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"Le responsabilità e gli obblighi degli amministratori di stabili"
fonte PuntoSicuro / Sicurezza sul lavoro
17/10/2011 - La
gestione di un condominio
richiede molte conoscenze, anche in relazione alla sicurezza sul lavoro, e
l’applicazione puntuale del Decreto
legislativo 81/2008 non sempre è esente da dubbi interpretativi.
Per
questo motivo PuntoSicuro ha pubblicato in passato i chiarimenti
del Ministero del Lavoro circa gli obblighi di sicurezza a carico del
condominio o le risposte a domande dei lettori in merito alla valutazione
dei rischi nei complessi condominiali nel caso vengano adibiti a luoghi di
lavoro.
Per
offrire ulteriori chiarimenti concludiamo la presentazione dell’incontro
tecnico-operativo “ In
bilico tra sicurezza e lavoro: il cantiere (in)sicuro” organizzato dalla
SCPSAL (Struttura Complessa di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di
Lavoro) dell’ ASS
1 Triestina e dal CPT Trieste. Nell’incontro, che si è tenuto il 14 aprile
2011 sul tema della sicurezza
del lavoro in edilizia, un intervento ha affrontato
obblighi e doveri degli amministratori di stabili.
In
“
Lavori
privati: responsabilità e obblighi degli amministratori di stabili”, a
cura dell’ing. Renzo Simoni (Responsabile S.S. Igiene Tecnica del Lavoro -
SCPSAL - ASS 1 Triestina), vengono formulate le varie ipotesi che regolano gli
obblighi per la sicurezza.
Ipotesi n. 1
La
prima ipotesi è relativa a lavori privati non soggetti a permesso di costruire -
eseguiti cioè solo con D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività, ndr) o senza -
in condominio “non considerato ‘azienda/unità produttiva’ (in cui non c’è la
presenza di lavoratori dipendenti del condominio stesso)”.
In
questo caso l’Amministratore “è il
committente
dei lavori e, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa
ovvero lavoratore
autonomo, deve sempre verificare l'
idoneità
tecnico-professionale (v. art. 90, c. 9, del D.Lgs. 81/08) dell’impresa
affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.
Inoltre
– continua il relatore – “nel caso di lavori edili o di ingegneria civile (di
cui all’allegato X) di importo inferiore a 100.000 € e se in cantiere operano,
anche non contemporaneamente, più imprese, l’Amministratore deve:
-
A) nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ( CSE),
che avrà, tra gli altri, il compito di redigere il PSC
e di predisporre il Fascicolo (v. art. 90, c. 11)”;
-
B) trasmettere prima dell’inizio dei lavori, all’azienda sanitaria locale e “alla
DPL la notifica preliminare elaborata conformemente all'all. XII, nonché gli
eventuali aggiornamenti (v. art. 99, c. 1);
-
C) trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per
l'esecuzione dei lavori (v. art. 101, c. 1) ovvero all’impresa affidataria”.
Riportiamo
alcune
annotazioni presenti negli
atti dell’intervento:
-
“l’obbligo di designazione del CSE è legato esclusivamente al numero di imprese
che, anche non contemporaneamente, saranno presenti in cantiere;
-
se l’importo lavori supera i 100.000 €, sempre nell’ipotesi che operino, anche
non contemporaneamente, più imprese, dovrà essere nominato anche il CSP cui
spetterà la redazione del PSC e del Fascicolo;
-
gli obblighi di cui ai punti A), B) e C) si applicano anche nel caso in cui,
dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di
parte di essi sia affidata a più imprese;
-
la notifica preliminare deve essere inviata anche nel caso di cantieri in cui
opera una sola impresa (non c’è obbligo di nomina del CSE) ma la cui entità
presunta di lavoro sia > 200 u/g (uomini/giorno, ndr);
-
quando si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui all’all. X, le
imprese, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare
o con meno di dieci addetti, devono sempre redigere il POS
(v. art. 96, c. 1, lettera g); in caso di lavori diversi nessun documento è
dovuto dalle imprese;
-
nel caso di lavori che non siano ricompresi nell’elenco dei lavori edili o di
ingegneria civile di cui all’all. X, eseguiti da un’unica impresa/lavoratore
autonomo, l’unico obbligo a carico dell’Amministratore committente
sta nella verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa /
lavoratore autonomo;
-
in assenza di lavoratori dipendenti o ad essi equiparati che prestino attività
lavorativa per conto del condominio, l’amministrazione non è tenuta ad
ottemperare alle disposizioni dell’art.
26 del D. Lgs .81/08 ed in particolare non è
tenuto ad elaborare, in nessun caso, il DUVRI”.
Ipotesi n. 2
Si
riferisce a “lavori privati non soggetti a permesso di costruire (eseguiti cioè
solo con D.I.A. o senza) in condominio considerato ‘azienda/unità produttiva’
(in cui cioè ci sono lavoratori dipendenti del condominio)”.
In
questo caso il relatore sottolinea che “l’amministratore condominiale assume la
veste, oltre che di committente, anche di
datore
di lavoro e vanno quindi rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. n.
81/08 ed in particolare quelle contenute nell’art. 26: cooperazione,
coordinamento, informazione ed elaborazione del documento unico di valutazione
dei rischi interferenziali ( DUVRI)
sia fra i lavoratori del committente (portiere, giardiniere o altri) e quelli
delle ditte appaltatrici sia dei lavoratori delle ditte appaltatrici fra di
loro”.
In
presenza dunque dei lavori riportati nell’ipotesi n. 2, “vanno rispettati tutti
gli obblighi di cui all’ipotesi n. 1 con l’obbligo obbligo aggiuntivo, in capo
all’Amministratore datore di lavoro committente, di
redazione del DUVRI qualora i lavori appaltati non siano lavori
edili o di ingegneria civile e non rientrino quindi nell’elenco di cui all’all.
X (ad es. lavori di pulizia scale, lavori di manutenzione dell’impianto
elettrico o altri lavori impiantistici che non rientrino nell’ambito di un cantiere
edile, ecc.)”.
Ipotesi n.3
È
l’ipotesi relativa a lavori privati soggetti a permesso di costruire.
Si
ricorda che l’Amministratore, anche nel caso di affidamento dei lavori ad
un'unica impresa ovvero lavoratore
autonomo, deve sempre verificare l'idoneità tecnico-professionale (v. art.
90, c. 9, del D.Lgs. 81/08) dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.
Inoltre
il committente ha l’obbligo di trasmettere all’amministrazione competente,
prima dell’inizio dei lavori: le documentazioni attestanti la
verifica dell’idoneità tecnico-professionale
e il
nominativo delle imprese esecutrici
dei lavori.
E
in caso di lavori edili o di ingegneria civile (di cui all’allegato X) e se in
cantiere operano, anche non contemporaneamente, più imprese, l’Amministratore
deve:
-
A) “nominare, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione,
il CSP, che avrà il compito di redigere il PSC e di predisporre il fascicolo,
v. art. 91, c. 1 del D.Lgs. 81/08;
-
B) nominare, prima dell’affidamento dei lavori, il CSE, i cui obblighi sono
dettagliati all’art. 92”;
-
C) trasmettere prima dell’inizio dei lavori, all’azienda sanitaria locale e “alla
Direzione Provinciale del Lavoro, la notifica preliminare elaborata
conformemente all'all. XII, nonché gli eventuali aggiornamenti (v. art. 99, c.
1);
-
D) trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per
l'esecuzione dei lavori (v. art. 101, c. 1) ovvero all’impresa affidataria”.
Si
ricorda che nel caso in cui il condominio sia da considerare “
luogo di lavoro/azienda”, “qualora i
lavori appaltati non siano lavori edili o di ingegneria civile (di cui
all’all.X, ad es. lavori di pulizia scale, lavori di manutenzione dell’impianto
elettrico o altri lavori impiantistici che non rientrino nell’ambito di un
cantiere edile, ecc.), l’Amministratore/datore di lavoro committente ha l’obbligo
di redazione del DUVRI
che prenda in considerazione i rischi interferenziali sia fra i lavoratori del
committente e quelli delle ditte appaltatrici sia dei lavoratori delle ditte
appaltatrici fra di loro”.
La
relazione, a cui vi rimandiamo per una lettura integrale sia degli obblighi
indicati sia dei vari riferimenti normativi rilevanti per gli amministratori,
riporta infine alcune
osservazioni
finali:
-
“il condominio è equiparabile a un’ ‘
azienda/unità
produttiva’ (ex art. 2 del D.Lgs. 81/08) nel caso in cui il condominio
stesso adibisca del personale a svolgere attività lavorativa nel proprio ambito
(ad esempio portiere, giardiniere, ecc.) e solo allora, assumendo
l’amministratore condominiale la veste di datore
di lavoro, vanno rispettate tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. n.
81/08”;
-
“con riferimento ai controlli e alle verifiche da eseguirsi sugli impianti, si
desidera richiamare l’attenzione sulla differenza tra ‘verifiche periodiche’ e
‘ manutenzione’”.
Ad esempio si ricorda che la “
manutenzione”
è “obbligatoria per tutti gli impianti posti al servizio degli edifici,
indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, con la periodicità prevista
dalle norme CEI. Tale obbligo ricade sul proprietario dell’impianto (ex art. 8,
c. 2, del D.M 37/08)”. Per la definizione di ordinaria
manutenzione si consiglia di far riferimento all’art. 2 del D.M. 37/08;
-
“spesso nei condomini si rileva la presenza di
materiali contenenti amianto, frequentemente in matrice compatta
(Eternit) ma talvolta anche in matrice friabile, soprattutto nella centrali
termiche (peraltro accessibili solo a personale tecnico specializzato e
correttamente formato e informato sul problema), ma anche nei locali di
utilizzo comune come cantine, garages, chiostrine e cavedi”. L’intervento
ricorda “l’obbligo di censire e segnalare tali materiali (L. 257/1992 e D.P.R.
08/08/1994) e l’obbligo, dopo averne rilevato la presenza, di attivazione di un
programma di controllo e manutenzione dei manufatti
contenenti amianto (D.M. 06/09/1994, v. allegati)”;
-
“sembra inoltre opportuno richiamare l’Amministratore, nell’ottica della
cooperazione e del coordinamento nell’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi, al dovere di
informare
le ditte che vengono ad effettuare interventi manutentivi nel condominio,
qualora esistano specifici pericoli, soprattutto se legati alla presenza di
materiali contenenti amianto
nei locali, sulle strutture o sugli impianti interessati dai lavori”.
“ Lavori
privati: responsabilità e obblighi degli amministratori di stabili”, a cura
dell’ing. Renzo Simoni (Responsabile S.S. Igiene Tecnica del Lavoro - SCPSAL -
ASS 1 Triestina), intervento all’incontro tecnico-operativo “In bilico tra
sicurezza e lavoro: il cantiere (in)sicuro” (formato PDF, 784 kB).
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