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"Ogni lavoratore deve garantire la sicurezza degli altri"
fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Responsabilità sociale
14/10/2011 - La Corte, con sentenza 23292/2011, riconosce per la ditta committente i
lavori, la responsabilità del direttore del reparto (dotato di delega
agli adempimenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro), e
dell'amministratore unico e legale rappresentante della ditta sub
appaltatrice, per l’infortunio mortale di un lavoratore, avvenuto presso
un’acciaieria.
La vicenda
Il lavoratore, eseguendo il trasporto di alcuni materiali dal parco rottame ai reparti di produzione, invece di seguire il percorso esterno allo stabilimento, era passato attraverso il reparto, laddove veniva eseguita la colata dell'acciaio ed i lingotti fusi venivano trasportati su carri "porta placche".
A seguito della caduta del carico, il lavoratore era sceso dal mezzo ed era stato investito da uno dei carrelli porta placche condotto da un dipendente dell’azienda committente.
Gli accertamenti
In sede di giudizio erano state accertate mancanze del trattore utilizzato per la spinta posteriore dei carri - ponte (né il cicalino né il lampeggiatore d’allerta erano funzionanti, inoltre il trattore era anche privo di gancio, per cui non era possibile ancorarlo al carro ponte).
Il mezzo era quindi inidoneo ai fini della sicurezza: di ciò risponde la committente che avrebbe dovuto provvedere alla sostituzione del mezzo stesso (avendo piena ed esclusiva autonomia di spesa) ovvero adeguarlo compiutamente a svolgere in sicurezza il lavoro.
Le responsabilità
Non è condiviso, invece, il tentativo di concentrare la responsabilità sui livelli intermedi, in particolare sul responsabile del servizio manutenzione, che non era intervenuto a rimuovere le carenze funzionali della macchine e sul responsabile del reparto, che non avrebbe adibito un operatore a terra per la manovra del carro porta placche: la responsabilità è invece apicale perché inerente all'organizzazione delle lavorazioni e quindi, coinvolge appieno la sfera di responsabilità dell'organo di vertice.
Quanto alla responsabilità del dipendente che guidava il trattore, la Corte afferma che "vale ricordare che la disamina dei "soggetti" della normativa di prevenzione non può limitarsi a considerare quelli tradizionalmente considerati titolari della "posizione di garanzia" (datore di lavoro, dirigente, preposto, ecc.), tenuti cioè a "garantire" il rispetto della disciplina precauzionale per la tutela della incolumità del lavoratore. Anche lo stesso "lavoratore", infatti, assume un ruolo affatto passivo, essendo onerato anch'egli di obblighi prudenziali finalizzati a prevenire la verificazione dell'infortunio a danno proprio o di altri lavoratori."
Il riferimento è all’articolo 20 del decreto legislativo 81/2008, che impone al lavoratore di prendersi cura non solo della propria salute e sicurezza, ma anche di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni od omissioni.
Il testo della sentenza è disponibile sulla nostra banca dati Sicuromnia
La vicenda
Il lavoratore, eseguendo il trasporto di alcuni materiali dal parco rottame ai reparti di produzione, invece di seguire il percorso esterno allo stabilimento, era passato attraverso il reparto, laddove veniva eseguita la colata dell'acciaio ed i lingotti fusi venivano trasportati su carri "porta placche".
A seguito della caduta del carico, il lavoratore era sceso dal mezzo ed era stato investito da uno dei carrelli porta placche condotto da un dipendente dell’azienda committente.
Gli accertamenti
In sede di giudizio erano state accertate mancanze del trattore utilizzato per la spinta posteriore dei carri - ponte (né il cicalino né il lampeggiatore d’allerta erano funzionanti, inoltre il trattore era anche privo di gancio, per cui non era possibile ancorarlo al carro ponte).
Il mezzo era quindi inidoneo ai fini della sicurezza: di ciò risponde la committente che avrebbe dovuto provvedere alla sostituzione del mezzo stesso (avendo piena ed esclusiva autonomia di spesa) ovvero adeguarlo compiutamente a svolgere in sicurezza il lavoro.
Le responsabilità
Non è condiviso, invece, il tentativo di concentrare la responsabilità sui livelli intermedi, in particolare sul responsabile del servizio manutenzione, che non era intervenuto a rimuovere le carenze funzionali della macchine e sul responsabile del reparto, che non avrebbe adibito un operatore a terra per la manovra del carro porta placche: la responsabilità è invece apicale perché inerente all'organizzazione delle lavorazioni e quindi, coinvolge appieno la sfera di responsabilità dell'organo di vertice.
Quanto alla responsabilità del dipendente che guidava il trattore, la Corte afferma che "vale ricordare che la disamina dei "soggetti" della normativa di prevenzione non può limitarsi a considerare quelli tradizionalmente considerati titolari della "posizione di garanzia" (datore di lavoro, dirigente, preposto, ecc.), tenuti cioè a "garantire" il rispetto della disciplina precauzionale per la tutela della incolumità del lavoratore. Anche lo stesso "lavoratore", infatti, assume un ruolo affatto passivo, essendo onerato anch'egli di obblighi prudenziali finalizzati a prevenire la verificazione dell'infortunio a danno proprio o di altri lavoratori."
Il riferimento è all’articolo 20 del decreto legislativo 81/2008, che impone al lavoratore di prendersi cura non solo della propria salute e sicurezza, ma anche di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni od omissioni.
Il testo della sentenza è disponibile sulla nostra banca dati Sicuromnia
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