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"I quesiti sul decreto 81: rspp e lavoro a progetto"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

06/06/2012 - Sull’obbligo dell’istituzione del spp nel caso che in una azienda operino solo lavoratori a progetto. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
E’ diffusa la presenza di aziende che si avvalgono contemporaneamente di lavoratori dipendenti e di lavoratori a progetto che svolgono la propria attività nell’ambito dell’azienda stessa. Nel caso in cui in una di queste aziende operino solo ed esclusivamente lavoratori a progetto è tenuto il datore di lavoro ad istituire il SPP ed a designare il RSPP? E come si deve regolare per il RLS? Deve attivarsi affinché i lavoratori a progetto provvedano ad eleggersi un loro rappresentante?

Risposta
I lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276 e s.m.i. così come i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409 primo comma n. 3 del codice di procedura civile, sono presi in considerazione nel D. Lgs. 9/4/2008  n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nell’articolo 3, riguardante il campo di applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 medesimo, e nell’articolo 4 relativo al computo dei lavoratori ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale lo stesso decreto fa discendere particolari obblighi.
 
Secondo l’articolo 3 comma 7 di tale D. Lgs. n. 81/2008, infatti:
 
" 7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente”,
 
articolo in base al quale i lavoratori a progetto sono quindi di fatto equiparati ai lavoratori dipendenti allorquando prestino la loro attività lavorativa nell’ambito dei luoghi di lavoro del committente il quale in tale circostanza assume nei loro confronti la veste di datore di lavoro, ai sensi della definizione che del datore di lavoro dà l’articolo 2 comma 1  lettera b) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale è datore di lavoro:
 
b) il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
 
Secondo l’articolo 4 comma 1 lettera l) poi dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 relativo al computo dei lavoratori:
 
“1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:
..................................................................
l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente”.
 
L’applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai lavoratori a progetto era stata già sancita del resto, in vigenza del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., con l’art. 66 comma 4 del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276, contenente l’” Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30”, meglio conosciuta come legge Biagi, che nel 2003 introdusse tale tipologia di rapporto contrattuale. Secondo quanto indicato in tale articolo, infatti, a tali tipi di rapporto “ si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni,  quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
 
Alla luce di quanto sopra messo in evidenza quindi il committente datore di lavoro è tenuto nei confronti dei lavoratori a progetto ad applicare integralmente tutte le disposizioni di prevenzione e di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche nel caso che nell’azienda operino solo tali tipologie di lavoratori ed è tenuto, quindi, ad effettuare la valutazione dei rischi, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi, a sottoporre se necessario i lavoratori a progetto alla sorveglianza sanitaria, a fornire agli stessi i necessari D.P.I, ecc ed è tenuto quindi in definitiva, in risposta al quesito formulato, ad istituire il servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 31 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 ed a designare il responsabile del servizio stesso oppure ad optare, se ne sussistono le condizioni, per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008.
 
Per quanto riguarda poi in particolare la redazione del documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro può ricorrere all’ autocertificazione dei rischi prevista dall’art. 29 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., riservata ai datori di lavoro fino a 10 addetti, senza tenere conto nel computo, alla luce di quanto indicato nel sopracitato articolo 4 comma 1 lettera l) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, del numero di lavoratori a progetto che operano nell’ambito della propria azienda sempre che questi non svolgano la loro attività in maniera esclusiva a favore del committente.
 
In merito, infine, alla designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in un’azienda presso la quale operano anche lavoratori a progetto è opportuno tenere conto di quanto riportato negli accordi interconfederali di settore in merito alle modalità di designazione di tali figure e che comunemente indicano per quanto riguarda l’elezione degli RLS, che alla stessa possano partecipare solo i lavoratori iscritti nel libro di matricola e che possano altresì essere eletti solo lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato escludendo così, di fatto, che il RLS possa essere scelto fra i lavoratori che nell’azienda operano con contratto di lavoratori a progetto.

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