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"Imparare dagli errori: incidenti nei lavori con funi"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
06/12/2011 - È evidente a tutti coloro che si occupano, anche solo marginalmente, di
sicurezza sul lavoro quanto sia rilevante a livello quantitativo e qualitativo
il rischio d’infortunio nei lavori in quota. Per questo
PuntoSicuro presenta molto spesso documenti e articoli che mostrano i casi
d’infortunio e le possibili misure di prevenzione in merito ai
rischi di caduta dall’alto.
In
particolare dedichiamo oggi una puntata di “Imparare dagli errori” agli
incidenti nel
lavoro con funi,
facendo riferimento ai casi contenuti nell’archivio di INFOR.MO. - strumento per l'analisi
qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di
sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
I casi
Il
primo caso riguarda un infortunio in
attività di intonacatura di uno
stabile di due piani.
In
un cantiere un lavoratore sta
svolgendo operazioni di
montaggio
dell’impalcatura per consentire poi l’intonacatura della facciata
dell’edificio.
L’operatore
sta lavorando sul 2° piano dell’impalcato, da dove poi è avvenuta la caduta mortale.
In
realtà nessuno ha assistito direttamente all’evento, ma da una ricostruzione
dei fatti “si può dedurre che l’infortunato stesse completando le operazioni di
montaggio del ponteggio, fase che richiede normalmente l’opera di almeno due
operatori. Al momento dell’infortunio gli elementi strutturali del ponteggio
risultavano assai carenti dal punto di vista della sicurezza, quindi la
metodologia di assemblaggio dei
vari elementi
è avvenuta in condizioni di grave rischio di caduta. Infatti gli operatori che
durante la realizzazione della struttura sono esposti alla caduta nel vuoto,
devono operare con imbracature di sicurezza collegate a
funi di sospensione e trattenuta che limitino l’ampiezza della caduta, dispositivi che
invece erano assenti”.
Dunque
tra i
fattori determinanti e
peggiorativi dell’incidente sono da annoverare:
-
la perdita di equilibrio del lavoratore;
-
l’assenza o instabilità di elementi strutturali del ponteggio, l’instabilità
della carrucola e del suo sostegno, la presenza di un piano di calpestio
incompleto;
-
l’assenza di idonei dispositivi di
protezione individuale (ad esempio imbracature di
sicurezza).
Il
secondo caso è relativo invece al
consolidamento di una parete rocciosa.
Un
titolare di ditta individuale con attività di manutenzione giardini, esperto di
alpinismo, riceve in subappalto “l’incarico di eseguire dei lavori di messa in
sicurezza di una parete rocciosa prospiciente una strada statale”.
Si
tratta di installare una
rete metallica
di protezione sopra una zona di parete rocciosa in cui sono presenti alcuni
sassi sporgenti che potrebbero cadere.
L’infortunato
chiede “ad un altro artigiano di collaborare all’esecuzione dei lavori”;
insieme raggiungono la sommità della parete rocciosa dove ad un grosso albero
erano fissate quattro funi di materiale sintetico, usate normalmente per
alpinismo.
I
due lavoratori hanno in dotazione tutta l'attrezzatura di tipo alpinistico
necessaria per la salita e discesa sulla parete rocciosa. Le funi sono calate
tenendole distanti circa 3 metri l’una dall’altra in modo che spostandosi
dall'una all'altra era possibile raggiungere tutta l’estensione dell’area di
lavoro. Per raggiungere ogni fune i lavoratori, restando appesi, eseguono gli
spostamenti laterali con un
movimento a
pendolo.
Durante
il lavoro la fune a cui era appeso il titolare della ditta individuale si rompe
ed egli cade a terra da un’altezza di circa 10 metri riportando diversi traumi
al corpo e un trauma cranico.
La
fune si è spezzata, a circa 3 metri sotto il punto di fissaggio, nella zona di
contatto con una roccia non particolarmente sporgente. Lo “sfregamento continuo
della fune sulla superficie rocciosa, conseguente ai movimenti a pendolo
eseguiti dai due lavoratori, ha determinato l'usura e la rottura della fune. La
fune, nella zona di contatto con la roccia non era protetta con una guaina
contro le abrasioni. I due lavoratori non avevano previsto il fissaggio di una
seconda fune di sicurezza nel caso di rottura della fune di lavoro”.
È
dunque evidente, tenendo conto dell’ambiente di lavoro, l’
inadeguatezza delle protezioni, ad esempio con riferimento alla
mancanza di guaina di protezione contro le abrasioni nella zona di contatto con
la roccia o alla mancanza di una fune di sicurezza in caso di rottura di quella
di lavoro. Ed è l’oscillazione a pendolo su fune di lavoro per spostarsi di
lato che ha causato l'usura della fune.
La prevenzione
Per
favorire la prevenzione nella attività di lavoro con funi presentiamo alcune
indicazioni contenute nel documento Inail/ex Ispesl “ Linea Guida per
l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso
e posizionamento mediante funi”.
Al
di là dei casi in cui gli infortuni avvengono o aggravano proprio per la
mancanza di funi protettive, il documento ricorda che “ai fini della scelta del
metodo di lavoro con funi, la valutazione dei rischi deve tenere conto dei
seguenti
elementi qualitativi, dopo
aver appurato la eseguibilità in sicurezza del lavoro con funi:
-
impossibilità di accesso con altre attrezzature di lavoro;
-
pericolosità di utilizzo di altre attrezzature di lavoro;
-
impossibilità di utilizzo di sistemi di
protezione collettiva;
-
esigenza di urgenza di intervento giustificata;
-
minor rischio complessivo rispetto ad altre soluzioni operative;
-
durata limitata nel tempo dell’intervento;
-
impossibilità di modifica del sito ove è posto il luogo di lavoro”.
-
rischio prevalente: i lavori in
quota “possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la
loro salute e sicurezza, in particolare al rischio di caduta
dall’alto
e ad altri gravi infortuni connessi alla specifica attività lavorativa”. Pur
rimanendo la necessità di valutare tutti i rischi specifici connessi alla
attività (taglio, fuoco, proiezione di schegge, elettrocuzione, etc.), il
“rischio costantemente presente resta la caduta dall’alto”;
-
rischio da sospensione: se la
sospensione cosciente, “prolungata e continuativa, nel dispositivo di presa del
corpo collegato alle funi o sul seggiolino sospeso, può comportare un rischio
per la salute dell’operatore” (compressione dei vasi degli arti inferiori e
conseguente disturbo del ritorno di sangue venoso), la sospensione inerte (a
seguito di perdita di conoscenza) può invece indurre la cosiddetta “patologia
causata dall’imbracatura”. Questa patologia consiste in un rapido peggioramento
delle funzioni vitali in particolari condizioni fisiche e patologiche;
-
rischi ambientali: l’attività può
svolgersi in “ambienti soggetti a rischi particolari,dovuti a pericoli
oggettivi, dati dalla conformazione del sito o dalla situazione contingente del
luogo di lavoro; rischi che possono risultare aggravati dalle condizioni
meteorologiche”. La valutazione dei rischi deve tenere in considerazione
l’eventuale “esposizione ai rischi oggettivi dovuti alle condizioni ambientali
dove è collocato il luogo di lavoro con funi e dovranno essere adottate
adeguate misure atte a prevenire tali rischi” (caduta di oggetti o di parti di
struttura dall’alto, scivolosità dei
supporti, cedimenti
strutturali,
esposizione a scariche elettriche atmosferiche, …);
-
rischi concorrenti: la valutazione dei
rischi
deve tenere in considerazione “l’eventuale esposizione, prevedendone adeguate
misure di riduzione, a quei rischi di minor intensità, ma direttamente
concorrenti all’innesco di una eventuale caduta” (scarsa aderenza
delle calzature, abbagliamento degli occhi, rapido raffreddamento o
congelamento, riduzione di visibilità, colpo di calore o di sole, vertigini e/o
disturbi dell’equilibrio, …).
Per
concludere ricordiamo alcune indicazioni normative, tratte dal Decreto legislativo
81/2008,
relative ai sistemi di protezione contro le cadute dall’alto:
Articolo
111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in
quota
(…)
5.
Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate
in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi
per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove
necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I
predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza
tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da
prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I
dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare
interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a
gradini. (…)
Articolo
115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
1.
Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione
collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lett. a), è necessario
che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso
specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti
contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
a)
assorbitori di energia;
b)
connettori;
c)
dispositivo di ancoraggio;
d)
cordini;
e)
dispositivi retrattili;
f)
guide o linee vita flessibili;
g)
guide o linee vita rigide;
h)
imbracature.
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