cui, mancando il provvedimento da impugnare, una simile azione risulti indispensabile per la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale del ricorrente».
Ciò in quanto, afferma la sentenza, «la mancata previsione nel testo finale del codice, di una norma esplicita sull'azione generale di accertamento, non è sintomatica della volontà legislativa di sancire una preclusione di dubbia costituzionalità» e, quindi, l'azione di accertamento atipica, nelle ipotesi previste dall'art. 100 c.p.c., risulta comunque praticabile; in forza delle coordinate costituzionali e comunitarie richiamate dallo stesso art. 1 del codice oltre che dai criteri di delega di cui all'art. 44 della legge n. 69/2009.

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