News
"Sull’obbligo di notifica del verbale di prescrizioni"
fonte puntosicuro.it / Normativa
09/01/2012 - Presa una precisa posizione dalla Corte di
Cassazione sulla procedibilità o meno dell’azione penale nel caso in cui manchi
la prova che al datore di lavoro sia
stato notificato il verbale di prescrizioni redatto dall’Organo di Vigilanza.
La prova di tale notifica o che il datore di lavoro sia comunque venuto a
conoscenza della contestazione delle violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro spetta al Pubblico
Ministero e la sua assenza, ai sensi dell’applicazione del D. Lgs. 19/12/1994
n. 758, è motivo di improcedibilità dell’azione penale e quindi di annullamento
di una eventuale sentenza di condanna emanata dal Tribunale a carico del datore
di lavoro. La suprema Corte ha ritenuto di aderire in questa sentenza a questo
recente orientamento considerando tale posizione più garantista rispetto a
quella assunta in precedenti espressioni.
Il caso
e il ricorso in Cassazione
Il giudice del Tribunale Monocratico
ha condannato il responsabile di una ditta di costruzioni ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per varie violazioni alla normativa sulla sicurezza nel
lavoro e precisamente per avere omesso di predisporre adeguate protezioni nelle
rampe di scale e nei pianerottoli nonché nei solai e nelle parti prospicienti
il vuoto, per avere consentito l'ostruzione delle vie di transito e di
passaggio nel cantiere e per non avere installato, in alcuni tratti degli
impalcati, idonei parapetti con tavole fermapiede. Sono state, altresì,
contestate irregolarità nei ganci di collegamento per la sospensione di carichi
dalle gru e nell'impianto elettrico.
Avverso tale decisione gli imputati
hanno proposto ricorso alla Corte di Cassazione avendo individuato una
violazione dell’art. 20 del D. Lgs. n. 758 del 1994
in quanto non vi era prova della notifica agli imputati del verbale di
prescrizioni previsto dallo stesso articolo ed hanno pertanto invocato
l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
della suprema Corte
Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di
Cassazione la quale in occasione di tale sentenza ha formulato in merito alcune
interessanti considerazioni. “
Il tema
della procedura di estinzione Decreto Legislativo n. 758 del 1994, ex articoli
20 e segg. delle contravvenzioni in materia di lavoro”, ha sostenuto la
Sez. III, “
ha trovato, finora, risposte
oscillanti da parte di questa S.C.. Si è, infatti, affermato - per un verso
(sez. 3, 24.10.07, Paiano, Rv. 238271) - che pur essendosi al cospetto di una condizione
di procedibilità dell'azione penale, non si richiede una formale notificazione
del verbale di ammissione al pagamento, sicché l'accertamento in ordine alla
sua verificazione comporta una indagine di fatto da ritenersi preclusa in sede
di legittimità”.
“
Per altro verso,
però”, ha proseguito la suprema Corte, “
si
è affermato che ‘nel caso in cui il pubblico ministero non fornisca prova della
notifica del verbale di prescrizioni al
datore di lavoro
, non spetta a
quest'ultimo provare di non averne avuto conoscenza, in quanto incombe all'organo
dell'accusa l'onere di provare che detto verbale, redatto dall'organo di
vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, articolo
20, è stato ritualmente notificato al datore di lavoro, ovvero che l'atto è
stato altrimenti portato a conoscenza di quest'ultimo’ (sez. 3, 9.1.09,
Dulizia, Rv. 243092). Considerandolo più garantista, questo Collegio ritiene di
aderire a tale recente orientamento”.
La Sez. III ha quindi concluso affermando che “
visto che, nella specie, non si può semplicisticamente
presumere la notifica del verbale di prescrizioni - come fatto dal giudicante -
dalla circostanza che vi è stato un parziale adempimento (e, in ogni caso, ciò
varrebbe per uno solo degli imputati), non si può che annullare la sentenza
impugnata con rinvio al Tribunale (di provenienza)
per nuovo esame alla luce dei rilievi appena mossi”.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1033 volte.
Pubblicità