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"Riflessioni sul Modello di organizzazione e di gestione"
fonte PuntoSicuro / Formazione ed informazione
09/09/2011 - Il
« Modello
di organizzazione e di gestione» è definito dall'art. 6 del D. Lgs. n.
231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica. In particolare l'art. 2 comma 1 lettera dd) del D.Lgs. n. 81/2008 lo
definisce, per quel che riguarda i reati correlati alla violazione degli
obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori, come
«modello di organizzazione e di gestione»: modello
organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica
aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
idoneo a prevenire
i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della
salute sul lavoro”.
Dunque deve essere
chiaro fin dall'inizio che non esiste un modello organizzativo di cui
all'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, ma solamente un modello organizzativo e
gestionale per la definizione e l'attuazione di una
politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che per quel
riguarda la sicurezza e salute dei lavoratori va ampliato includendo i
requisiti dell'art. 30 D.Lgs.
n. 81/2008, che è norma integrativa e aggiuntiva, e non norma speciale e
derogatoria, come invece sembra credere erroneamente un apposito comitato della
Commissione consultiva permanente di cui più oltre.
Il modello di organizzazione e di gestione “ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231“ deve essere adottato ed efficacemente attuato, prescrive l'articolo 30
comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, assicurando un sistema aziendale per
l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
-
al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti
chimici, fisici e biologici;
-
alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione conseguenti;
-
alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,
gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
-
alle attività di sorveglianza sanitaria;
-
alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
-
alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle
istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
-
all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
-
alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure
adottate.
In
sede di prima applicazione, prevede sempre l'art. 30 citato al comma 5, i modelli
di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida
UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)
del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono
conformi ai requisiti detti per le parti corrispondenti. Sempre in sede di
prima applicazione, la Commissione Consultiva Permanente, (art. 6 D.Lgs. n.
81/2008), può indicare ulteriori modelli di organizzazione e gestione.
Il 9 marzo 2011 il Comitato n. 4 Modelli di Organizzazione e di Gestione (MOG)
della Commissione Consultiva Permanente di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008
ha approvato un documento
( anticipato in un convegno il 29 marzo scorso, approvato dalla Commissione il 20 aprile e poi pubblicato ufficialmente nella circolare dell’11 luglio 2011 del Ministero del Lavoro - ndr) che offre chiarimenti sul sistema di controllo (comma
4) ed indicazioni per l’adozione del sistema disciplinare (comma 3) per le
aziende che adottano un modello organizzativo e di gestione definito
conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS
18001:2007.
Con
il MOG la Commissione, prima di procedere ad elaborare “procedure semplificate
per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza nelle piccole e nelle medie imprese” come previsto dal
comma 5 bis dell’art. 30 DLgs 81/08, ha verificato la corrispondenza tra i
requisiti richiesti dall’art. 30 e quelli richiesti dalle norme UNI INAIL
(edizione 2001) e dal British Standard (BS) OHSAS 18001:2007, affinché il
Modello abbia “efficacia esimente della responsabilità
amministrativa ex DLgs 231/2001”, con attenzione particolare al sistema di
controllo ed al sistema disciplinare.
Secondo
la Commissione consultiva permanente “emerge che l’unica parte non
corrispondente tra un modello UNI – INAIL / BS 18001 e quanto richiesto
all’art. 30 DLgs 81/08, è l’adozione di un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.
Per
“non corrispondente” si intende che “il sistema
disciplinare non è esplicitamente indicato da UNI INAIL e BS 18001 come
requisito di conformità allo standard, a differenza di quanto richiesto per “l’ efficacia
esimente ex art. 30”.
Un
primo svarione della Commissione, che non si rende conto che il modello di cui
all'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 è in realtà il modello di cui all'art. 6
del D.Lgs. 231/2008 integrato con gli elementi essenziali di una corretta
gestione di sicurezza e salute, è non aver notato che il D.Lgs. n. 231/2008 all'art. 6
recante disposizioni sui “Soggetti in posizione
apicale e modelli di organizzazione dell'ente” prevede al comma 2, lettera c,
che “in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di
commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono
rispondere alle seguenti esigenze:
omissis
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”.
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”.
Dopo
aver ricordato il comma 4 dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, il documento
sottolinea che “qualora un’azienda si sia dotata di un sistema
di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti delle
Linee Guida UNI-INAIL o delle BS OHSAS 18001:2007, essa attua il proprio
sistema di controllo secondo quanto richiesto al comma 4 dell’articolo 30 del
D.Lgs. n. 81/2008, attraverso la combinazione di due processi che sono
strategici per l’effettività e la conformità del sistema di gestione stesso:
Monitoraggio/Audit Interno e Riesame Della Direzione”.
La
Commissione evidenzia tuttavia che tali processi rappresentano un sistema di
controllo idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell’articolo 30 del D.
Lgs. n. 81/2008 “solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre
che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la
sicurezza, anche dell’Alta Direzione (intesa come posizione organizzativa
eventualmente sopra stante il datore di lavoro) nella valutazione degli
obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali
criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro”. E con “documentato” si intende che la “partecipazione dell’Alta
Direzione sia comprovata da atti e documenti aziendali”.
La
Commissione evidenzia inoltre che l’audit interno deve “verificare anche
l’effettiva applicazione del sistema disciplinare di cui al punto successivo”.
Ma così come
delineato il sistema di controllo è incompleto, manca
(incredibilmente) un elemento fondamentale e inderogabile dettato dall'art. 6:
“1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma
1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
a)
l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b)
il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare
il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di
autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.
In
realtà oltre a quanto delineato dalla Commissione, il sistema di controllo è
quello necessario per garantire efficacia ed efficienza del modello
organizzativo solo quando è istituito e operante, anche in materia di sicurezza
e salute sul lavoro.
Il
documento fornisce anche “indicazioni per l’adozione di un sistema disciplinare
idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di
Organizzazione e Gestione attuato dall’azienda in applicazione dell’articolo 30
del D. Lgs. n. 81/2008”. Il comma 3 dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008
esige un “sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate dal modello”.
Perciò
la commissione sottolinea la necessità che “l’Azienda sia dotata di procedure
per individuare e sanzionare i comportamenti che possano favorire la
commissione dei reati di cui all’articolo 300 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo
25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) e il mancato rispetto
delle misure previste dal modello. Il tipo e l’entità dei provvedimenti
disciplinari saranno coerenti con i riferimenti legislativi e contrattuali
applicabili e dovranno essere documentati”.
Si
indica poi che “il sistema disciplinare dovrà essere definito e formalizzato
dall’Alta Direzione aziendale e quindi diffuso a tutti i soggetti interessati
quali ad esempio:
-
Datore di lavoro (articolo 2, comma 1, lett. b, D. Lgs. n. 81/2008);
-
Dirigenti (articolo 2, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 81/2008) o altri soggetti in
posizione apicale;
-
Preposti (articolo 2, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 81/2008);
-
Lavoratori (articolo 2, comma 1, lett. b, D. Lgs. n. 81/2008);
-
Organismo di Vigilanza (ove istituito un modello ex D.Lgs. n. 231/2001);
-
Auditor/Gruppo di audit”.
Per
quel che riguarda “Auditor/Gruppo di Audit” (“una o più persone incaricate ed
aventi le competenze per: la pianificazione, la preparazione, la conduzione
degli audit, la valutazione dei risultati e la determinazione delle carenze
riscontrate nel corso degli stessi”) ad essi fa riferimento il par. 4.5.5 delle
BS OHSAS 18002:2008.
È sorprendente
notare come trattando i requisiti di un modello 231 si indichi come solamente
eventuale (mentre invece è obbligatoria e inderogabile) la presenza
dell'organismo di vigilanza: oltre a fornire indicazioni corrette e condivisibili,
esiste quindi nel MOG una certa confusione su aspetti essenziali del modello
organizzativo ex art. 30 D.Lgs. 81/2008 - art. 6 D.Lgs. n. 231/2001.
Da
non dimenticare infine, che l’Azienda dovrà “definire idonee modalità per
selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, sanzionare collaboratori
esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali
con l’azienda stessa. Perché tali modalità siano applicabili l’azienda deve
prevedere che nei singoli contratti siano inserite specifiche clausole
applicative con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti ed alle
sanzioni previste per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del
contratto stesso”. Tutto questo richiede una intensa azione aziendale di
revisione contrattuale e procedurale.
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