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" Mancata formazione antincendio, la prova nel verbale ispettivo"

fonte Redazione Antincendio / Formazione ed informazione

22/02/2012 - Una recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 626/2012 ha affermato la responsabilità del legale rappresentante di una società per non aver adottato le misure necessarie per la prevenzione incendi e l'evacuazione dei lavoratori.
L’uomo era stato altresì accusato di non aver formato adeguatamente il personale incaricato di prevenzione incendi, sulle operazioni di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione delle emergenze, misure che dovevano essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti.
Nel caso di specie, si discuteva della contestazione di questi addebiti, che erano stati ritualmente portati a conoscenza della società e dell'imputato attraverso un verbale redatto dall'organo di vigilanza durante un sopralluogo: secondo la Corte (che ha richiamato quanto disposto in precedenza nella sentenza n. 10726 del 09/01/2009) è sufficiente che il verbale redatto dall'organo di vigilanza, anche se non ritualmente notificato, sia comunque portato a conoscenza del datore di lavoro ai fini della prova della contestazione degli addebiti.

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