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"Sulla responsabilità di un lavoratore per violazione alla sicurezza "
fonte PuntoSicuro / Sicurezza sul lavoro
24/10/2011 -
E’ un lavoratore dipendente che questa volta è stato riconosciuto
responsabile dalla Corte di Cassazione e quindi condannato per non avere adottato
le misure di sicurezza atte ad evitare pericoli di incendio e di propagazione
delle fiamme. In particolare lo stesso aveva effettuato dei lavori di saldatura
elettrica su delle tubazioni facenti parte di un impianto di distribuzione
stradale di GPL senza adottare le necessarie misure di sicurezza richieste
dalle norme.
Il
caso, il ricorso in Cassazione e le motivazioni
Il
Tribunale, in composizione monocratica, ha condannato un lavoratore, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena (condonata) di
euro 500,00 di ammenda per il reato di cui all’articolo 34 lettera b) del D. P.
R. 27 aprile 1955 n. 547 perché, nella sua qualità di dipendente di una
società, effettuava lavori di saldatura elettrica su tubazioni facenti parte di
un impianto di distribuzione stradale di GPL
senza adottare idonee misure di sicurezza atte ad evitare pericoli di incendio
o di propagazione delle fiamme. Il Tribunale ha ritenuto che la responsabilità dell'imputato
fosse emersa in modo inequivocabile dalle risultanze processuali avendo egli
agito con grossolana imprudenza e senza adottare le necessarie precauzioni, pur
svolgendosi l'attività di saldatura nelle vicinanze del serbatoio di gas.
Secondo
il lavoratore, che ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione, erroneamente gli
era stata addebitata dal Tribunale la violazione soprindicata per non avere
questo tenuto conto che, a seguito dell'entrata in vigore del D.
Lgs. n. 81 del 2008, era stato abrogato il D. P. R. n. 547/1955 ed inoltre
che l’ipotesi di reato addebitatogli non era da porsi a carico dei lavoratori
bensì del datore di lavoro e ciò ai sensi
degli articoli 63 e 68 e dell’Allegato 4 del Testo Unico in materia di
salute e sicurezza sul lavoro di cui al citato D. Lgs. n. 81/2008. L’imputato
ha contestato, altresì, una erronea applicazione dell’art. 34 del D.P.R. n.
547/1955 essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale che lo stesso non aveva
usato fiamme libere e tanto meno manipolato materiali incandescenti ed ha
sostenuto inoltre che il Tribunale aveva omesso di accertare se la saldatura
elettrica rientrasse nella ipotesi contravvenzionale prevista dal citato
articolo 34 il quale non vietava l'uso di scintille ma l'uso di fiamme libere.
Le decisioni della Corte di Cassazione
La
Corte di Cassazione, nel prendere le sue decisioni ha fatto osservare che il D.
Lgs. n. 81/2008, che ha abrogato il D. P. R. n. 547/1955, prevede all'allegato
IV una disposizione identica a quella di cui all’articolo 34 lettera b) del D.
P. R. n. 547/1955, richiamato nella contestazione, allorquando fra le misure
contro l’incendio e l’esplosione ha indicato nel punto 4.1.2 che “
nelle aziende o lavorazioni in cui esistono
pericoli specifici di incendio è vietato usare apparecchi a fiamma libera e
manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate misure di
sicurezza" e che non è vero che tale norma sia sanzionata penalmente
solo quando la violazione sia commessa dai datori di lavoro. “
È vero”, prosegue la Sez. III, “
che il Decreto Legislativo n. 81 del 2008,
articolo 63, comma 1 prevede che i luoghi di lavoro debbano essere conformi ai
requisiti indicati nell'allegato 4 e che l'articolo 64 prevede che tale obbligo
gravi sul datore di lavoro, che, ai sensi dell'articolo 68, è sanzionato
penalmente se non vi ottemperi” ma è anche vero che
“il
medesimo D. Lgs. n. 81/2008, articolo 59 (come sostituito dal Decreto
Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, articolo 36) prevede, però, sanzioni penali
anche per i lavoratori per la violazione dell'articolo 20 comma 2 lettera b),
c), d), e), f), g), h) ed i), e articolo 43, comma 3, primo periodo. E tra le
violazioni sopra indicate rientrano anche quelle riguardanti la osservanza
delle disposizioni e delle istruzioni ai fini della protezione collettiva ed
individuale, la corretta utilizzazione delle attrezzature
di lavoro, delle sostanze e dei preparati pericolosi, nonché dei dispositivi di
sicurezza, e la utilizzazione in modo appropriato dei dispositivi di
protezione. E, secondo la contestazione, al ricorrente veniva addebitato di
aver operato imprudentemente in violazione di idonee misure di sicurezza per
cui vi è quindi ‘continuità normativa’".
La
suprema Corte ha ritenuto invece fondato il motivo addotto dal ricorrente
relativo all’uso di "apparecchi a fiamma libera" ed alla
"manipolazione di materiali incandescenti" indicati dalle norme.
Secondo la stessa, infatti, il Tribunale si era limitato ad affermare
apoditticamente che la condotta posta in essere era connotata da grossolana
imprudenza e che essa aveva cagionato l'evento senza minimamente accertare se
l'apparecchio per la saldatura
elettrica adoperato rientrasse tra quelli previsti e se, comunque, vi fosse
stata la manipolazione di materiali incandescenti. In altre parole in relazione
ai reato di pericolo contestato si sarebbe dovuto accertare, secondo la suprema
Corte, se la saldatura elettrica potesse rientrare nelle ipotesi previste dalle
norme.
Per
quanto sopra detto, quindi, la Corte di Cassazione ha deciso l'annullamento
della sentenza impugnata e senza rinvio nella circostanza per essere risultato
il reato estinto per intervenuta prescrizione penale.
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