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"Montare i prefabbricati in sicurezza: i dispositivi di protezione"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
22/02/2012 - L’
Osservatorio Inail/ex Ispesl – istituito su iniziativa dell'Ufficio
Relazioni con il Pubblico – rende disponibili sul sito dell’ Inail/ex
Ispesl documenti, articoli inerenti alle recenti normative, alle procedure
da seguire, alle responsabilità connesse, alle norme ancora in fase di studio.
Materiali informativi che ci permettono di conoscere il parere dell’Inail su
argomenti di attualità relativi alla sicurezza e salute sul lavoro.
Un
approfondimento - dal titolo “
I dispositivi di protezione collettiva per
montare i prefabbricati in sicurezza” e a cura di Luca Rossi
(ricercatore Dipartimento Tecnologie di Sicurezza - ex ISPESL) – si sofferma sulle problematiche di
sicurezza relative al
montaggio delle
strutture prefabbricate con riferimento all’uso di DPC (dispositivi
di protezione collettiva) e di DPI ( dispositivi
di protezione individuale) contro le cadute dall’alto. In particolare si
sottolinea che questa attività è “fra quelle in cui è più indicato l’utilizzo
delle reti di sicurezza a patto che durante la fabbricazione delle strutture
siano previsti idonei dispositivi che ne consentano l’ancoraggio”.
I
lavori inerenti le procedure di montaggio di una struttura prefabbricata devono
essere eseguiti in conformità a quanto prescritto dalla
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 20
gennaio 1982, n. 13, circolare che nella Parte III fornisce le “Istruzioni
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nella produzione, trasporto e
montaggio di elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p.”.
In
particolare – ricorda l’autore - l’
art.
23 (Protezione contro la caduta di persone) della Circolare dispone che
“nelle operazioni di montaggio di strutture prefabbricate, quando esiste
pericolo di caduta di persone, deve essere attuata almeno una delle seguenti
misure di sicurezza atte a eliminare il pericolo stesso:
-
impiego di impalcatura, ponteggio o analoga opera provvisionale;
-
adozione di un sistema di
protezione individuale dalle cadute;
-
adozioni di reti di sicurezza;
-
adozione di altre precauzioni” derivanti da quanto indicato dall'art. 129,
Decreto legislativo 81/2008.
Nella
circolare è inoltre indicato che nella costruzione di edifici, “al posto
dell’impalcatura, del ponteggio o di una analoga opera provvisionale”,
possono essere adottate difese applicate
alle strutture prefabbricate a piè d'opera ovvero immediatamente dopo il loro
montaggio, costituite da parapetto normale con arresto al piede (…) ovvero
dal parapetto normale
, arretrato di 30 cm
rispetto al filo esterno della struttura alla quale è affiancato, e sottostante
mantovana, in corrispondenza dei luoghi di stazionamento e di transito
accessibile”.
Una
sezione del documento riporta alcune
indicazioni
essenziali dalla Circolare n. 13/1982.
Ad
esempio la circolare all’
art.19
«Disposizioni di carattere generale» specifica che
il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati
devono essere effettuati con i mezzi e le modalità appropriati in modo da
assicurare la stabilità del carico e del mezzo in relazione alla velocità di
quest'ultimo e alle caratteristiche del percorso. I percorsi su aree private e
nei cantieri devono essere fissati previo controllo della loro agibilità e
portanza da ripetere ogni volta che, a seguito dei lavori o di fenomeni
atmosferici, se ne possa presumere la modifica. Nel caso di terreni in pendenza
andrà verificata l'idoneità dei mezzi di sollevamento a sopportare il maggior
momento ribaltante determinato dallo spostamento di carichi sospesi; andrà
inoltre verificata l'idoneità del sottofondo a sopportare lo sforzo frenante
soprattutto in conseguenza di eventi atmosferici sfavorevoli.
Altri
punti significativi sono relativi:
-
all’
art. 20, «Idoneità del
personale»: l
e operazioni di montaggio
devono essere eseguite da lavoratori fisicamente idonei, sotto la guida di
persona esperta;
-
all’
art. 21, «Istruzioni scritte»:
il fornitore dei prefabbricati e la ditta di
montaggio, ciascuno per i settori di loro specifica competenza, sono tenuti a
formulare istruzioni scritte corredate da relativi disegni illustrativi circa
le modalità di effettuazione delle varie operazioni e di impiego dei vari mezzi
al fine della prevenzione degli infortuni.
Tali istruzioni dovranno essere compatibili con le predisposizioni
costruttive adottate in fase di progettazione e costruzione. E fra queste
istruzioni rientra il “piano antinfortunistico” (
art.22);
-
art. 27: “Operazioni di montaggio in
particolari condizioni meteorologiche”;
-
art. 28: “Protezione durante le
operazioni di montaggio degli elementi prefabbricati”.
Dopo
aver dato alcune indicazioni riguardo alla corretta effettuazione della valutazione
del rischio, il documento si sofferma sui
dispositivi di protezione collettiva.
I
dispositivi che possono essere utilizzati in questa attività sono i
parapetti provvisori e le
reti di sicurezza.
Si
ricorda che – come indicato nell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 - un
parapetto è definito “normale” quando:
a)
sia costruito con materiale rigido e
resistente in buono stato di conservazione;
b)
abbia un’altezza utile di almeno un metro;
c)
sia costituito da almeno due correnti, di
cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore e il
pavimento;
d)
sia costruito e fissato in modo da poter
resistere, nell’insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere
assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica
funzione.
In
particolare un parapetto normale con arresto al piede è
un parapetto normale completato con fascia continua poggiante sul piano
di calpestio e alta almeno 15 centimetri (Allegato IV).
E
un parapetto
provvisorio, oltre ai requisiti strutturali e dimensionali, “deve possedere
le caratteristiche adeguate per tenere conto delle azioni trasmesse dal
lavoratore in caso di appoggio, di caduta, di scivolamento, di rotolamento o di
urto contro lo stesso; queste caratteristiche sono evidenziate nella norma UNI
EN 13374”.
La
rete di sicurezza è un “sistema
formato dalla rete e dalla intelaiatura di sostegno”.
La
sua messa in opera “deve essere studiata in base alle caratteristiche dei
manufatti in costruzione e, in particolare:
-
“prevedere e mettere in opera gli ancoraggi al momento della costruzione della
struttura prefabbricata;
-
ricercare i metodi suscettibili di ridurre al massimo il rischio di caduta
durante la messa in opera (per esempio, utilizzo di gru o di portali);
-
evitare i vuoti sul perimetro della rete, attraverso i quali il lavoratore
potrebbe passare in caso di caduta;
-
evitare la caduta sulle reti di materiali incandescenti nel caso che al di
sopra delle stesse siano eseguiti lavori di saldatura, di taglio con fiamma
ossidrica o all'arco voltaico;
-
posizionare la rete
di sicurezza in maniera tale da non ostacolare il movimento dei lavoratori
e delle macchine per permettere lo svolgimento delle attività lavorative senza
l’introduzione di rischi aggiuntivi;
-
trasportare, movimentare e stoccare le reti e i loro accessori con cura per
evitare il loro degrado;
-
sorvegliare la corretta regolazione della tensione della rete; tenere in conto,
al momento della progettazione e della costruzione della struttura
prefabbricata, degli sforzi esercitati dalla rete sulla stessa e di quelli
esercitati dagli apparecchi e dalle attrezzature di sollevamento;
-
evitare la possibilità di scioglimento dei nodi sui cavi, a causa di vibrazioni
o di sbattimenti; qualora necessario bisogna adottare le opportune misure di
bloccaggio dei nodi in maniera sicura e programmare un periodico controllo
delle reti e dei loro accessori;
-
asportare i materiali o gli utensili caduti accidentalmente nelle reti;
-
verificare il buono stato dei mezzi di ancoraggio e la tensione delle reti in
riferimento agli sforzi di flessione e di trazione ai quali possono essere
sottoposti gli elementi metallici di ancoraggio delle reti”.
Infine,
rimandandovi alla lettura esaustiva del documento, qualche breve cenno ai
dispositivi di protezione individuale.
Se
infatti a seguito della valutazione dei rischi “l’utilizzo dei DPC non consente
di eseguire in sicurezza il montaggio della struttura prefabbricata deve essere
utilizzato un
sistema di protezione
individuale dalle cadute, nel caso specifico un sistema di trattenuta o un sistema
di arresto caduta”. In particolare i sistemi che impediscono la caduta
libera devono essere preferiti a quelli che arrestano la caduta libera in
quanto, limitando il percorso che può compiere il lavoratore, non permettono la
caduta dall'alto.
Riportiamo,
per concludere, alcune caratteristiche dei due sistemi.
Un
sistema di trattenuta:
-
“limita il movimento del lavoratore, in modo che allo stesso sia impedito di
raggiungere zone in cui potrebbe verificarsi una caduta dall’alto;
-
non è destinato ad arrestare una caduta dall’alto;
-
non è destinato a situazioni di lavoro in cui il lavoratore ha bisogno di un
dispositivo di presa del corpo (per esempio, per impedirgli di scivolare o di
cadere)”.
Un
sistema di arresto caduta:
-
“non impedisce la caduta libera;
-
limita la lunghezza della caduta;
-
permette al lavoratore di raggiungere le zone o le posizioni in cui esiste il
rischio di caduta libera e lo stesso è arrestato nel caso in cui si verifichi la caduta libera;
-
prevede la sospensione dopo l'arresto caduta”.
Osservatorio
Inail/ex Ispesl Osservatorio su Il Sole 24 ore, I
dispositivi di protezione collettiva per montare i prefabbricati in sicurezza”,
a cura di Luca Rossi (ricercatore Dipartimento Tecnologie di Sicurezza - ex
ISPESL), (formato PDF, 435 kB).
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