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"Prima del modello 231: coerenza, formazione, controllo e appalti"
fonte PuntoSicuro / Sicurezza sul lavoro
24/10/2011 - Per indirizzare le imprese verso adeguate attività propedeutiche per
la realizzazione del
“
modello 231”, Unindustria Pordenone (Unione
Industriali Pordenone) ha prodotto nel mese di luglio 2011 delle linee guida
dal titolo “
Prima del ‘Modello 231’ per
Salute e Sicurezza sul Lavoro - Una Linea Guida interdisciplinare di Unindustria
Pordenone per una conformità razionale al D. Lgs. 81/2008 e al D. Lgs. 231/2001”.
Di
queste linee guida, che permettono di costruire un “ modello
231” su fondamenta sane, PuntoSicuro ha già affrontato alcuni aspetti:
abbiamo parlato in particolare della nomina dei responsabili e della
valutazione del rischio di incidenti e malattie professionali.
Ricordiamo
che se alcune attività e azioni proposte nel documento sono obbligatorie per
legge, altre sono comunque
opportune
sia per limitare rischi di incidenti che per evitare “l’erosione del patrimonio
aziendale” e operare una “corretta gestione dell’impresa nei confronti dei
soci”.
Il
documento di indirizzo parla anche di altri temi: il miglioramento nel tempo
della salute e sicurezza, la coerenza e sostanza della VDR,
la formazione, il controllo delle attività e la gestione degli appalti e dei
fornitori.
Miglioramento nel
tempo della salute e sicurezza
Le
linee di indirizzo indicano che nel documento di valutazione dei rischi deve
essere presente il
piano di
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Un piano
“obbligatorio ex art 2 comma 1 lettera q, art. 28 comma 2 lettera c e art. 15
comma 1 lettera t” Decreto
legislativo 81/2008.
In
particolare il piano “deve avere gli stessi requisiti di data certa della VDR”
e non deve riportare misure di prevenzione e protezione già obbligatorie per
legge”.
Si
ricorda che il piano deve indicare le risorse necessarie (umane, economiche,
organizzative,…), individuare i responsabili dell’attuazione ed ottenere le
approvazioni da chi ha il potere di spesa. Almeno due volte l’anno deve essere
tenuto sotto controllo “lo
stato di
avanzamento dei lavori congruamente con gli altri aspetti aziendali che
richiedono investimenti”. Le spese sostenute per il miglioramento nel tempo
della sicurezza e salute devono essere “documentate e rendicontate per
esercizio nel tempo”.
Coerenza e sostanza
della VDR
Bisogna
verificare la
coerenza della valutazione
dei rischi. Ad esempio verificando che mansioni o attività evidenziate
nella VDR
siano “denominate in maniera coerente da tutti gli Attori ( Medico,
RSPP, Risorse umane, ..)”. A volte invece si assiste ad una pluralità di
designazioni che rischia di ingenerare confusione.
Inoltre
sono coerenti le dimensioni del DVR? Non è che per un impresa di costruzione
“il rischio polveri ha 30 pagine ed il rischio
caduta dall’alto solo 3”?
E
la formazione è eseguita in base alla VDR?
Si
sottolinea che a valle della VDR l’Organizzazione Aziendale potrebbe non essere
più idonea. In questo caso è necessario “prevederne una rimodulazione”.
Infine
il Medico
“partecipa alla riunione annuale prevista (oltre 15 dipendenti) e visita la
fabbrica una volta all’anno almeno”?
Formazione
Riguardo
alla formazione è bene
verificare:
-
che per tutti i dipendenti sia stata tenuta “una formazione
d’aula coerente con la VDR”;
-
che di questa formazione “vi è l’evidenza documentale? Ad esempio: firma
docente, firma lavoratore, materiale presentato, test compilati dal
lavoratore”;
-
che, nel caso che i rischi siano mutati, la formazione sia stata aggiornata;
-
che a Dirigenti e Preposti sia stata “tenuta periodicamente una formazione
d’aula adeguata coerente con i rischi individuati dalla VDR anche per le
mansioni specifiche”;
-
che alle persone che vengano assunte in Azienda (diretti o “interinali”) il
primo giorno di lavoro venga “eseguita almeno un’ora di formazione sui rischi
principali di infortunio grave o mortale”. Inoltre “vengono consegnati loro i d.p.i.?
Viene effettuata la visita preassuntiva di idoneità”?
-
venga distribuito, “se non già fatto precedentemente, un opuscolo informativo
generale” (“la distribuzione viene documentata da apposita ricevuta firmata dal
lavoratore”?);
-
già dal primo giorno di lavoro la persona viene poi “affiancata ad un
lavoratore qualificato? L’ affiancamento
viene documentato dalla attestazione del lavoratore e dell’addestratore”? Ed
entro il primo anno di assunzione “viene ripetuta una lezione frontale di
almeno un’ora di approfondimento”?
Non
bisogna poi dimenticare di “verificare l’efficacia della formazione e
dell’addestramento” e che le persone provenienti da altri Paesi abbiano
“assimilato le procedure ed istruzioni di sicurezza”.
Controllo delle
attività
Questi
alcuni elementi da verificare in merito al necessario
controllo delle attività:
-
“viene effettuata periodicamente la
verifica
di conformità legislativa? Quali sono gli strumenti per tale verifica
(esempio: informativa delle associazioni di categoria, checklist, registro
delle leggi, scadenziari, …)”?
-
riguardo agli incidenti “sono analizzate le cause di infortuni
e soprattutto dei ‘
mancati infortuni’?
Le risultanze sono condivise e le azioni di miglioramento vengono attuate?
Vengono calcolati e diffusi i principali indici infortunistici (frequenza e
gravità) e confrontati con le medie INAIL di settore?
-
viene effettuata l’
attività di vigilanza
e la verifica sul rispetto
delle procedure e delle istruzioni di lavoro sicuro da parte dei
lavoratori?
-
viene effettuata l’attività di verifica d’efficacia sulle procedure e sulle
istruzioni di lavoro sicuro”? La guida ricorda che tale attività è “sotto la
responsabilità precisa del RSPP
che né deve garantire l’implementazione” (Art.33 comma 1 D.Lgs. 81/2008);
-
vengono inoltre “adottati provvedimenti disciplinari in caso di violazione alla
materia antinfortunistica (es. mancato utilizzo d.p.i., dispositivi di
sicurezza by passati o rimossi, procedura non seguita, …)?
-
i dirigenti e i preposti
tengono comportamenti coerenti?
-
vengono rimborsate ai dipendenti le “multe” per eccesso di velocità o le
consumazioni di bevande alcoliche, tollerando in questo modo comportamenti
scorretti”?
Gestione degli
appalti e dei fornitori
Riguardo
al delicato tema dei lavori affidati a Ditte esterne mediante contratti
d’appalto, d’opera e di somministrazione, si ricorda che è necessario seguire
le procedure previste dal D.Lgs. 81/2008. In “particolare:
-
“viene verificata l’
idoneità tecnico
professionale delle Imprese (ad esempio mediante il certificato CCIAA,
autodichiarazione, anni di esperienza nel settore, anni di rapporto con la
nostra Azienda, eventuale DURC, assicurazione RCT/RCO). Si effettuano controlli
a campione sulla regolarità dei dipendenti impiegati e sulla formazione
impartita, o su quanto richiesto dal capitolato d’appalto?
-
viene fatto firmare un ordine, un contratto, un capitolato d’appalto prima del
lavoro comprensivo di DUVRI
(documento unico di valutazione di rischi interferenziali)?
-
l’eventuale prestito d’uso di attrezzature del Committente a favore del
Appaltatore (esempio: il carroponte) viene regolamentato in forma adeguata?
-
viene condiviso un
DUVRI, oppure in
caso di lavori
edili o riconducibili al Titolo IV del D. Lgs.
-
nel DUVRI/PSC si identificano i referenti tecnici per il committente e
l’appaltatore?
-
viene effettivamente eseguito il coordinamento periodico del cantiere e se ne
lascia traccia? Ad esempio annotazioni del referente tecnico, riunioni
periodiche, verbali di stato avanzamento dei lavori, contestazioni in caso di
lavori eseguiti in carenza delle misure di sicurezza previste da DUVRI, POS
o PSC, …
-
viene evitata l’ingerenza diretta del personale dell’appaltante sulle attività
dei lavoratori dell’appaltatore?
-
DUVRI, POS
e PSC
sono congrui relativamente ai rischi effettivamente presenti? Esempio per un
lavoro di poche ore in quota dove vi è una significativa esposizione al rumore
la parte relativa al rischio cadute dall’alto è prevalente rispetto a quella
del rischio
ipoacusia”?
Inoltre
“lavori o attività non incluse nel Titolo IV o non soggette ad obblighi di
coordinamento normati specificamente dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 sono
comunque gestiti per l’informativa sui rischi specifici?
Ad
esempio si consiglia di prevedere per le
visite
dei clienti/fornitori (o altre figure) una cartellonistica idonea o “un
controllo degli accessi dove viene distribuito un pieghevole in cui vengono
forniti consigli su situazioni pericolose ragionevolmente frequenti”.
Il
gruppo di lavoro che ha elaborato il presente documento per indirizzare verso
attività propedeutiche per la realizzazione del “ modello
231”, ricorda che “
partire subito
con la predisposizione del Modello (codice etico, procedure di controllo,
organismo di vigilanza, etc.) non riscontrando e affrontando parzialmente i
punti” indicati dal presente documento di indirizzo “non sia un’operazione
consigliabile”.
Unindustria
Pordenone, “ Prima
del ‘Modello 231’ per Salute e Sicurezza sul Lavoro - Una Linea Guida
interdisciplinare di Unindustria Pordenone per una conformità razionale al D.
Lgs. 81/2008 e al D. Lgs. 231/2001” a cura del gruppo di lavoro formato da
Ing. Paolo Badin, Avv. Romeo Bianchin, P.i. Ermanno Bon, Ing. Carlo Concini,
Rag. Gianfranco Favaro, Dr. Adriano Ferraro, Dr. Michele Marchesini, P.a. Dario
Trevisiol (formato PDF, 489 kB).
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