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"Spettano agli architetti i lavori su immobili artistici e vincolati"

fonte edilportale.com / Edilizia

09/12/2011 - Gli interventi su un immobile di interesse artistico o sottoposto a vincolo storico artistico competono solo agli architetti e non agli ingegneri. Lo ha affermato il Tar Lazio che, con la sentenza 7997/2011, ha respinto il ricorso presentato dall’Ordine degli ingegneri di Verona contro la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici.
Dovendo esaminare i progetti per il restauro di un immobile storico, la Soprintendenza aveva infatti stabilito di non prendere in considerazione gli elaborati che non fossero stati sottoscritti da un architetto.
 
Il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso basandosi sulla normativa in vigore e su precedenti pronunce giurisprudenziali.
 
Secondo il Tar, ai sensi del RD 2357/1925, costituiscono oggetto della professione di ingegnere e di architetto le opere di edilizia civile, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo. Al contrario, i lavori con rilevante carattere artistico e i restauri spettano all’architetto. Allo stesso tempo, la parte tecnica del lavoro di rilevanza artistica può essere compiuta indifferentemente da un architetto o da un ingegnere.
 
Il Tribunale Amministrativo ha ribadito questa posizione citando anche la Legge 1089/1939, oggi D.lgs. 42/2004, secondo la quale la riserva di competenza a favore degli architetti sussiste per tutti i tipi di intervento da effettuare non solo sugli immobili gravati da un vincolo storico artistico, ma anche di rilevante interesse artistico. Fanno invece eccezione le attività propriamente tecniche.
 
Tra le motivazioni del ricorso, l’ordine degli ingegneri aveva denunciato disparità di trattamento e mancato rispetto della normativa comunitaria, che aveva equiparato la laurea in architettura e ingegneria civile.
 
Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha però chiarito che l’equiparazione vale per la libera circolazione e per l’accesso alla professione di architetto. A detta del Tar, inoltre, non c’è equipollenza tra i due titoli di studio. La ripartizione delle competenze professionali, stabilita dal RD 2537/1925 non sarebbe infine venuta meno con l’entrata in vigore delle nuove norme.

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