News
"Quale formazione e-learning “per” la sicurezza e salute sul lavoro? "
fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione
11/04/2012 -
1.
La matrice ‘Formazione’ a cui rinvia il modello e-learning mutuato dalla
‘Premessa’ dell’allegato I
Come
noto l’ accordo
sancito il
21 dicembre
2011 dalla Conferenza Stato Regioni
per la formazione
sulla sicurezza dei lavoratori [G.U.
- Serie
Generale n. 8 del 11-1-2012], disciplina all’allegato I del medesimo accordo la
‘Formazione via e-learning sulla sicurezza e salute sul lavoro per gli effetti
dell’articolo 37, comma 2 del TUSIC 81/08.
Al
proposito va detto che nel periodo sin qui trascorso dalla entrata in
vigore dell’accordo medesimo, diversi commentatori hanno contribuito a
qualificare le prospettive con riguardo alla formazione per la sicurezza di
lavoratori, preposti e dirigenti riferendosi al modello della formazione svolta
in aula. Non altrettanto risulta sia avvenuto per il modello e le
caratteristiche della formazione
e-learning, che l’accordo medesimo definisce ‘modalità peculiare e attuale
di formazione a distanza’, e che appunto, essendo speciale [rispetto a detta
FAD], per l’accordo è considerata, unica consentita.
Le
caratteristiche della formazione per la salute e la sicurezza secondo il
modello e-learning [prevista dall’accordo, nei casi in cui questa è consentita]
sono richiamati nella ‘Premessa’ del testo dell’allegato I all’accordo.
Tale
‘Premessa’ assume una valenza importante che non è solo descrittiva, ma anche
qualificativa dei presupposti generativi della medesima da previamente vagliare
sin dal suo setting di progettazione.
Potrebbe
infatti sfuggire al lettore che il modello di e-learning, è concepito con
caratteristiche definite nel paragrafo a ‘Premessa dell’allegato I all’accordo,
che come tali vanno dunque tenute in evidenza; mentre le
‘condizioni’, richiamate nel paragrafo seguente alla ‘Premessa’, sono requisiti
che la condizionano; cioè elementi che - a fronte del modello di formazione
definito in ‘Premessa’ e, quindi, già soddisfatta una predefinita matrice
processuale ed erogativa - consentono il ricorso alla modalità e-learning della
piattaforma affinché si conseguano gli effetti che l’accordo in questione si
prefigge.
Perciò
se è vero che ciascuno può definire la formazione come gli aggrada, è altresì
vero che per formazione con modalità e-learning secondo l’accordo Stato Regioni
va intesa quella definita e qualificata dalle caratteristiche
dall’accordo medesimo e non altra.
A
dire il vero nella ‘Premessa dell’allegato I, tali caratteristiche della
formazione e-learnig non sono enumerate dettagliatamente, bensì descritte in
modo diffuso costringendo l’interprete a passare detta ‘Premessa’ al
setaccio per selezionarle.
Soccorre
peraltro a contestualizzare l’impianto normativo di riferimento, un primo
elemento di cornice che riduce l’impegno qualificativo dell’interprete. Ci si
riferisce alla definizione di ‘Formazione’ di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
aa) del TUSIC, alla cui definizione rinvia
ex professo il medesimo art.
37 TUSIC e a cui fa capo il più volte citato Accordo Conferenza
Stato-Regioni. Vale la pena pertanto di riproporre tale definizione, in
quanto è innegabile rappresenti la matrice comune della formazione
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia erogata nella modalità
d’aula che in quella e-learning:
‘aa)
“formazione”: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori
ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale
conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento
in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi”.
La
suddetta definizione di ‘Formazione’ è pertanto matrice concettuale e normativa
della formazione per la sicurezza mutuata dal legislatore del TUSIC 81/08:
anche per la formazione in
modalità e-learning. Ne deriva che anche la medesima formazione in
e-learning, per quanto peculiare ed erogata in modalità di piattaforma, è tale
in quanto comunque mutui principi e chimica processuale della formazione
definita dal TUSIC, chimica che è da assumersi comune anche alla formazione
d’aula.
E
ciò in quanto, per l’una e per l’altra, d’aula o e-learning comune è il
presupposto per il conseguimento degli effetti di validità della formazione
erogata secondo previsioni del TUSIC.
Non
è possibile nell’economia di un singolo commento come il presente pretendere di
approfondire oltre, né tanto meno di esaurire il complesso dell’argomento.
Ci
limitiamo qui a riflettere di alcuni profili che derivano da quanto richiamato
dal TUSIC.
3 Piattaforme e-learning e processi di apprendimento mutuati nell’Accordo Stato-Regioni
2.
Formazione d’aula ed e-learning: conseguire il sapore di essere con la
formazione per la salute e la sicurezza
La
formazione e-learning della sicurezza TUSIC è apprendimento conseguibile
mediante un sistema anche mediatico di rete internet.
In
ogni caso deve confrontarsi con processi andragogici: che prima di tutto si
verificano collettivamente, partecipati [che testimonino di partecipazione,
come dinamica attiva ‘avvenuta’: non solo agibile, ma ‘effettivamente ‘avvenuta’], dai lavoratori
con esiti di competenze conseguite che per essere tali, sono sempre di contesto
organizzativo.
La
formazione, anche quella per la prevenzione [in particolare quella ‘generale’],
non è cenerentola della formazione. Per quanto si colori talvolta come
‘domanda di committenza’ di intenzione clono/addestrativa, diretta a modificare
l’operato contingente del singolo lavoratore, immutato il resto del contorno,
il bisogno di formazione [che non è la domanda] non è mai formazione
dell’individuo. La formazione, anche quella per la prevenzione è sempre
organizzativa: si fonda sulla collusione emotiva delle relazioni e delle
dinamiche contestuali.
La
definizione di formazione del TUSIC è esplicita in tal senso: non si tratta di
inculcare
in ciascun singolo preso separatamente contenuti e nozioni: il processo è
educativo, è rivolto a un gruppo [‘lavoratori’ e non il singolo ‘lavoratore’],
ove ciascuno interagisce mentre apprende con gli altri in una situazione di
contesto gruppuale; mediante una partecipazione autonoma le persone apprendono
nella relazione e nell’interazione, ad apprendere l’organizzazione
sub
specie sicurezza. Si tratta quindi di conoscenze ‘su’, di conoscenze ‘di’
per
conseguire il sapore di essere, un sapore finalizzato ad intervenire con
contributo autonomo nella dinamica organizzativa. Non solo nell’eseguire
procedure ed osservare regole, il che è tipico dell’addestramento; ma ‘per lo
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; cioè
‘per
gestire l’incertezza’, sia pure nell’ambito dei poteri consentiti da
ciascun ruolo [la job: compiti, attribuzioni, aspettative di contesto].
3 Piattaforme e-learning e processi di apprendimento mutuati nell’Accordo Stato-Regioni
Riflettendo
di questo assunto definitorio, l’allegato I dell’Accordo in questione qualifica
le caratteristiche della piattaforma e-learning consentita per la formazione
per la sicurezza nella relazione :
- ‘strumento di formazione dinamico’
- ‘all’interno di gruppi didattici strutturati’
- ‘che consente al discente di partecipare alle attività’
- ‘in una comunità virtuale’
- contribuendo alla nascita di una comunità di pratica’
- online e ‘in un continuo raffronto tra i partecipanti’
Che
poi anche ‘Le condizioni’ del programma e materiale didattico debbano
corrispondere a questa ‘Premessa’ meta/definitoria e processuale, è detto
dall’ Allegato I dell’accordo Stato-Regioni: il punto è che si deve trattare di
una comunità di pratica online, dove la distanza è spaziale, solo
fisica; ma
non rinunzia alla caratteristica che il lavoro di comunità ci sia
e si realizzi non solo , sequenzialmente [il che è ovvio], ma anche
nell’interazione online. Il che risulta molto meno ovvio e spesso nei fatti
assolutamente disatteso, vista la tentazione diffusa di tradurre il cento per
cento dell’attenzione dei processi in macchinette preconfezionate di
efficienza.
La
‘garanzia’ di una ‘raccolta di osservazioni, esigenza e bisogni specifici degli
utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato
scientifico’ è assunta infatti come ‘costante’ del modello dell’e-learning. Non
può essere cioè affidata in sé alla piattaforma, come
pensata una volta per
tutte ex ante.
Questo
è il pregio normativo e riflessivo esplicitato nella‘Premessa’ riportata
ne l‘Allegato I de
La formazione via e-learning sulla sicurezza e salute del
lavoro’, dell’accordo Stato –Regioni. Fa il paio con il richiamo alla figura
del formatore, transustanziato in e-tutor dell’aula virtuale. Formatori, i
quali devono essere in grado di garantire questa ‘costante’ processuale.
Questo
significa che il percorso didattico
-
non solo deve essere prescrittivo: questo è solo una condizione/requisito, per
giunta non l’unica: il tutor espleta il programma assicurandosi che sia stato
espletato, del se e del come si siano conseguite competenze.
-
diversamente ci si affida ad un percorso che resta succube di una idea della
formazione ‘obbligativa, devota al modello controllo/adempimento, contrastante
con quell’espansione autonoma degli individui [processo educativo] che deve
invece essere conseguita per consentire loro di ‘gestire l’incertezza delle
situazioni nella dinamica dei comportamenti organizzativi, proprio ciò cui mira
la competenza di prevenzione e protezione.
-
deve essere percorso-processo interattivo, dando luogo ad una comunità
interattiva e non del singolo.
Se
poi questi profili sopra richiamati siano previsti semplicemente come
eventualità dalla piattaforma, una mera possibilità del suo verificarsi, che di
fatto
non trovi nella dinamica esitata [ad esempio nell’ambito di
un’aula virtuale di n. 4 ore di formazione generale per i lavoratori, o di n. 8
ore della formazione particolare aggiuntiva per il preposto]
un riscontro
effettivo, in termini di esito interattivo realizzato tra utenti della sessione
del corso e tutor e gli altri utenti del medesimo contenuti didattici e
percorso, è la vera questione l’hinc sunt leones della formazione
e-learning.
E’
un aspetto su cui comunque ciascun soggetto del sistema, attore o
vigilante del medesimo che sia, viene ad essere chiamato a dare prova di
valutazione al momento del
redde rationem in termini di efficacia; non
solo in termini quindi di conclusioni iniziali sul risparmio di tempo
conseguibile [rispetto a quali valori in gioco? Questa è la domanda] ma
soprattutto in sede valutativa ex ante delle convenienze di tutela, sempre nel
raffronto con gli esiti di efficacia di una formazione d’aula ‘tradizionale’.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1241 volte.
Pubblicità