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"Le norme di igiene e sicurezza del lavoro nei cantieri edili"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
16/12/2011 - Malgrado i recenti dati che segnalano un leggero decremento
degli infortuni professionali, il
comparto
edile è ancora un comparto
ad alto rischio di infortuni che necessita di politiche, campagne e azioni
informative e formative finalizzate alla prevenzione.
Un
documento che, malgrado la realtà molto variegata dei cantieri, riesce comunque
a offrire utili indicazioni pratiche per l’osservanza delle norme di igiene e
sicurezza del lavoro riferibili a un cantiere tradizionale è la “
Guida pratica all’antinfortunistica nei
cantieri edili”.
La
guida - pubblicata sul sito prevenzionecantieri.it
(portale informativo collegato al Piano Nazionale di
Prevenzione in Edilizia) e realizzata dall’ AUSL di Reggio Emilia e dalla Regione Emilia Romagna – è
destinata espressamente ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e
Protezione, ai Datori di Lavoro, ai Coordinatori per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori, alle imprese affidatarie delle opere, ai Capi Cantiere
e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Dopo
una raccolta di informazioni relative alle
leggi
sull’antinfortunistica, con particolare riferimento al Titolo IV del Decreto
legislativo 81/2008, ai contenuti minimi del piano operativo di sicurezza e
degli obblighi
dei vari soggetti operanti in cantiere, la guida entra nel dettaglio di
diversi temi che hanno a che fare con la sicurezza nel comparto costruzioni:
viabilità, luoghi di lavoro, scavi e fondazioni, passerelle, andatoie, scale,
ponteggi, ponti su ruote a torre, impalcati e parapetti dei castelli, macchine
da cantiere, apparecchi di sollevamento, impianti elettrici in genere, lavori
di demolizione, lavori speciali, dispositivi di protezione individuali, sistemi
di arresto caduta, igiene del lavoro, sorveglianza sanitaria in edilizia,
pronto soccorso, prevenzione incendi, …
È
da segnalare la presenza nel documento anche di diversi
schemi di montaggio, ad esempio con riferimento alle
coperture prefabbricate in cemento:
-
schema di montaggio coperture piane;
-
schema di montaggio coperture a doppia pendenza;
-
schema di montaggio coperture speciali.
Sono
presenti anche descrizioni e schemi di montaggi
tratti dal piano di sicurezza di una ditta della provincia di Reggio
Emilia.
Inoltre
non mancano le
prescrizioni per i
segnali gestuali (Allegato XXXII D.Lgs. 81/2008) con indicazione,
attraverso immagini, dei gesti convenzionali utilizzabili in cantiere.
E
non si può dimenticare che la guida presenta al suo interno diversi
modelli di documenti, ad esempio con
riferimento alle dichiarazioni e richieste da inoltrare all’Ausl ad ogni
installazione di gru a torre, e contiene una proposta di piano di lavoro per la rimozione
di materiale contenente amianto in matrice compatta (art. 256 D.Lgs.
81/2008).
Rimandando
eventuali approfondimenti a futuri articoli di PuntoSicuro, ci soffermiamo oggi
in particolare su quanto indicato a proposito della
recinzione e della
viabilità
in cantiere.
Riguardo
alla
recinzione (Articolo 109 D.Lgs
81/2008) si indica che il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati,
deve essere dotato di recinzione
avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle
lavorazioni.
Alcune
note giurisprudenziali ricordano che
la necessità di recingere il cantiere deriva “anche dal fatto che le norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dettate anche a tutela delle
persone diverse dai lavoratori, che possano venire comunque, anche occasionalmente,
a contatto dell’ambiente di lavoro. È necessario impedire l’accesso al cantiere
delle persone estranee, anche se aventi interesse, come nel caso di aspiranti
acquirenti (responsabile è il capo cantiere)”. E non bisogna dimenticare che è “stato ritenuto che fanno parte del luogo o
ambiente di lavoro, in cui è obbligatoria la normativa antinfortunistica, non
soltanto il cantiere vero e proprio, ma anche i locali accessori, pur se
esterni al cantiere, come i locali adibiti a mensa o a spogliatoi igienici o a
deposito di materiali. Per quanto riguarda la chiusura del cantiere, la
responsabilità sussiste se l’infortunio si verifichi pur dopo la cessazione
della vera e propria attività del cantiere, ma prima del suo definitivo
smantellamento. Le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro non sono
poste esclusivamente a tutela della vita e dell’incolumità dei lavoratori
inseriti nel ciclo produttivo o nel processo costruttivo dell’impresa, bensì a
tutela della sicurezza di chiunque possa essere esposto a pericolo dallo
svolgimento dell’attività, nel cui ambito le norme stesse spiegano validità ed
efficacia” (Cass.
Sez. 4, 28 – 1 – 1985 n. 877).
Riguardo
infine alla
viabilità nei cantieri
(Articolo 108 e Allegato XVIII punto 1 D.Lgs 81/2008) la guida sottolinea che
durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri edili la viabilità
delle persone e dei veicoli. Rimandandovi alla lettura esaustiva del documento
(ricco anche di disegni esemplificativi), riportiamo alcune delle
indicazioni contenute:
-
“le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento
devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di
trasporto di cui è previsto l’impiego, ed una pendenza adeguata alla
possibilità dei mezzi stessi;
-
l’ accesso
pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall’accesso
carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la
larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70
centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo;
-
qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono
essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a
20 metri lungo l’altro lato;
-
i viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono
essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il
dislivello superi i 2 metri;
-
le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove
occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea
stabilità;
-
alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere
apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni
necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di
lavoro;
-
i luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o
sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il
movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto ed essere
inoltre correttamente aerati ed illuminati;
-
le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere
il più rapidamente possibile un luogo sicuro;
-
in caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente
e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori;
-
il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di
emergenza dipendono dall’impiego, dall’attrezzatura e dalle dimensioni del
cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone che possono esservi
presenti;
- le vie e le uscite di
emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una
illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto
all’impianto”.
AUSL
di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna, “ Guida
pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili”, nona edizione, gennaio 2011,
(formato PDF, 7.68 MB).
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