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" Mancata formazione antincendio, la prova nel verbale ispettivo"
fonte Redazione Antincendio / Formazione ed informazione
22/02/2012 - Una recente
sentenza della Corte di Cassazione, n. 626/2012
ha affermato la responsabilità del legale rappresentante di una società
per non aver adottato le misure necessarie per la prevenzione incendi e
l'evacuazione dei lavoratori.
L’uomo era stato altresì accusato di non aver formato adeguatamente il personale incaricato di prevenzione incendi, sulle operazioni di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione delle emergenze, misure che dovevano essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti.
Nel caso di specie, si discuteva della contestazione di questi addebiti, che erano stati ritualmente portati a conoscenza della società e dell'imputato attraverso un verbale redatto dall'organo di vigilanza durante un sopralluogo: secondo la Corte (che ha richiamato quanto disposto in precedenza nella sentenza n. 10726 del 09/01/2009) è sufficiente che il verbale redatto dall'organo di vigilanza, anche se non ritualmente notificato, sia comunque portato a conoscenza del datore di lavoro ai fini della prova della contestazione degli addebiti.
L’uomo era stato altresì accusato di non aver formato adeguatamente il personale incaricato di prevenzione incendi, sulle operazioni di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione delle emergenze, misure che dovevano essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti.
Nel caso di specie, si discuteva della contestazione di questi addebiti, che erano stati ritualmente portati a conoscenza della società e dell'imputato attraverso un verbale redatto dall'organo di vigilanza durante un sopralluogo: secondo la Corte (che ha richiamato quanto disposto in precedenza nella sentenza n. 10726 del 09/01/2009) è sufficiente che il verbale redatto dall'organo di vigilanza, anche se non ritualmente notificato, sia comunque portato a conoscenza del datore di lavoro ai fini della prova della contestazione degli addebiti.
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