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"Rifiuti e servizi, Tres in comune"

fonte Italia Oggi / Ambiente

06/12/2011 -

Dal 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Tres sostituirà la Tarsu e la Tia. Un maggiorazione del tributo andrà a coprire in parte i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il Tres può essere sostituito con una tariffa avente natura corrispettiva solo dai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Con la manovra è stata realizzata la tanto attesa revisione dei prelievi sui rifiuti che avrà come risultato la presenza di un solo tributo che sostituisce i prelievi sia di carattere tributario (Tassa sui rifiuti solidi urbani) che di carattere corrispettivo (Tariffa di igiene ambientale).

Il Tres comprende in sé una quota destinata a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ed una quota finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

La struttura del Tres è pressoché simile a quella della Tarsu di cui ripercorre i tratti essenziali e che in definitiva dimostra di avere una struttura solida in grado di sfidare i tempi ed i vari tentativi di affossamento.

Bisogna anche dire che una simile tassa era prevista nello schema di correttivo al decreto sul federalismo fiscale municipale approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 ottobre scorso, che giace ancora in Parlamento, dove però alla componente rifiuti si aggiungeva una nuova tassa sui servizi comunali che avrebbero dovuto pagare solo le persone fisiche e che aveva, in sostanza, la finalità di sostituirsi all'Ici-prima casa.

Con la manovra, invece, si è anticipata l'Imu estendendola anche alle abitazioni principali e si è razionalizzata la tassa sui rifiuti, accompagnandola ad una maggiorazione che dovrà essere pagata sia dalle utenze domestiche che da quelle commerciali.

Tra le novità del Tres c'è quella che esso è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, «suscettibili di produrre rifiuti urbani»; si prescinde quindi, dall'«effettiva» produzione dei rifiuti, come da anni la Corte di Cassazione interpreta le norme sui rifiuti.

Il Tres è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. È però previsto che nel caso di utilizzi di durata non superiore a 6 mesi, a pagare sia soltanto il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

La tariffa del Tres è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. Riguardo al calcolo della superficie la norma prevede che per le unità immobiliari a destinazione ordinaria quella da prendere in considerazione è pari all'80% della superficie catastale; per le altre unità immobiliari è, invece, quella calpestabile. Non si deve tener conto della superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, ma in tal caso il produttore deve dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per costruire la tariffa il comune deve tener conto:

  • del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferito, in particolare, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
  • delle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e -all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata
  • dei costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

Il comune deve in tal modo garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, come era previsto per la Tia.

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa devono essere dettati da un regolamento governativo da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, per andare poi in vigore l'anno successivo. La norma dispone, inoltre, che fino alla data di operatività di tale regolamento trova applicazione il dpr 27 aprile 1999, n. 158, con il quale è stato approvato il metodo normalizzato per la determinazione della tariffa, che viene oggi seguito dai soli comuni che hanno abbandonato la Tarsu per applicare la Tia.

È stata proprio tale circostanza a giustificare lo slittamento al 2013 della nuova Tres, in quanto la maggior parte dei comuni è ancora in regime Tarsu e non potevano, perciò, approntare in un mese un regolamento alquanto complicato e per loro del tutto nuovo per la determinazione delle tariffe.

È previsto, infine, che alla tariffa del Tres vada applicata una maggiorazione pari ad un importo per metro quadrato, il cui gettito è finalizzato alla parziale copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il carico tributario per i contribuenti non dovrebbe, però, aumentare, poiché viene contemporaneamente soppressa l'addizionale che finora si è pagata al comune a titolo di Ex-Eca che è pari al 10% dell'importo della Tarsu.

I soli comuni che hanno già realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono sostituire il Tres con una tariffa alternativa si natura non tributaria. In tal caso si applica comunque la maggiorazione per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili

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