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"I quesiti sul decreto 81: sul rapporto fra PSC, PSS, POS E DUVRI"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
07/12/2011 -
Quesito
L’articolo
96 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che l’accettazione da parte del datore di
lavoro delle imprese del PSC nonché la redazione del POS costituiscono
adempimento della disposizione di redazione del DUVRI di cui all’art. 26 dello stesso
decreto. Ma nel caso che venga redatto il PSS al posto del PSC si deve ritenere
ancora valido l’esonero da parte del committente della redazione del DUVRI?
Risposta
Il quesito
si riferisce evidentemente ai casi di cantieri pubblici nei quali operi un’unica
impresa, cioè allorquando alla stessa è imposto di redigere il piano
sostitutivo di sicurezza (PSS) al posto del piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC) ed è
finalizzato a conoscere cosa in tali circostanze deve fare il committente
pubblico per quanto riguarda la valutazione dei rischi e la programmazione
della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Per dare una
risposta compiuta al quesito formulato occorre richiamare, in premessa, le
disposizioni di legge vigenti in materia di redazione dei piani di sicurezza e
di coordinamento sia per quanto riguarda i lavori di natura privata che per
quelli di natura pubblica, disposizioni che sono riportate nel D. Lgs. 9/4/2008
n. 81 e s.m.i., contenente, il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, e per quanto riguarda
il settore pubblico anche nel D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, contenente il “
Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”.
Secondo
l’art. 131 comma 2 del D. Lgs n. 163/2006, infatti:
“
2. Entro
trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,
l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui
all'articolo 32 (amministrazioni
aggiudicatrici
):
a)
eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento
quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494;
b)
un
piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento
quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b)”,
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b)”,
e secondo l’art. 91, comma 1 lettera
a), del D. Lgs. n. 81/2008 sugli obblighi del coordinatore per la progettazione:
“
1.
Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di
presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a)
redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma
1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV”,
mentre
secondo l’art. 96, comma 1 lettera g), dello stesso decreto legislativo:
“1. I datori
di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso
in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di
dieci addetti:
.............;
.............;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h)”,
.............;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h)”,
piano operativo di sicurezza che è definito nell’art. 89, comma
1 lettera h), dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 come
il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 17 comma 1
lettera a) ed i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV. Secondo l’art.
96 comma 2 dello stesso decreto legislativo, inoltre, così come introdotto dal
decreto correttivo n. 106/2009:
“2. L'accettazione da parte di ciascun datore
di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle
disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a) (valutazione dei rischi
),
all’articolo 26, commi 1, lettera b) (informazione sui rischi da parte del
committente
), 2 (scambio di informazioni, cooperazione e coordinamento
fra i datori di lavoro
), 3 (redazione del DUVRI
) e 5 (individuazione
dei costi della sicurezza
), e all’articolo 29, comma 3 (rielaborazione
della valutazione dei rischi
)”.
Si fa a tal punto osservare che il citato art. 131 del
D. Lgs 163/2006 fa ovviamente riferimento al D. Lgs. n. 494/2006 in quanto al
momento dell’entrata in vigore di tale decreto, nel 2006, non era stato ancora
emanato il D. Lgs. n. 81/2008 e fa riferimento ai casi per i quali all’epoca
non era prevista dallo stesso D. Lgs. n. 494/1996 l’elaborazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento. E’ opportuno quindi per chiarezza richiamare le
condizioni per le quali lo stesso D. Lgs. n. 494/1996, che è stato
successivamente integrato e modificato con il D. Lgs. 19/11/1999 n. 528,
imponeva nel 2006 l’obbligo da parte del committente di designare il coordinatore per la progettazione, di seguito indicato per semplicità
CSP (art. 3 comma 3) nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di redigere il
PSC (art. 4 comma 1). La designazione del CSP, infatti, e quindi la redazione
del PSC erano richieste nel caso di cantieri nei quali era prevista la presenza
di più imprese, anche non contemporanea, e la cui entità presunta era pari o
superiore a 200 uomini-giorno o anche nel caso di cantieri che, pur operando
sotto tale soglia, avessero comportato la presenza di rischi particolari
indicati nell’allegato II del D. Lgs. n. 494/1996 medesimo.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008, come è
noto, il D. Lgs. n. 494/1996 e le successive modificazioni sono stati abrogati
e sono state modificate altresì le condizioni verificandosi le quali è
obbligatorio da parte del committente designare il CSP ed il coordinatore per
la sicurezza durante l’esecuzione (CSE) ed è obbligatorio che sia quindi
redatto il PSC. Tali condizioni sono riportate nell’art. 90 del D. Lgs. n.
81/2008 che ha però successivamente subito delle modifiche per cui le
disposizioni attualmente vigenti in merito sono contenute nell’art. 90 comma 3
e comma 11 per quanto riguarda la designazione del CSP e nell’art. 91 per
quanto riguarda l’obbligo della redazione del PSC. Secondo l’articolo 90
attualmente vigente, infatti, il committente nel caso di cantieri in cui è
prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, è
tenuto a designare il CSP (comma 3) ed il CSE (comma 4) ma lo stesso decreto ha
però introdotto con il comma 11 degli esoneri alle condizioni indicate nel
comma 3, condizioni che comunque interessano però solo i lavori privati e non
anche i lavori pubblici per i quali l’obbligo della nomina del CSP vige sempre
e comunque in presenza di più imprese.
Secondo
quanto disposto con l’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., quindi, anche
attualmente non viene richiesta la presenza del CSP e del PSC nel caso in cui
in un cantiere operi una sola impresa mentre nel caso di più imprese viene
comunque richiesta la presenza di un coordinatore e la elaborazione di un PSC
mutando in pratica solo quale dei due coordinatori ha l’obbligo di redigerlo.
Il D. Lgs. n. 81/2008 inoltre, recependo le indicazioni già fornite con il
D.P.R. 3/7/2003 n. 222 e modificandole solo in parte, ha fissato con l’allegato
XV i contenuti minimi sia del piano sostitutivo di sicurezza (punto 3.1),
precisando che lo stesso contiene gli stessi elementi del PSC con esclusione
della stima dei costi della sicurezza, che del piano operativo di
sicurezza (punto 3.2).
Malgrado
l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 comunque il legislatore non ha
provveduto a modificare il D. Lgs. n. 163/2006, cosa che è auspicabile che
faccia, ma si fa comunque osservare che secondo le indicazioni fornite dallo
stesso Testo Unico ogni riferimento a disposizioni contenute nei decreti
legislativi abrogati dal D. Lgs. n. 81/2008 devono intendersi riferiti alle
corrispondenti disposizioni contenute nello stesso D. Lgs. n. 81/2008 per cui,
per dare una risposta al quesito formulato, occorre fare una lettura coordinata
fra l’art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006 e l’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. e tenere conto soprattutto delle finalità che il legislatore ha voluto
raggiungere in occasione dell’emanazione del decreto sui lavori pubblici.
Proiettando così, in conclusione, nell’attuale Testo Unico le espressioni “
ove il PSC è previsto” oppure “
ove il PSC non è previsto” che è
possibile leggere nell’art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006, emerge chiaramente che
il PSS va ancora oggi elaborato solo nel
caso in cui nel cantiere pubblico operi una sola impresa, allorquando non vi è
un PSC, essendo invece tale piano, come già detto, sempre richiesto nel
caso della presenza di più imprese.
A tal punto
qualcuno può chiedersi: ma che senso ha far elaborare dall’appaltatore che
opera da solo in un cantiere pubblico un PSS, che per definizione sostituisce
il PSC e che, secondo quanto indicato nell’Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i., deve avere gli stessi contenuti minimi richiesti per il PSC, ad eccezione
del computo dei costi della sicurezza, quando lo stesso appaltatore deve
elaborare anche il POS? E’ opportuno rammentare in merito a tal proposito,
approfondendo i contenuti dell’Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che
il
PSC oltre ad essere un piano di
coordinamento delle imprese che operano in un cantiere è anche un piano di
sicurezza di quel cantiere specifico e costituisce in pratica una progettazione
tecnica del cantiere stesso per cui in esso si deve tenere conto oltre che
delle interferenze tra le imprese anche di quelle fra il cantiere e l’area
circostante a quella nella quale il cantiere è installato, interferenze che
possono benissimo esistere e che vanno individuate e valutate anche se nel
cantiere opera una sola impresa. Quanto sopra affermato è del resto confermato
da quanto viene specificatamente indicato nel punto 2.3.1. dell’Allegato XV
secondo il quale appunto “
il coordinatore
per la progettazione effettua l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni,
anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa
esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi”.
Ciò
premesso, appare giusta la osservazione che il lettore ha fatto nella lettura
dell’art. 96 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in quanto in esso non viene
citato il PSS ma solo il PSC per cui sorge spontanea la domanda se in tal caso,
cioè nel caso in cui è l’impresa deve redigere il PSS al posto del PSC, il
committente sia tenuto a redigere il documento unico di valutazione dei rischi
interferenziali ( DUVRI) di cui all’articolo 26 oppure no.
A tal punto
bisognerebbe sapere per dare una risposta se il committente che ha appaltata
l’opera per cui è cantiere sia anche datore di lavoro dell’azienda presso la
quale il cantiere è installato in quanto questa è la condizione per la quale
trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.
Prendendo in considerazione tale ultima ipotesi si ritiene, in definitiva, che
il committente, potendosi riscontrare la presenza di rischi di natura
interferenziale fra l’impresa appaltatrice e la organizzazione del committente
stesso, debba comunque provvedere a redigere il DUVRI, in collaborazione con il
datore di lavoro dell’impresa ospite nel quale siano indicati i rischi di
natura interferenziale rispetto all’attività dell’appaltatore nonché le misure
necessarie per eliminarli o ridurli al minimo ed i costi per la realizzazione
di tali misure, elementi questi tutti contenuti normalmente nei PSC ma che nel
caso particolare non sono stati individuati e valutati non avendo il
committente provveduto a redigere e consegnare all’impresa ospite il PSC fatto
elaborare dallo stesso committente.
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