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"Infortuni in itinere in bicicletta: sono indennizzabili?"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
09/01/2012 -
L’Inail,
con un’istruzione
operativa del 7 novembre 2011 “ Infortunio
in itinere - utilizzo del mezzo privato (bicicletta)” ha
definito i criteri per l’indennizzabilità degli infortuni accaduti sul percorso
casa-lavoro utilizzando una bicicletta e i servizi di bike-sharing.
“Con
riferimento all’indennizzabilità di
infortuni
in itinere occorsi utilizzando la bicicletta, - specifica l’Inail
- si ritiene che la valutazione sul carattere “necessitato” dell’uso di tale
mezzo di locomozione, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di
trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la
distanza tra l’abitazione ed il luogo di lavoro, costituisca discrimine ai fini
dell’indennizzabilità
soltanto quando l’evento lesivo si verifichi nel
percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non invece
quando tale evento si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al
traffico”.
Nel caso della strada aperta al traffico di veicoli a motore, infatti, si ritiene esclusa l’indennizzabilità dell’ infortunio in conseguenza alla libera scelta, da parte del lavoratore, di esporsi ad un rischio maggiore, rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto, nell’affrontare il traffico veicolare a bordo del mezzo di trasporto privato.
Nel caso della strada aperta al traffico di veicoli a motore, infatti, si ritiene esclusa l’indennizzabilità dell’ infortunio in conseguenza alla libera scelta, da parte del lavoratore, di esporsi ad un rischio maggiore, rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto, nell’affrontare il traffico veicolare a bordo del mezzo di trasporto privato.
Viceversa,
nel caso di tragitto su pista ciclabile, e cioè su percorso protetto ed
interdetto al traffico dei veicoli a motore, risulta escluso quel rischio aggravato
dalla scelta del mezzo di trasporto privato, e quindi l’infortunio può essere considerato
in
itinere e risarcito.
Con
riferimento all’indennizzabilità degli infortuni occorsi utilizzando il
servizio di bike-sharing, l’Inail precisa che tale servizio, sebbene promosso e
gestito dalle amministrazioni locali ai fini del decongestionamento del
traffico e, quindi dell’inquinamento ambientale, non può, tuttavia, essere
assimilato al mezzo pubblico di servizio.
Al
riguardo, infatti, l’Inail osserva che ai fini di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 38/2000 non è rilevante la proprietà
del mezzo di trasporto utilizzato, che può appartenere sia al lavoratore che a
terzi, quanto, piuttosto, il controllo che il lavoratore può esercitare sulla
conduzione dello mezzo e quindi sulle condizioni di rischio collegate alle
scelte di guida.
Infine
l’Inail precisa che, con riferimento alle ipotesi di percorso effettuato in
parte su pista ciclabile o zona interdetta al traffico e in parte su strada
aperta ai veicoli a motore, l’infortunio che si sia verificato in tale ultimo
tratto deve essere indennizzato solo in presenza delle condizioni che rendano “necessitato”
l’uso della bicicletta.
Condizioni
che non sono necessarie qualora l’infortunio si sia verificato in un tratto di
percorso protetto. Questo in quanto, con riferimento a fattispecie
assimilabili, relative al cosideto percorso misto (effettuato in parte con
mezzo di trasporto privato non necessitato e in parte a piedi), la Corte di
Cassazione (sentenza n. 9982/2006) ha precisato che l’infortunio è
indennizzabile quando l’evento lesivo sia occorso nel tratto percorso a piedi,
tra il punto in cui il lavoratore ha parcheggiato il veicolo nei pressi del
luogo di lavoro e quest’ultimo, purché sussista la ragionevole strumentalità del
luogo di parcheggio del veicolo rispetto all’effettuazione, con modalità miste,
del percorso casa-lavoro.
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