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"Sull’obbligo della presenza di un preposto sul luogo di lavoro"
fonte puntosicuro.it / Normativa
16/04/2012 -
Le decisioni della Corte di Cassazione
All’attenzione
della Corte di Cassazione in questa sentenza sono stati gli obblighi di sorveglianza
del preposto alla luce delle disposizioni previste in merito dal D. Lgs.
9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza
sul lavoro. Al preposto, ha sostenuto la suprema Corte, non viene richiesta una
presenza continua sul posto di lavoro per lo svolgimento della sua funzione di
sorveglianza ma è comunque necessario che lo stesso ponga in essere una
costante ed assidua vigilanza e dia istruzioni precise anche per lavori che
possano ritenersi di semplice esecuzione tanto più quando si tratti di un
lavoro che egli stesso ha ordinato ed al quale il lavoratore è stato addetto
per la prima volta.
Il caso, l’imputazione
e il ricorso in Cassazione
La sentenza è riferita ad un infortunio sul lavoro accaduto ad un
dipendente di una ditta che aveva preso in appalto i lavori di pulizia in uno
stabilimento, mentre era intento a pulire una grata. Il lavoratore era stato
incaricato dal suo capo squadra di svolgere delle operazioni di pulizia di una
grata consistenti nell’eliminare delle cicche di sigarette, rifiuti e
quant'altro esistenti su di una lamiera situata al di sotto di una griglia
metallica, posta sul marciapiede, quasi a livello del piano stradale, al fine
di evitare che gli stessi potessero cadere sui dei motori di condizionamento
sottostanti. Per fare tale intervento il lavoratore ha appoggiato il piede
sulla lamiera che, essendo però di spessore molto sottile, non ha sostenuto il
peso del suo corpo per cui è precipitato rovinosamente all'interno della buca
da un'altezza di circa 3 metri.
Per tale infortunio è stato imputato il capo squadra il quale è
stato condannato dal Tribunale a due mesi di reclusione per il reato di cui
all'articolo 590 c.p., commesso
in danno del collega, che ha dichiarato comunque di non doversi procedere in
ordine alla contravvenzione di cui all’articolo
4, comma 5, lettera e) del D.
Lgs. n. 626/1994 in quanto estinta per intervenuta prescrizione. La
condanna inflitta dal Tribunale è stata successivamente confermata dalla Corte
di Appello per cui il capo squadra ha presentato ricorso per cassazione lamentando
fra le motivazioni che la stessa Corte non aveva tenuto conto delle
dichiarazioni rese da due lavoratori della stessa squadra che avevano affermato
che il preposto, ogni volta che si doveva fare un lavoro, dava istruzioni ai
lavoratori così come aveva fatto anche per quanto riguarda la pulizia della
grata allorquando ha spiegato al lavoratore come si doveva fare ed avevano riferito
che l'ispettore intervenuto per effettuare le indagini aveva ritenuto corretto
il modo di procedere dell'azienda.
La condotta del lavoratore nella circostanza, secondo l’imputato, era
stata del tutto abnorme ed imprevedibile ed il preposto si è altresì lamentato
che nell'applicare i principi che regolano la materia della sicurezza sul lavoro
non era stato tenuto conto della abnormità del comportamento dello stesso
lavoratore citando a proposito una sentenza del 10/11/2009 della quarta sezione
della Corte di Cassazione secondo la quale l'abnormità è configurabile anche
riguardo ai comportamenti connessi con lo svolgimento delle mansioni
lavorative, allorché siano consistiti in qualcosa di radicalmente,
ontologicamente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili
imprudenti scelte del lavoratore. Secondo l’imputato stesso, inoltre, la Corte di
Appello non aveva applicato correttamente la legge penale in materia di
sicurezza sul lavoro in relazione ai limiti del dovere
di sorveglianza del preposto in quanto lo stesso, per pacifica
giurisprudenza della Corte di Cassazione, non è tenuto a una costante presenza
sul luogo di lavoro.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso non è stato accolto in quanto l’infortunato ha precisato
di non essere stato puntualmente ed appositamente informato su come doveva
essere svolto il lavoro che il giorno dell'incidente stava svolgendo, avendolo
solo appreso per sentito dire dai suoi colleghi, per cui il datore di lavoro è
venuto meno al dovere di dare precise istruzioni al lavoratore incaricato di
svolgere un lavoro e di controllare che egli lo svolga senza mettere in
pericolo la propria e l'altrui incolumità, quello che è poi il preciso compito del
preposto. L’infortunato ha infatti dichiarato che pur se svolti i corsi di
formazione gli stessi erano stati fatti non sullo specifico profilo e che, per
quanto riguardava la pulizia delle griglie dopo l'installazione delle lamiere,
era stato loro detto soltanto di stare attenti a non farsi male, confermando
dunque che nessuna specifica istruzione era stata data su come eseguire le operazioni di
pulizia e che soprattutto non erano stati informati che la lamiera
sottostante la grata non fosse in grado di reggere il peso di una persona.
Per quanto riguarda il comportamento abnorme del lavoratore reclamato
dal preposto la Sez. IV ha ribadito che lo stesso nella circostanza era
assolutamente da escludere avendo il lavoratore semplicemente posto il piede
sulla grata nel tentativo di svolgere l'opera di pulizia che gli era stata
ordinata e che nessuno tra l’altro gli aveva spiegato come dovesse essere
effettuata tale operazione. La suprema Corte non ha accettate, infine, le
considerazioni che l’imputato ha fatto in merito alla necessità della presenza
costante del preposto. “
Nella specie
infatti”, ha concluso la Sez. IV, “
non
è questione di presenza continua, ma di corretto esercizio delle tipiche
funzioni del preposto che, in quanto delegato alla diretta sorveglianza dei
lavoratori a lui affidati, è certamente tenuto, indipendentemente dalla
presenza al momento del fatto, ad una attenta ed assidua vigilanza e
specialmente a dare istruzioni anche per lavori che possono ritenersi di
semplice esecuzione, tanto più quando, come nel presente caso, si sia trattato
di un lavoro che egli stesso aveva ordinato e di lavoratore che vi era stato
addetto per la prima volta”.
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