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"L’uso in sicurezza delle macchine movimento terra"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
19/12/2011 - La Scuola
Edile Bresciana (S.E.B.), un Ente Paritetico Sociale che si occupa di formazione
professionale di maestranze da inserire nell’attività edile, produce con un
lavoro di raccolta dati, catalogazione e sintesi dei veri e propri
quaderni tecnici.
Il
quaderno che presentiamo con questo articolo è il “
Manuale
macchine movimento terra: utilizzo e sicurezza”, un documento - curato
da Giuliano Bianchini - che ha l’obiettivo di fornire agli esperti e a quelli
che lo diventeranno una guida per la corretta applicazione delle normative
antinfortunistiche e l’utilizzo più idoneo dei mezzi presentati nel documento.
Rimandando
il lettore ad una lettura esaustiva del manuale, ci soffermiamo brevemente su
alcuni punti significativi del manuale.
Riguardo
alla
formazione si sottolinea che
ogni macchinario, anche se di funzionamento complesso, “è più facile e agevole
da usare se lo si conosce bene. In generale una macchina ben progettata è
difficilmente pericolosa, ma può diventarlo se chi la utilizza non ne conosce
il funzionamento e non è consapevole dei rischi causati da un uso non corretto
della stessa”.
E
dopo una specifica ed idonea formazione, la
conduzione
della macchina, la protezione del carico (movimentazione in sicurezza)
e la sicurezza degli addetti circostanti vengono a dipendere dall’abilità di
guida e dalla responsabilità personale dell’operatore. Nell’ambito
dell’attività lavorativa “le macchine possono diventare pericolose per il
conducente e per gli altri se non si rispettano precise norme di sicurezza e di
comportamento”.
Dopo
aver riportato gli obblighi di lavoratori e datori di lavoro ( Decreto
legislativo 81/2008) e alcune indicazioni della Direttiva Macchine, il
manuale affronta le
caratteristiche
delle macchine movimento terra e delle
macchine
da scavo e carico, con riferimento anche alla documentazione necessaria
e alle attrezzature accessorie.
Ci
soffermiamo su quanto indicato riguardo agli
operatori addetti alla conduzione e alla manutenzione.
Si
ricorda che la legislazione nazionale, ad oggi, non prevede l’obbligo di uno
“specifico patentino” per l’utilizzo e la manutenzione delle macchine movimento
terra (“anche se in sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato,
Regioni e Province Autonome, saranno individuate le attrezzature di lavoro che
abbisogneranno di una specifica abilitazione nonché le modalità per ottenere
tale riconoscimento”; art. 73 comma 5 D.Lgs n. 81/2008).
In
ogni caso il D.Lgs. 81/2008 ribadisce che per mezzi ed attrezzature speciali
ove si richiede competenza e responsabilità, “l’utilizzo deve essere effettuato
da operatori che abbiano ricevuto una
formazione
specifica (art. 71, 73) ed un
addestramento
adeguato. Tale formazione deve garantire che l’utilizzo delle macchine
avvenga in modo corretto, in relazione ai rischi che possono essere causati a
se stessi od ad altre persone”.
In
particolare la conduzione di una
macchina movimento terra
“richiede una particolare abilità e una preparazione tecnica, oltre ad un
elevato senso di responsabilità. L’operatore deve quindi possedere specifici
requisiti psicofisici per essere idoneo a svolgere questo lavoro” e la
conduzione e l’utilizzo di queste macchine deve essere riservato solo a
personale competente incaricato.
Senza
dimenticare che la legge 125/2001, l’intesa Conferenza Stato Regioni del 16/03/2006
e il provvedimento adottato dalla Conferenza Stato Regioni del 18/09/2008 “includono
i lavoratori incaricati della guida di mezzi d'opera per la movimentazione e il
trasporto di terra e manufatti, tra quelli ad
elevato rischio di infortunio e quindi tra coloro da sottoporre a
visite mediche sanitarie (a carico del datore di lavoro) finalizzate alla
verifica di assenza di condizioni di alcooldipendenza o di
assunzione
di sostanze psicotrope e stupefacenti”.
Il
manuale riporta alcuni
obblighi
fondamentali, alcune istruzioni - in linea generale e non esaustive - a cui
devono attenersi gli operatori delle macchine e, contestualmente alle proprie
competenze, il RSPP ed il preposto per un utilizzo e manutenzione corretti e
sicuri del mezzo:
-
“impiegare solo personale addestrato, istruito e formato all’uso specifico
della macchina M.T.
(art. 71, comma 4 e art. 73 comma 4, del D.Lgs
n. 81/08);
-
i lavori nella e con la macchina devono essere eseguiti da personale idoneo
(formato e addestrato) e fidato;
-
accertarsi che sulla macchina intervenga solo personale con specifico incarico;
-
rispettare l’età minima ammessa per legge per la conduzione (non inferiore ai
18 anni);
-
stabilire chiaramente la competenza del personale per la manovra, la
manutenzione e la riparazione;
-
il personale incaricato di attività riguardanti la macchina deve aver letto,
prima dell’inizio dei lavori, il libretto di istruzioni e in particolare il
capitolo “Sicurezza” (è troppo tardi farlo durante l’espletamento dei lavori);
-
anche il personale che interviene solo occasionalmente, per esempio, nella
riparazione o nella manutenzione
della macchina, deve avere letto il libretto delle istruzioni;
-
controllare frequentemente che il personale lavori consapevole dei fattori
relativi alla sicurezza e dei pericoli, attenendosi al libretto di istruzioni;
-
attenersi a tutte le avvertenze per la sicurezza indicate nel libretto del
fabbricante inerenti all’uso corretto della macchina;
-
tenere il libretto d’istruzioni fornito dal fabbricante all’interno della
macchina o in cantiere (se impossibilitati dalla mancanza della cabina);
-
sul telaio esterno della macchina ed all’interno dell’abitacolo, conservare in
condizioni integralmente leggibili le avvertenze per la sicurezza e di
pericolo;
-
non eseguire alcuna modifica, aggiunta o conversione alla macchina che possa
pregiudicarne la sicurezza, senza autorizzazione del costruttore. Ciò vale
anche per il montaggio e la regolazione di dispositivi e valvole di sicurezza,
nonché per la saldatura di particolari strutturali portanti;
-
qualora indicato dal fabbricante oppure se individuato e richiesto dalla
valutazione del rischio, usare equipaggiamenti protettivi personali (DPI)”.
Rimandando
un eventuale futuro approfondimento sull’uso in sicurezza delle macchine movimento terra, diamo qualche breve
informazione sui
DPI da utilizzare.
Ricordiamo
che l’operatore deve porsi alla guida del mezzo “con abbigliamento da lavoro
adeguato, consistente in una tuta idonea che consenta libertà nei movimenti”.
Inoltre
i DPI, “da considerarsi in via preliminare (D.Lgs 81/08 art. 75, 77, 79, ed allegato
VII di riferimento per l’individuazione) per l’
operatore della macchina, sono:
-
calzature di
sicurezza con puntale d’acciaio (o in materiale che consenta di
ottenere le stesse prestazioni di protezione di sicurezza), soletta antiforo,
suola antisdrucciolo; (UNI EN 345-S3 e s.m.);
-
indumenti protettivi e/o tute da lavoro; (UNI EN 340 e s.m.)
-
guanti per la protezione dai rischi meccanici per le attività di manutenzione;
(UNI EN 388 e s.m.);
-
occhiali di sicurezza o visiere per la protezione meccanica durante le attività
di manutenzione; (UNI EN 166 e s.m.);
-
mascherine monouso antipolvere se si
lavora con la portiera aperta; (es. EN 149-FFP2 o compatibili a proteggere
contro le polveri, i vapori, i fumi e simili, dell’ambiente in cui si opera,
previa valutazione del rischio specifico) ;
-
otoprotettori se si lavora con la cabina aperta o in particolari lavorazioni
rumorose, come ad esempio in occasione di demolizioni, (conformi alle norme EN
352-1, EN 352-2, EN352- e s.m.) scelti previa valutazione del rischio in base
ai valori di esposizione al rumore per le varie attività lavorative elencati
nella specifica relazione fonometrica”.
E
i DPI, da considerarsi in via preliminare, per l’
operatore ausiliario a terra sono:
-
“casco di sicurezza (UNI EN 397 e s.m.) con eventuale cinturino (provvisto di
dispositivo di sgancio di sicurezza) per il bloccaggio dell’elmetto alla testa;
-
indumenti ad alta visibilità, anche per il conducente quando scende dal mezzo
in zone con traffico veicolare (UNI EN 471 e s. m.);
-
calzature di sicurezza con puntale d’acciaio (o materiale equivalente per
resistenza alla compressione), soletta antiforo, suola antisdrucciolo (UNI EN
345-S3 e s.m.);
- indumenti
protettivi e/o tute da lavoro (UNI EN 340 e s.m.);
-
occhiali di sicurezza o visiere per la protezione meccanica per le attività di
scavo e demolizione (UNI EN 166 e s.m.);
-
mascherine monouso antipolvere (es. EN 149-FFP2 e s.m.) previa valutazione del
rischio effettivo ed in relazione al tipo di “atmosfera/ambiente” in cui
operano i lavoratori;
-
otoprotettori (conformi alle norme EN 352-1, EN 352-2, EN352-3 e s.m.);
Il
manuale ricorda, infine, che “per l’uso dei DPI di 3^ categoria e per gli
otoprotettori il datore di lavoro, oltre ad una formazione adeguata, deve
eseguire un addestramento specifico al lavoratore (D.Lgs 81/08 art. 77, comma
5) che deve risultare agli atti”.
Sommario del manuale:
La
formazione è importante ed indispensabile
Macchine
movimento terra
Macchine
da scavo e carico
Documentazione,
marcature, certificazioni a corredo delle macchine
Attrezzatura
intercambiabile/apparecchio (in gergo accessorio)
Operatore
addetto alla conduzione e manutenzione
DPI
da utilizzare
Segnaletica
di sicurezza
Lavori
di escavazione
Rischio
di collisione con reti di servizio interrate e linee elettriche aeree
Uso
in sicurezza delle macchine movimento terra (terna, pala, escavatore)
Sollevamento
e trasporto dei carichi
Demolizioni:
operazioni eseguite con escavatore (con pinza, cesoia, martellone ecc...)
Rumore
e vibrazioni
Carico
e scarico della macchina sul carrellone/autocarro (principali adempimenti di
sicurezza)
Manutenzione
in sicurezza
Antincendio
- Pronto soccorso
Macchine
movimento terra: individuazione e analisi dei rischi
Circolare
Ispesl n° 1088/2003
Scuola
Edile Bresciana, “ Manuale
macchine movimento terra: utilizzo e sicurezza”, Quaderno tecnico SEB, a
cura di Giuliano Bianchini (formato PDF, 4.77 MB).
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