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"Pluralità di mansioni: necessaria un'adeguata formazione"
fonte insic.it / Formazione ed informazione
13/04/2012 - Una recente sentenza della Cassazione (
Cass. pen. n. 11112/2012) ha ribadito l’obbligo per il datore di lavoro, di assicurare ai lavoratori una
formazione sufficiente ed adeguata
in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al
proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, in maniera tale da
renderlo edotto sui rischi inerenti ai lavori a cui è addetto.
Nel caso di specie, un lavoratore, ufficialmente assunto come "impiegato tecnico di cantiere", era stato assegnato abitualmente ed occasionalmente, a svariate mansioni diverse da quelle abitualmente attribuite e, durante uno smontaggio di un circuito idraulico a cassano alzato, era rimasto ucciso. Il giudice d’appello aveva inizialmente riconosciuto non colpevole il datore di lavoro, attribuendo la causa dell’evento ad una condotta erronea ed imprudente del lavoratore, che da sola avrebbe determinato l'evento.
Secondo la Corte di Cassazione, invece, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare i profili di responsabilità del datore che aveva, di fatto, tollerato lo spostamento del lavoratore allo svolgimento di mansioni diverse e “indefinite” rispetto a quelle tradizionalmente a lui assegnate.
La Corte di Cassazione precisa infatti che quando la "fluidità" di tali mansioni non consente di definire in modo preciso il profilo professionale del lavoratore, i comportamenti imprudenti non possono essere riconosciute come “il frutto di condotte anomale ed imprevedibili, in quanto l’imperizia è direttamente ricollegabile ad una mancata formazione ed informazione da parte del datore di lavoro”.
Nel caso di specie, un lavoratore, ufficialmente assunto come "impiegato tecnico di cantiere", era stato assegnato abitualmente ed occasionalmente, a svariate mansioni diverse da quelle abitualmente attribuite e, durante uno smontaggio di un circuito idraulico a cassano alzato, era rimasto ucciso. Il giudice d’appello aveva inizialmente riconosciuto non colpevole il datore di lavoro, attribuendo la causa dell’evento ad una condotta erronea ed imprudente del lavoratore, che da sola avrebbe determinato l'evento.
Secondo la Corte di Cassazione, invece, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare i profili di responsabilità del datore che aveva, di fatto, tollerato lo spostamento del lavoratore allo svolgimento di mansioni diverse e “indefinite” rispetto a quelle tradizionalmente a lui assegnate.
La Corte di Cassazione precisa infatti che quando la "fluidità" di tali mansioni non consente di definire in modo preciso il profilo professionale del lavoratore, i comportamenti imprudenti non possono essere riconosciute come “il frutto di condotte anomale ed imprevedibili, in quanto l’imperizia è direttamente ricollegabile ad una mancata formazione ed informazione da parte del datore di lavoro”.
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