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"I quesiti sul decreto 81: sulla formazione dei dirigenti"
fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione
22/02/2012 -
Quesito
Con riferimento alla nuova formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro è necessario anche per quanto riguarda la
formazione dei dirigenti fare la comunicazione agli Organismi Paritetici come
per i lavoratori? La formazione dei dirigenti,
inoltre, può essere svolta in azienda o deve essere fatta dagli stessi soggetti
indicati per la formazione dei datori di lavoro RSPP?
Risposta
La formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro dei dirigenti d’azienda è
regolamentata dal recente Accordo
raggiunto tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione
dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21/12/2011 (repertorio
atti n. 221), Accordo
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il
26/1/2012, essendo i dirigenti stessi, così come emerge dalla lettura della
definizione di cui all’articolo 2 comma 1 lettera d) dello stesso D. Lgs. n.
81/2008, dei lavoratori subordinati al datore di lavoro alle direttive del
quale sono tenuti ad attenersi.
Sulla formazione
dei dirigenti già si era espresso il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il quale con
l’articolo 37, contenente disposizioni sulla formazione dei lavoratori e dei
loro rappresentanti, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, aveva
stabilito con il comma 7 che:
“I
dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro un'adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della
formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i
relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori
di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”,
e con il comma 7-bis, introdotto dal citato D. Lgs. n.
106/2009, che:
“7-bis. La formazione di cui al precedente
comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui
all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori”,
con i quali sono
stati fissati quindi i contenuti
della formazione ed è stato precisato che la stessa, diversamente da quanto
era stato inizialmente indicato nella versione originaria del D. Lgs, n.
81/2008 in base alla quale la formazione dei dirigenti e dei preposti dovesse
essere svolta in azienda, potesse essere effettuata anche presso gli organismi
paritetici o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali
dei datori di lavoro o dei lavoratori.
Ora con il punto 6
dell’ultimo Accordo Stato Regioni sulla
formazione dei lavoratori del 21/12/2011 la formazione dei dirigenti, così come
definiti dall’articolo 2 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 81/2008 ed in
relazione agli obblighi previsti nell’articolo 18 dello stesso D. Lgs., è stata
strutturata specificatamente in quattro moduli e precisamente nel modulo 1
giuridico – normativo, nel modulo 2 sulla gestione ed organizzazione della
sicurezza, nel modulo 3 sulla individuazione e valutazione dei rischi e nel modulo
4 sulla comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori con una durata
minima di 16 ore e con i contenuti specificatamente indicati nello stesso
Accordo. Secondo quanto indicato nello stesso punto 6, inoltre, la formazione
dei dirigenti, tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione
legale vigente, può essere programmata e deve essere completata nell'arco
temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali,
adottati previa consultazione del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza. Al termine del corso, previa frequenza di
almeno il 90% delle ore di formazione, i dirigenti si devono sottoporre ad una prova
di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa
tra loro, con la finalità di verificare le conoscenze relative alla normativa vigente
e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del
percorso formativo frequentato.
In merito alla
individuazione dei soggetti formatori ed ai requisiti dei docenti, premesso che
per la formazione dei dirigenti non vengono individuati quali soggetti
formatori quelli già indicati per la formazione dei datori
di lavoro RSPP e riportati nel relativo Accordo avente pari data (repert.
n. 223), si fa presente, in risposta al quesito formulato, che nel punto 1
dell’Accordo sulla formazione dei lavoratori, che secondo quanto esplicitamente
indicato nella premessa dello stesso Accordo è valido anche per la formazione
dei dirigenti, è precisato che, in attesa della elaborazione da parte della
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri
di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul
lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così
come previsto all'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/2008,
i corsi
possono essere tenuti, internamente o esternamente all'azienda, da
docenti interni o esterni all'azienda che siano in grado di dimostrare di
possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale esperienza professionale,
secondo quanto indicato nello stesso Punto 1 dell’Accordo, può consistere anche
nello svolgimento per un triennio dei compiti di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.
Per quanto riguarda
poi la richiesta di collaborazione
con gli organismi paritetici, nella premessa dell’Accordo per la formazione
dei lavoratori vengono fornite alcune indicazioni che si deve intendere valide
quindi, in risposta al quesito formulato, anche per la formazione dei dirigenti
e dei preposti, secondo le quali, in coerenza con le previsioni di cui
all'articolo 37 comma 12 del D. Lgs. n. 81/2008, i corsi di formazione per i
lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti
bilaterali, quali definiti all'articolo 2 comma 1 lettera h) del D. Lgs. 10/9/2003
n. 276 e s.m.i. e agli organismi paritetici, così come definiti all'articolo 2
comma 1 lettera ee) del D. Lgs. 81/2008, ove esistenti sia nel territorio che nel
settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro può procedere
alla pianificazione ed alla realizzazione delle attività di formazione. Ove la
richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo
paritetico, secondo quanto si legge nella premessa all’Accordo, occorre che il
datore di lavoro tenga conto delle relative indicazioni nella pianificazione e
realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non
sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove, invece, tale
richiesta non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico
entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente
alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
La formazione dei
dirigenti, inoltre, che può essere svolta anche in azienda ed anche in modalità
e-Learning, così come definita in Allegato I, ove ne ricorrano le condizioni ed
ove vengano rispettati i criteri indicati nello stesso Allegato, costituisce
credito formativo permanente. Al termine dello svolgimento del corso, previo superamento
della prova di verifica, ai dirigenti vengono rilasciati direttamente dall’organizzatore
del corso degli attestati subordinati alla frequenza del 90% delle ore di
formazione previste per i dirigenti stessi.
Per quanto riguarda
poi l’aggiornamento dei dirigenti nell’Accordo è previsto un loro aggiornamento
quinquennale della durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in merito, infine, al
riconoscimento della formazione pregressa nel punto 11 dell’Accordo è previsto
che, fermo restando l'obbligo del citato aggiornamento, non sono tenuti a
frequentare il corso di formazione secondo le nuove regole i dirigenti che
dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’Accordo medesimo,
una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997
effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP
previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n.
37 del 14 febbraio 2006.
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