"Durc: tutte le novita' del 2012"
fonte edilone.it / Edilizia
Come previsto dalla delibera 1/2011 del Comitato di Bilateralità, dal 1° gennaio 2012 le Casse Edili devono adottare un modello di denuncia mensile, in cui inserire l’elenco per impresa dei cantieri attivi nel mese di riferimento e il dettaglio delle ore lavorate in ogni cantiere da parte di ciascun operaio. In caso di modifiche non formali alla denuncia inviata , le imprese dovranno trasmettere alle Casse una denuncia integrativa/sostitutiva.
A partire dal 1° ottobre 2012 il Durc per fine lavori dovrà segnalare il raggiungimento o meno della congruità del costo della manodopera rispetto al valore dell’opera.
Novità in vista anche nel 2013 per quanto riguarda il Documento unico di regolarità contributiva. Dal 1° gennaio del prossimo anno, infatti, il Durc regolare dovrà prevedere il rispetto di degli indici di congruità, quali quelli della manodopera per settore, per categorie di imprese o per territorio.
L’obiettivo è quello di promuovere la regolarità contributiva, attraverso il calcolo dell’incidenza minima del costo del lavoro comprensivo di contributi, in relazione alla realizzazione di una specifica opera.
Fino al 1° gennaio 2013, la fase di comunicazione e calcolo della congruità per il rilascio del Durc è in fase sperimentale e su base volontaria presso 44 Casse Edili, ma tra un anno andrà appunto a regime e sarà requisito imprescindibile per il rilascio del Durc regolare.
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