News
"I quesiti sul decreto 81: sulla sicurezza nei lavori in quota"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
21/12/2011 -
Quesito
Come
si può verificare se la formazione fornita ai lavoratori in quota sull’uso dei
DPI (linea vita, imbracatura, cordino, ecc.) sia valida o meno? L'allegato XXI
del D. Lgs. n. 81/2008 propone corsi per ponteggi o per lavori con accesso e
posizionamento mediante funi e nel programma di formazione prevede due ore
dedicate all'uso dei DPI in oggetto. I lavoratori che in genere operano in
quota devono seguire questo corso o basta un corso specifico per l'uso dei DPI
anticaduta?
Risposta
Il
D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, ha stabilito con l’art. 136 comma 6 che il datore di
lavoro assicuri che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la
diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad
opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, lavoratori che di seguito, per semplicità, indicheremo
come con il termine di “pontisti”. Con il comma 8 dello stesso articolo 136 il
D. Lgs. n. 81/2008 ha altresì indicato che i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validità di tali corsi sono riportati
nell’Allegato XXI al decreto stesso. In quest’ultimo Allegato, infatti, al
punto 1 della prima parte sono stati indicati i soggetti abilitati alla
formazione dei “pontisti” che sono stati individuati:
-
nelle Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel
settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione
professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito
in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del D.M. n. 166/2001;
-
nel Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante il personale
tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza
sul lavoro;
- nell’ISPESL;
- nelle Associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
- negli Organismi paritetici istituiti nel
settore dell’edilizia;
- nelle Scuole edili.
Nell’Allegato
XXI è stato anche stabilito che al termine dei corsi
di formazione, sulla base di verbali di accertamento dell’apprendimento
rilasciati da apposite Commissioni di esame composte da docenti interni,
vengano rilasciati ai partecipanti degli attestati di frequenza con verifica
degli apprendimenti ed inoltre, per quanto riguarda i contenuti della
formazione, sono state previste nel
programma, nell’ambito di un modulo tecnico fra gli altri elementi, 2 ore
destinate all’uso, alle caratteristiche tecniche, alla manutenzione, durata e
conservazione dei DPI
anticaduta da utilizzare durante la specifica attività di montaggio e
smontaggio dei ponteggi medesimi.
Per
quanto riguarda, invece, i lavori in quota mediante sistemi a funi è l’art. 116
comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 che ha stabilito che il datore di lavoro
fornisca ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste precisando poi con il successivo comma 3 che tale
formazione debba essere di carattere teorico-pratico e debba riguardare fra
l’altro l'utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale, le loro caratteristiche tecniche, la loro
manutenzione, durata e conservazione. Nel comma 4 di tale articolo 116 è stato
altresì indicato che i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i
requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati, così come è accaduto per
i pontisti, nello stesso Allegato XXI al decreto legislativo. In esso per i
lavori in quota mediante sistemi a funi, in particolare, i soggetti formatori
sono stati indicati nel punto 1 della seconda parte dello stesso Allegato,
destinata a tale tipo di attività, ed individuati:
-
nelle Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel
settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione
professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito
in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del D.M. n. 166/2001;
- nel Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della
sicurezza sul lavoro;
- nell’ISPESL;
- nelle Associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
-
negli Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia;
- nelle Scuole edili;
- nel Ministero dell’interno “Corpo dei VV.F.”;
- nel Collegio nazionale delle guide alpine di
cui alla legge 02/01/1989 n. 6 “Ordinamento della professione di guida alpina”.
Come
per i pontisti anche per gli addetti a lavori
in quota con funi vengono rilasciati ai partecipanti, al termine dei corsi
di formazione e sulla base di verbali di accertamento dell’apprendimento
redatti da apposite Commissioni di esame composte da elementi interni, degli
attestati di frequenza con verifica degli apprendimenti. Anche per questi,
inoltre, nel programma di formazione sono inserite nell’ambito di un modulo
tecnico 2 ore di formazione sull’uso, le caratteristiche tecniche, la
manutenzione, la durata e la conservazione dei DPI anticaduta necessari per
svolgere il tipo di attività specifica.
Per
quanto riguarda invece l’obbligo della formazione dei lavoratori sull’uso in
generale dei dispositivi di protezione individuale e quindi anche di quelli per
la protezione anticaduta lo stesso è inserito nel comma 4 lettera h) dell’art.
77 del D. Lgs. n. 81/2008, riportato nel Capo II del Titolo III sui DPI dello
stesso decreto. Con tale articolo è stato stabilito che il datore di lavoro
deve assicurare una formazione adeguata dei lavoratori e organizzare, se
necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo
pratico dei DPI per la protezione dai rischi che può correre durante la propria
attività lavorativa.
Alla
luce quindi di quanto sopra detto ed in risposta al quesito formulato,
finalizzato ad individuare come accertare la validità della formazione sull’uso
dei DPI per i lavoratori adibiti in genere ai lavori in quota, la stessa per quanto
riguarda i pontisti e gli addetti ai lavori mediante sistemi a funi potrà
essere agevolmente accertata con l’acquisizione dei succitati attestati di
formazione, verificando in particolar modo che gli stessi siano stati
rilasciati da soggetti abilitati dalle specifiche disposizioni di legge, in
quanto tali attestati rappresentano una garanzia che i lavoratori abbiano
ricevuta una formazione specifica ed abbiano altresì sostenuta una prova
pratica anche sulla utilizzazione dei DPI. Per la formazione dei lavoratori
esposti, invece, in genere al pericolo di caduta
dall’alto sarà sufficiente acquisire la documentazione attestante la
normale formazione e l’addestramento sull’uso dei DPI anticaduta.
In
conclusione quindi non per tutti i lavoratori adibiti a lavori in quota è
necessario frequentare corsi specifici di formazione per cui, ad esempio, per
l’uso di una scala, che è comunque un’altra attrezzatura utilizzata per potere
lavorare in quota, è sufficiente una normale formazione e lo stesso non
richiede certo una formazione né tantomeno un addestramento particolare e
specifico.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1147 volte.
Pubblicità