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"Responsabilità in edilizia: imprese esecutrici e impresa affidataria"
fonte puntosicuro.it / Edilizia
29/02/2012 - Concludiamo con questo articolo la presentazione della pubblicazione,
prodotta dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili ( ANCE), dal titolo “
La responsabilità in materia di sicurezza
sul lavoro. I ruoli individuati dal T.U. n. 81/2008 e la delega di funzioni”.
Una pubblicazione che affronta il tema della " delega di funzioni" e chiarisce
i profili di responsabilità che coinvolgono le varie figure che ricoprono ruoli
significativi all’interno delle imprese.
Dopo
aver parlato dei requisiti di
validità della delega
di funzioni e dei ruoli e responsabilità di delegato e
delegante,
concentriamo la nostra attenzione sull’applicazione della disciplina al settore
dei lavori in edilizia, con riferimento a
imprese
esecutrici e impresa affidataria.
L’art.
89 del Decreto legislativo 81/2008 distingue tra
impresa esecutrice ed impresa affidataria dei lavori. La prima è definita come
quell’impresa
che esegue un’opera o parte
di essa impegnando proprie risorse umane e materiali, ma il Testo Unico
attribuisce alla seconda un ruolo importante nell’esecuzione dei lavori
demandando agli artt. 95, 96 e 97 la “definizione di differenti obblighi di
rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza”.
In
particolare è importante comprendere, con riferimento a ciascuna impresa
esecutrice, “quali siano i soggetti che ricoprono la figura di datore di
lavoro, dirigente, preposto e soggetti delegati”. Ed è necessario verificare,
“nella complessità dei soggetti che eseguono i lavori, se vi siano delle
posizioni di garanzia peculiari e, perciò, quali siano le posizioni assunte
dalle singole imprese che intervengono in cantiere”.
Associazione
Nazionale Costruttori Edili, “ La responsabilità
in materia di sicurezza sul lavoro. I ruoli individuati dal T.U. n. 81/2008 e
la delega di funzioni”
In
ogni
impresa esecutrice può
individuarsi la persona fisica che ricopre il ruolo di datore di lavoro quale
soggetto titolare del rapporto di lavoro con
il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha
la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa.
Il
documento si sofferma poi sul concetto di “unità produttiva” per capire se
possa considerarsi unità produttiva, ai fini dell’individuazione del datore di
lavoro, “anche il singolo cantiere, con l’evidente conseguenza di trasferire la
titolarità di detta posizione al soggetto che ricopra il ruolo apicale con
riferimento al cantiere e non all’azienda nel suo complesso”.
In
relazione alla definizione di “unità produttiva” (art.2, comma 1, lettera t) -
che fa riferimento a stabilimento o struttura con
autonomia finanziaria o tecnico funzionale - deve escludersi “che
vi possa essere un qualsiasi automatismo che consenta di definire il singolo
cantiere come autonoma unità produttiva, pur non potendosi escludere in
situazioni particolari la configurabilità di tale autonomia, specialmente per
imprese di grandi dimensioni, operanti in settori diversificati con spiccata
autonomia dalla sede centrale”.
Dunque
il
datore di lavoro dell’impresa
esecutrice è “normalmente il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i
dipendenti o il soggetto che di fatto ha la responsabilità complessiva
dell’intera organizzazione dell’impresa. A seconda perciò della tipologia di impresa,
datore di lavoro può essere il titolare dell’impresa in caso di impresa
individuale, l’amministratore unico o l’amministratore delegato in caso di
società di capitali o di persone. In quest’ultimo caso, può risultare
determinante il conferimento dei poteri decisionali e di spesa attribuiti
normalmente al legale rappresentante dell’impresa”.
Tale datore di lavoro dell’impresa
esecutrice è “tenuto all’adempimento delle misure generali di tutela previste
dall’art. 95 del Testo Unico, che risultano definite sia con riferimento alle
misure generali previste dall’art. 15, sia alle misure particolari relative al
cantiere”. E a questi obblighi si aggiungono quelli previsti dall’art. 96 e tra
questi quello “fondamentale di redazione del piano operativo di sicurezza”.
Si
ricorda infine che lo “strumento maggiormente funzionale a delimitare i profili
di responsabilità è costituito senz’altro dalla delega di funzioni”, attraverso la
quale il datore di lavoro può circoscrivere la propria responsabilità
all’obbligo di vigilanza e controllo desumibile dall’art. 16, comma 3 del Testo
Unico. Anche se è necessario evidenziare che “l’accettazione da parte del
datore di lavoro del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la redazione
del piano operativo di sicurezza costituiscono, per il singolo cantiere,
adempimento all’obbligo di valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo
documento ai sensi dell’art. 17, attività prevista come non delegabile da parte
del datore di lavoro”.
Rimandiamo
i nostri lettori a leggere le indicazioni contenute nel documento relative a
dirigenti e preposti ai quali fanno
carico gli obblighi previsti dagli artt. 18 e 19 del Testo Unico, in tema di
misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Concludiamo
questa breve presentazione parlando invece dell’
impresa affidataria che il D.Lgs. 81/2008 (art. 89, comma 1,
lettera i) definisce come
impresa
titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione
dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori
autonomi. E nel caso che il titolare del contratto di appalto sia un
consorzio tra imprese
che svolga la
funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti
pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei
lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori
oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione
dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese
consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione
dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale
individuazione.
Rispetto
a questa definizione l’
Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici – attraverso un
parere reso in data 27.7.2010 – chiarisce che:
-
“l’espressione ‘consorzi di imprese’ di cui all’art. 89 ricomprende consorzi
stabili, consorzi ordinari e associazioni temporanee;
-
l’ impresa affidataria ai fini della
sicurezza deve essere sempre un’unica impresa, anche in presenza di più imprese
esecutrici;
-
l’individuazione di tale impresa è sostanzialmente rimessa alla libera
determinazione delle parti, salvo l’ipotesi dell’associazione temporanea in cui
dovrebbe coincidere con la mandataria;
-
tale individuazione deve essere effettuata prima della stipula del contratto
mediante apposita comunicazione alla stazione appaltante”.
Si
ricorda che spesso l’esecuzione dei lavori non è demandata ad un’unica impresa,
ma ad una pluralità di soggetti, e per l’esame del ruolo e delle funzioni
attribuite all’impresa affidataria bisogna “tenere presente che impresa affidataria rispetto ai
subappaltatori è l’impresa appaltatrice; ove l’impresa appaltatrice sia
costituita da una pluralità di soggetti, secondo le indicazioni dell’Autorità,
dovendo comunque essere individuata un’unica impresa affidataria, è tale
l’impresa mandataria per l’associazione temporanea ed altra impresa liberamente
individuata dalle parti per i consorzi”.
Se
ciascuna impresa esecutrice è responsabile in
proprio del rispetto della disciplina sulla sicurezza - attraverso le varie
figure delineate di datore di lavoro, dirigente e preposto, oltre all’eventuale
delega di funzioni - “all’impresa
affidataria spetta un ruolo ulteriore ed aggiuntivo che potrebbe costituire
fonte di autonoma responsabilità.
In
particolare, l’art. 97 “attribuisce al datore di lavoro dell’impresa
affidataria il compito generale di verificare le condizioni di sicurezza dei
lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del
piano di sicurezza e di coordinamento, oltre agli obblighi in generale
derivanti dall’esecuzione di lavori in appalto (art. 26 Testo Unico). Al datore
di lavoro dell’impresa affidataria compete, altresì, il coordinamento degli
interventi gravanti anche sulle imprese esecutrici (artt. 95 e 96) e la verifica
della congruenza dei diversi piani operativi di sicurezza predisposti dalle
imprese esecutrici”. E l’art 97, comma 3ter “richiede che il datore di lavoro,
i dirigenti ed i preposti dell’impresa affidataria siano in possesso di
adeguata formazione”.
Dunque
per l’ impresa affidataria, conclude il
documento dell’Ance, “si delinea la sussistenza di un
ruolo particolare e differenziato rispetto alle altre imprese
esecutrici, tale per cui potrebbe ravvisarsi una responsabilità in capo ai
soggetti rilevanti (datore di lavoro e dirigente – direttore di cantiere),
nell’ipotesi in cui si verifichino reati omissivi o infortuni all’interno del
cantiere riguardanti dipendenti di imprese esecutrici”.
In
questo senso è da ritenersi che “all’eventuale responsabilità ascrivibile al
datore di lavoro, direttore di cantiere e/o capo cantiere della singola impresa
possa aggiungersi la responsabilità del datore di lavoro e/o direttore di
cantiere dell’impresa affidataria, laddove siano ravvisabili omissioni
rilevanti in relazione al singolo e concreto evento verificatosi”.
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