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"Sulla necessità di documentare informazione e formazione dei lavoratori"
fonte PuntoSicuro / Formazione ed informazione
07/11/2011 - E’ obbligatorio da parte del datore di lavoro impartire una
specifica formazione
ed informazione dei propri lavoratori dipendenti ed è necessario che le stesse
siano opportunamente documentate. Questo è quanto emerge dalla lettura di
questa breve sentenza della Corte di Cassazione la quale ha altresì ribadito
che non è assolutamente sufficiente, per raggiungere tali scopi, lasciare che
gli stessi lavoratori vengano informati “sul campo” assumendo generiche
informazioni da parte di colleghi di lavoro.
Il caso
Il Tribunale
ha dichiarato il datore di lavoro di un’impresa individuale colpevole del
delitto di lesioni colpose gravi commesse, con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro (articolo 590 c.p., commi 1, 2 e 3), in
pregiudizio di un dipendente e lo ha condannato alla pena di cinque mesi di
reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile
costituita, da liquidarsi in separato giudizio quanto ai danni biologico e
patrimoniale, e liquidando direttamente il danno morale in euro 11.000,00;
somma assegnata a titolo di provvisionale. L’imputato è stato ritenuto
responsabile di aver cagionato al lavoratore, per colpa generica e specifica, lesioni
personali consistite nell'amputazione del 2 e 3 dito della mano destra, venuta
a contatto con la lama di una sega circolare con la quale il dipendente stava
provvedendo a tagliare alcune assi. L’infortunio era accaduto in quanto tale attrezzatura,
nel mentre il lavoratore spingeva con la sola mano destra un'asse verso la
lama, si era improvvisamente inclinata verso sinistra per cui si è avuto uno spostamento
dell'asse a seguito del quale la mano destra del lavoratore era appunto entrata
in contatto con la lama che ne aveva reciso due dita.
Il
giudice del merito aveva rilevato, nella condotta dell'imputato, precisi
profili di colpa per non avere lo stesso adeguatamente curato la formazione
professionale del dipendente, per non averlo informato sui rischi connessi alle
mansioni allo stesso assegnate e per non avere provveduto a fissare al suolo la
sega circolare per renderla stabile e per ridurre, così, il rischio di
incidenti. Lo stesso giudice ha sostenuto che l'evento era stato diretta
conseguenza del mancato rispetto da parte dell'imputato di norme cautelari
generiche e specifiche e che la condotta imprudente della vittima non aveva in
alcun senso interrotto il nesso eziologico tra le richiamate inadempienze e
l'evento verificatosi. La Corte di Appello, su ricorso dell'imputato, ha
successivamente confermata la decisione impugnata.
Il ricorso e le decisioni della Corte di
Cassazione
Avverso
la
sentenza di condanna della Corte
di Appello l’imputato ha proposto ricorso, per il tramite del difensore, alla
Corte di Cassazione sostenendo che l’infortunio non sarebbe stato causato da un
difetto di formazione o di informazione del lavoratore, in realtà adeguatamente
preparato all'uso della sega circolare, bensì dalla condotta superficiale ed
imprudente dello stesso lavoratore che, benché invitato a porre la massima
attenzione nell'uso della sega e di utilizzare ambedue le mani, aveva sospinto
l'asse da tagliare con la sola mano destra, essendo in tal guisa rimasto
vittima del proprio anomalo comportamento.
Il
ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione la quale ha
osservato che i giudici della Corte territoriale avevano legittimamente
riscontrato nella condotta del ricorrente, alla stregua delle prove acquisite
agli atti, precisi profili di colpa, generica e specifica, da cui è derivato
l'infortunio del quale era rimasto vittima il lavoratore. Gli stessi giudici,
richiamando le dichiarazioni rese dalla vittima, hanno ricordato come la sega
circolare, alla quale la stessa era stata addetta, non fosse stata
adeguatamente posizionata e che tale attrezzo era stato il giorno prima
dell'incidente non fissato, bensì solo appoggiato sul terreno, e dunque in
condizioni di non assoluta stabilità, come avrebbe dovuto essere proprio al
fine di evitare spostamenti e scivolamenti, seppur di modesta entità, che
avrebbero messo a rischio l'incolumità dell'operatore. L’instabilità
dell’attrezzatura era stata confermata del resto non solo da un teste ascoltato
che ha sostenuto che la sega era stata solo "appoggiata" e non
"piantata" sul terreno, ma anche da un ispettore del lavoro che nel
suo rapporto ha sostenuto che all'imprudenza della vittima, che al momento
dell'incidente stava trattenendo l'asse da tagliare con una sola mano, si era
affiancata, quale elemento imprevedibile, l'improvvisa inclinazione del piano
sul quale si trovava la sega rotante che aveva provocato il trascinamento della
mano del lavoratore verso l'attrezzo e quindi il contatto con lo stesso.
La
suprema Corte ha quindi messo in evidenza che il lavoratore infortunato era
stato, d'altra parte, assunto da qualche giorno ed era stato addetto alla sega
circolare solo il giorno prima, senza adeguata formazione circa l'uso
dell'attrezzo né informazione circa i rischi connessi con l'utilizzo dello
stesso, circostanza questa che i giudici del merito hanno accertata in quanto
riferita dalla stessa vittima e ribadita dall'ispettore del lavoro il quale ha
sostenuto di non avere rinvenuto documentazione che attestasse l’attività di
formazione svolta nei confronti del lavoratore. Di qui la specifica
contestazione della violazione dell’articolo 22 del D. Lgs. n. 626/1994 il
quale impone al datore di lavoro di assicurare al dipendente una formazione
adeguata in materia di sicurezza e di salute con riferimento alle specifiche
mansioni affidate.
Quanto
alle osservazioni fatte dall’imputato in merito alle precedenti ed analoghe
esperienze lavorative che l’infortunato aveva avute ed all'efficacia delle
informazioni ricevute sull'uso della sega, sia i giudici del merito che quelli
della Cassazione hanno rilevato “
da un
lato che nelle sue precedenti esperienze lavorative la vittima aveva utilizzato
attrezzi diversi da quello adoperato nel caso di specie, attrezzi, peraltro,
dotati di dispositivi di sicurezza non rinvenuti nella sega circolare;
dall'altro, che le sommarie informazioni fornite ‘sul campo’ dai colleghi di
lavoro non potevano ritenersi idonee a garantire un'adeguata formazione del
lavoratore”.
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