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"Regolamento CLP: circolari ministeriali, vigilanza e sanzioni"
fonte PuntoSicuro / Normativa
07/11/2011 - Nei mesi scorsi PuntoSicuro ha affrontato molti punti rilevanti in
merito alle novità per le aziende conseguenti all’applicazione del regolamento
n. 1272/2008 (
regolamento CLP).
Abbiamo, ad esempio, approfondito le conseguenze dell’entrata in vigore
progressiva del regolamento
CLP sulla valutazione
del rischio, sulla classificazione dei rifiuti
pericolosi, sui prodotti
fitosanitari e sui nanomateriali.
Senza dimenticare tuttavia di sottolineare alcuni aspetti
tecnici dell’applicazione del regolamento CLP, come il reperimento
dell’informazione ai fini della classificazione e le modalità di notifica.
Attraverso
la presentazione degli interventi del convegno “ Applicazione
del Regolamento CE 1272/2008: classificazione, etichettatura e imballaggio
delle sostanze e delle miscele e ricadute nella legislazione correlata"
- organizzato il 13 maggio 2010 a Roma dal Centro Nazionale Sostanze Chimiche ( CSC) dell’ Istituto Superiore di Sanità – ci
soffermiamo oggi sul tema della
vigilanza.
Nell’intervento
“
Vigilanza: circolari esplicative e
sanzioni”, a cura di Luigia Scimonelli (Direzione generale prevenzione
sanitaria del Ministero della salute, Roma), si ricorda che negli ultimi anni la
gestione politica delle sostanze chimiche ha subito una “rivoluzione radicale”
attraverso l’emanazione del Regolamento CE 1907/2006 ( Regolamento
REACH) e il Regolamento CE 1272/2008 ( Regolamento
CLP). Tuttavia i due regolamenti citati “richiedono, per gli alti obiettivi
che si prefissano, un grande impegno non solo da parte delle imprese, chiamate
ad assolvere compiti onerosi, ma anche da parte delle istituzioni, coinvolte
nell’organizzazione di
adeguate
strutture o infrastrutture”. Infatti se un regolamento non ha, “per la sua
stessa natura legislativa necessità di essere recepito nell’ordinamento
nazionale, esso comporta comunque un impatto sull’organizzazione interna e
sulla predisposizione di strumenti, non solo normativi, utili per l’attuazione
delle disposizioni in esso contenute”.
Nel
documento agli atti, relativo all’intervento, viene fatto un quadro generale
degli strumenti normativi messi in atto e in via di definizione e delle
infrastrutture esistenti.
Inoltre
si sottolinea che il Ministero della Salute - già organo di riferimento per
l’attuazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE – “ha ritenuto necessario,
con il supporto tecnico scientifico del CSC, divulgare presso le associazioni
di categoria informazioni chiarificatrici riguardanti il Regolamento
CLP e, successivamente, alcune informazioni sulle conseguenze circa
l’applicazione del Regolamento 790/2009”.
In particolare, le
tre circolari
ministeriali sono, datate rispettivamente, 4 aprile 2009, 5 novembre 2009 e 31 dicembre 2009.
Sono
riportati gli
elementi chiavi della
prima circolare:
-
“è stato chiarito che le classificazioni armonizzate di cui Allegato I della
Direttiva 67/548/CEE sono state trasposte nell’Allegato VI, tabella 3.2, del
Regolamento CLP, anche al fine di avere un unico corpo normativo di riferimento
delle classificazioni armonizzate.
Considerando, infatti, la sovrapposizione di 5 anni di applicazione dei
criteri di classificazione delle sostanze
fra il vecchio sistema e il nuovo, con un unico corpo normativo le due ‘tipologie’
di classificazione per una medesima
sostanza, soggetta, eventualmente, ad adeguamento al progresso tecnico, sono
comunicate e applicate contemporaneamente senza difformità temporali, dovute
alla diversa natura legislativa del regolamento e della direttiva;
-
è stato chiarito che il fattore M non è un nuovo ‘concetto’ ma deriva dalla Direttiva 2006/8 nella quale
era indicata la necessità di conoscere i valori effettivi di CE50 o
CL50 per una sostanza, classificata come altamente
tossica per l’ambiente, (R50 e R50/53) ai fini della determinazione dei
limiti di concentrazione utilizzabili per il calcolo della classificazione
della miscela che contiene tale sostanza;
-
è stato chiarito che i ‘limiti specifici’ presenti in Allegato I della Direttiva
67/548/CEE sono stati cancellati nell’Allegato VI CLP, qualora corrispondenti
ai ‘limiti generici’ . Tale ‘operazione
di pulizia’, ha comportato nel caso delle sostanze altamente tossiche per
l’ambiente l’applicazione di limiti inferiori a quelli generici che figuravano
nella precedente norma. Ciò ha creato
perplessità nei produttori di miscele
coinvolti in un lavoro di immediata riclassificazione; - inoltre, è stata
fornita l’indicazione che gli ATP XXX e XXXI della Direttiva 67/548/CEE non
sarebbero stati recepiti nella normativa nazionale perché avrebbero costituito
il I ATP del Regolamento CLP;
-
in merito al concetto ‘smaltimento scorte’ , è stato chiarito che le sostanze
già immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2010 con l’etichetta conforme
alla Direttiva 67/548/CEE possono essere commercializzate fino al 1° dicembre
2012”.
La
seconda e terza circolare,
apparentemente sembrano in contrasto tra loro in particolare per quanto
affermato nell’ultima parte della prima circolare: “in realtà non c’è contrasto
poiché la prima si riferisce al periodo transitorio di due anni concesso a sostanze
e miscele già immesse in commercio rispettivamente prima del 1° dicembre
2010 e del 1° giugno 2015, mentre la seconda si riferisce al contesto del
Regolamento CE 790/2009 (pubblicato il 5 settembre 2009) e, quindi, alle
modifiche delle classificazioni armonizzate a seguito dell’adattamento al
progresso tecnico in applicazione dal 1° dicembre 2010”.
Riguardo
al
tema della vigilanza e delle sanzioni,
si ricorda che:
-
“l’attività di vigilanza, specificatamente al rispetto delle regole di
classificazione ed etichettatura, e quella afferente al Regolamento
REACH si intersecano, ma possono essere svolte indipendentemente l’una
dall’altra;
-
le autorità preposte al controllo, a livello territoriale, possono non
coincidere poiché, in materia di vigilanza su classificazione ed etichettatura
delle sostanze e delle miscele la competenza è delle Regioni già dal 1978
(Legge 23 dicembre 1978, n. 833), mentre
per il Regolamento REACH si è reso necessario un Accordo Stato-Regioni e
Province Autonome, che rende operativo il coinvolgimento del livello
territoriale per la vigilanza”.
Si
indica poi che come per il Regolamento
REACH, “anche per il Regolamento CLP è richiesta dall’ECHA (European
Chemicals Agency) una
relazione per lo
stato di attuazione del regolamento.
Tale relazione deve essere presentata ogni 5 anni: la prima relazione
per il CLP
è attesa per il 20 gennaio 2012 e dovrà indicare quanto svolto nei primi 2 anni
di attività”.
Nell’intervento
si fa riferimento all’atto di recepimento della Direttiva 121/2006/CE e,
dunque, al
D. L.vo 145/2008.
In
particolare il DL.vo
145/2008, “laddove modifica l’articolo 28 del DL.vo 52/1997, indica il ‘nuovo’
strumento, in sostituzione dell’utilizzo
delle tariffe associate all’atto di notifica, con il quale far fronte non solo
alla vigilanza in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze
e delle miscele ma anche in materia di adempimenti del Regolamento REACH”. E lo
strumento indicato nel Decreto 145/2008 è “l’
emanazione di un decreto del Ministero della salute, di concerto
con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il
Ministero dell’economia e delle finanze in cui sono stabilite, sulla base del
costo effettivo del servizio, le tariffe per l’integrale copertura dei costi
dei controlli”.
Oltre
poi alla rete di vigilanza e al decreto tariffe, “un altro strumento
indispensabile è il decreto sanzioni”.
Si
indica che “la
bozza di tale decreto,
che ha intrapreso il suo iter legislativo, propone sanzioni amministrative
pecuniarie e l’arresto fino a 3 mesi o ammenda 40.000-150.000 € per chi
effettua prove sugli esseri umani”.
Indipendentemente
dall’entità della sanzione, sono riportate alcune delle “
inadempienze per le quali sono state proposte sanzioni:
-
mancata classificazione,
etichettatura o imballaggio o qualora sia stata eseguita ma in modo inesatto;
-
mancata classificazione per gli endpoints non previsti dalla classificazione
armonizzata, pur alla presenza di informazioni disponibili;
-
effettuazione di prove su animali pur esistendo alternative che offrono
attendibilità e qualità dei dati;
-
effettuazione di prove su primati non umani;
-
mancata determinazione dei limiti specifici inferiori ai limiti generici, alla
presenza di informazioni disponibili;
-
mancata determinazione dei fattori M per le sostanze classificate per la
tossicità acuta per l’ambiente acquatico cat.
1, o per la tossicità cronica di cat.
1, anche per quelle sostanze con classificazione armonizzata ma prive di
indicazione del valore del fattore M;
-
mancato aggiornamento della classificazione;
-
imballaggi ‘ingannevoli’ per i bambini;
-
etichettatura non in lingua italiana”.
La
relatrice conclude che l’attività di organizzazione della normativa nazionale a
supporto dell’attuazione del Regolamento
CLP “
non può prescindere dalla
stretta connessione con quanto si sta predisponendo per l’attuazione del
Regolamento REACH, e dalla necessaria collaborazione con le Regioni e le
Province Autonome. Inoltre, è
necessaria la definizione di modalità operative che coinvolgano le figure
professionali presenti nell’area di frontiera per la promozione di attività di
controllo su sostanze, miscele e articoli non conformi alle disposizioni
comunitarie prima dell’immissione sul mercato”.
“ Rapporto
ISTISAN 10/42 – atti del convegno ‘Applicazione del Regolamento CE 1272/2008:
classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele e
ricadute nella legislazione correlata’ - Istituto Superiore di Sanità”, a cura
di Francesca Marina Costamagna, Ida Marcello e Paola Di Prospero (Centro
Nazionale Sostanze Chimiche) (formato PDF, 595 kB).
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