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"Le nuove procedure prevenzione incendi in un vademecum dei VV.F."

fonte Vigili del Fuoco / Rischio incendio

20/10/2011 - “Meno carte, più sicurezza” è il titolo del vademecum redatto dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile e dall’ Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione Pubblica per divulgare le novità in materia di procedure antincendi introdotte con l’entrata in vigore il 7 ottobre scorso del Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011. (leggi anche Disciplina amministrativa prevenzione incendi, decreto semplificazione).

L’opuscolo sintetizza in poche righe l’introduzione delle tre categorie di rischio A,B,C per le diverse attività e le relative procedure antincendio. Dedica poi a ogni categoria pagine in cui si definisce la categoria e si riporta un elenco non esaustivo della tipologia di attività che ne fanno parte. Particolarmente efficace l’utilizzo per ogni categoria di un esempio concreto, un caso, che viene descritto testualmente e rappresentato con uno schema illustrato che mostra passo passo cosa deve fare l’imprenditore.

Per quanto riguarda le attività appartenenti alla categoria A a basso rischio, l’esempio quello di Gianni, imprenditore che ha la volontà di aprire un’autorimessa. Cosa dovrà fare?
Gianni può iniziare i lavori e costruire l’autorimessa. Solo alla fine dei lavori raccoglie tutta la documentazione che attesta la conformità della costruzione alle vigenti normative antincendio e la spedisce tramite procedura telematica al SUAP, Sportello Unico per le Attività Produttive, allegando la SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, completa di sezione relativa alla prevenzione antincendio. Gianni può ora avviare l’attività. Potrà essere soggetto a controllo a campione entro 60 giorni.

Maria vuole aprire un’attività che appartiene alla categoria a rischio medio B: un ampio locale per la vendita al dettaglio. Che procedura dovrà seguire? Prima di iniziare i lavori Maria deve inviare ai Vigili del Fuoco tramite SUAP l’istanza per l’esame del progetto e attenderne l’esito che sarà rilasciato entro 60 giorni. Se l’esito è positivo Maria potrà procedere alla costruzione del punto vendita, dovrà poi raccogliere e inviare documentazione e SCIA al SUAP, potrà quindi avviare l’attività con possibile controllo dei V.V.F. a campione entro 60 giorni.

Paolo ha in mente di aprire un’attività che rientra nella categoria ad alto rischio C: una casa di riposo per ospitare fino a 110 anziani. La procedura a cui si dovrà attenere prevede prima di tutto la presentazione di istanza di esame del progetto ai V.V.F. che dovranno rilasciare parere entro 60 gg. Ottenuto esito positivo potrà procedere con i lavori, ultimarli, raccogliere tutta la documentazione necessaria e inviarla al SUAP. La sua attività sarà necessariamente sottoposta a controllo dei V.V.F. entro 60 giorni dall’apertura.

Dopo aver passato in rassegna i tre esempi le ultime pagine dell’opuscolo mettono in evidenza le altre novità introdotte dal decreto tra cui alcune modifiche apportate agli elenchi delle attività soggette a controlli antincendi; si sollecitano quindi tutti gli imprenditori a controllare nell’Allegato 2 del decreto se la propria attività è soggetta o non soggetta a controlli e a quale categoria appartiene.

Viene sottolineata inonltre la semplificazione apportata al procedimento dall’adozione del’invio telematico e dall’abolizione del Registro dei controlli manutenzione informazione e formazione del personale.

L’opuscolo contiente infine informazioni sulla richiesta di rinnovo del CPI “Certificato prevenzione incendi”, di una dichiarazione che attesta l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio accompagnata da dichiarazione di tecnico abilitato che attesta l’efficienza dei dispositivi. Sul NOF, nulla osta fattibilità, parere di massima rilasciato dal Comando provinciale V.V.F. a quelle attività a medio e alto rischio che vogliano realizzare progetti particolarmente complessi. Il NOF potrà essere rilasciato entro 30 giorni dal’invio e a seguito del’esame da parte dei V.V.F. di un progetto di massima che illustri aspetti rilevanti quali, ad esempio, ubicazione, accesso all’area e accostamento dei mezzi di soccorso, caratteristiche costruttive, sistemi di controllo fumi, vie di esodo, impianti di rilevazione e allarme. Sulla possibilità di concordare con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco un cronoprogramma di visite in cantiere durante lo svolgimento dei lavori per valutarne passo passo la rispondenza alle disposizioni di prevenzioni incendi.

Per approfondire: il vademecum “ Meno carte più sicurezza” (PDF)

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