"Linea catena e lavori notturni, occorre comunicazione delle imprese"
fonte quotidianosicurezza.it / Normativa
La circolare del Ministero del lavoro del 20 giugno 2011, n.15 (Comunicazioni di svolgimento di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena” e dell’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici) chiarisce che le imprese interessate dalla norma sulle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, sono esclusivamente quelle nelle quali sono svolte attività che soddisfino tutti questi requisiti:
a) Applicazione delle
voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco…(
*);
b) applicazione dei
criteri di organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c.;
c) utilizzo di un
processo produttivo in serie … art. 1 del Dlgs. 67/2011 (Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti).
L’ art. 5 del decreto prescrive che il datore di lavoro delle imprese che svolgono queste particolari lavorazioni è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle medesime.
Entro quale termine le imprese devono effettuare la comunicazione? La norma non prevede un termine, ma
in sede di prima applicazione, doveva essere fatta entro il 30 settembre 2011 per
i lavoratori che avevano svolto lavoro notturno nel corso del 2010,
mentre il lavoro notturno svolto nell’anno 2011 andrà comunicato entro
il 31 marzo 2012.
L’omissione delle comunicazioni è punita con la
sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro.
( *) Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti; lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.; macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; costruzione di autoveicoli e di rimorchi; apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; rlettrodomestici; altri strumenti ed apparecchi; confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori, etc.; confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.
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