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"Inosservanza delle disposizioni antincendio in un condominio"
fonte Redazione antincendio / Rischio incendio
04/08/2011 - La Cassazione civile con
sentenza n. 12722 dell’11 giugno scorsa chiarisce sull’applicazione della normativa antincendio in caso di conflitti fra privati.
L’occasione è una controversia condominale in merito all’installazione di un ascensore in un palazzo liberty: l’opera era stata considerata da alcuni condomini lesiva dei propri diritti, in quanto aveva ristretto la luce del passaggio sulla prima rampa di scale, impedendo anche il passaggio di eventuali mezzi di soccorso, e risultava altresì lesiva del decoro architettonico e della normativa antincendio, comportando un deprezzamento dell'immobile.
Il condominio propose allora appello alla Corte di Genova, sostenendo che la installazione di un ascensore a tutela dei condomini anziani e disabili non potesse considerarsi innovazione vietata e che l’opera non avesse effettivamente creato alcun pregiudizio alle parti comuni. Il Tribunale di Genova, condannò comunque il Condominio a rimuovere l'impianto in quanto la costituzione dell’impianto non era stata trattata nell’assemblea condominiale e il condominio non aveva fornito la prova che nello stabile vivessero portatori di handicap; inoltre, in base all’articolo 1120 cod. civ., comma 2, in assenza di unanimità dei condomini sono vietate le innovazioni che rendano alcune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e ai, godimento anche di un solo condomino.
Rilevò ancora la Corte di merito che il decoro architettonico del fabbricato, in stile liberty, risultava compromesso dalla installazione dell'ascensore, non conforme alle disposizioni antincendio. L’ascensore aveva diminuito la fruibilità di talune parti dell'edificio essendo stata modificata la rampa originale della scala, creando pregiudizio alla sicurezza del fabbricato ed alla incolumità degli abitanti e rendendo particolarmente difficoltoso l'accesso di mezzi di soccorso.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo, nel caso di controversie fra condomini che coinvolgano la normativa antincendio esclude il ragionamento del condominio che ritiene che la inosservanza delle disposizioni antincendio non risulta lesiva di alcun diritto dei condomini, e che pertanto, non può essere invocata innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
Secondo la Corte di cassazione civile, l'attinenza del complesso di siffatte disposizioni ai rapporti tra cittadino e p.a. non costituisce la ratio decidendi della causa, che verte invece sulla violazione dell’articolo 1120 cod. civ.
L’occasione è una controversia condominale in merito all’installazione di un ascensore in un palazzo liberty: l’opera era stata considerata da alcuni condomini lesiva dei propri diritti, in quanto aveva ristretto la luce del passaggio sulla prima rampa di scale, impedendo anche il passaggio di eventuali mezzi di soccorso, e risultava altresì lesiva del decoro architettonico e della normativa antincendio, comportando un deprezzamento dell'immobile.
Il condominio propose allora appello alla Corte di Genova, sostenendo che la installazione di un ascensore a tutela dei condomini anziani e disabili non potesse considerarsi innovazione vietata e che l’opera non avesse effettivamente creato alcun pregiudizio alle parti comuni. Il Tribunale di Genova, condannò comunque il Condominio a rimuovere l'impianto in quanto la costituzione dell’impianto non era stata trattata nell’assemblea condominiale e il condominio non aveva fornito la prova che nello stabile vivessero portatori di handicap; inoltre, in base all’articolo 1120 cod. civ., comma 2, in assenza di unanimità dei condomini sono vietate le innovazioni che rendano alcune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e ai, godimento anche di un solo condomino.
Rilevò ancora la Corte di merito che il decoro architettonico del fabbricato, in stile liberty, risultava compromesso dalla installazione dell'ascensore, non conforme alle disposizioni antincendio. L’ascensore aveva diminuito la fruibilità di talune parti dell'edificio essendo stata modificata la rampa originale della scala, creando pregiudizio alla sicurezza del fabbricato ed alla incolumità degli abitanti e rendendo particolarmente difficoltoso l'accesso di mezzi di soccorso.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo, nel caso di controversie fra condomini che coinvolgano la normativa antincendio esclude il ragionamento del condominio che ritiene che la inosservanza delle disposizioni antincendio non risulta lesiva di alcun diritto dei condomini, e che pertanto, non può essere invocata innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
Secondo la Corte di cassazione civile, l'attinenza del complesso di siffatte disposizioni ai rapporti tra cittadino e p.a. non costituisce la ratio decidendi della causa, che verte invece sulla violazione dell’articolo 1120 cod. civ.
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