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"I quesiti sul decreto 81: rspp e lavoro a progetto"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
06/06/2012 - Sull’obbligo dell’istituzione del spp nel
caso che in una azienda operino solo lavoratori a progetto. A cura di Gerardo
Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
E’ diffusa la presenza di aziende che si avvalgono contemporaneamente
di lavoratori dipendenti e di lavoratori a progetto che svolgono la propria attività
nell’ambito dell’azienda stessa. Nel caso in cui in una di queste aziende operino
solo ed esclusivamente lavoratori a progetto è tenuto il datore di lavoro ad
istituire il SPP ed a designare il RSPP? E come si deve regolare per il RLS?
Deve attivarsi affinché i lavoratori a progetto provvedano ad eleggersi un loro
rappresentante?
Risposta
I lavoratori
a progetto di
cui agli articoli 61 e seguenti del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276 e s.m.i. così come
i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409 primo comma
n. 3 del codice di procedura civile, sono presi in considerazione nel D.
Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo
Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nell’articolo 3,
riguardante il campo di applicazione del D.
Lgs. n. 81/2008 medesimo, e nell’articolo 4 relativo al computo dei
lavoratori ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale lo
stesso decreto fa discendere particolari obblighi.
Secondo
l’articolo 3 comma 7 di tale D. Lgs. n. 81/2008, infatti:
"
7. Nei confronti dei
lavoratori a progetto di
cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi
di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione
lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente”,
articolo in base al
quale i lavoratori a progetto sono quindi di fatto equiparati ai lavoratori
dipendenti allorquando prestino la loro attività lavorativa nell’ambito dei
luoghi di lavoro del committente il quale in tale circostanza assume nei loro
confronti la veste di datore di lavoro, ai sensi della definizione che del
datore di lavoro dà l’articolo 2 comma 1
lettera b) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale è datore di
lavoro:
“
b) il soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
Secondo l’articolo
4 comma 1 lettera l) poi dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 relativo al computo
dei lavoratori:
“1. Ai fini della determinazione del numero
di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere
particolari obblighi non sono computati:
..................................................................
l) i collaboratori coordinati e
continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di
procedura civile, nonché i
lavoratori a progetto di cui agli articoli 61
e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore
del committente”.
L’applicazione
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai lavoratori a
progetto era stata già sancita del resto, in vigenza del D. Lgs. n. 626/1994 e
s.m.i., con l’art. 66 comma 4 del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276, contenente l’”
Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30”,
meglio conosciuta come legge Biagi, che nel 2003 introdusse tale tipologia
di rapporto contrattuale. Secondo quanto indicato in tale articolo,
infatti, a tali tipi di rapporto “
si
applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto
legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga
nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
Alla luce di quanto
sopra messo in evidenza quindi il committente datore di lavoro è tenuto nei
confronti dei lavoratori a progetto ad applicare integralmente tutte le
disposizioni di prevenzione e di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i., anche nel caso che nell’azienda operino solo tali tipologie di lavoratori
ed è tenuto, quindi, ad effettuare la valutazione dei rischi, ad elaborare il documento di
valutazione dei rischi, a sottoporre se necessario i lavoratori a progetto
alla sorveglianza sanitaria, a fornire agli stessi i necessari D.P.I, ecc ed è
tenuto quindi in definitiva, in risposta al quesito formulato, ad istituire il
servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 31 dello stesso D. Lgs. n.
81/2008 ed a designare il responsabile del servizio stesso oppure ad optare, se
ne sussistono le condizioni, per lo svolgimento diretto del servizio di
prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008.
Per quanto riguarda
poi in particolare la redazione del documento di valutazione dei rischi il
datore di lavoro può ricorrere all’ autocertificazione
dei rischi prevista dall’art. 29 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., riservata
ai datori di lavoro fino a 10 addetti, senza tenere conto nel computo, alla
luce di quanto indicato nel sopracitato articolo 4 comma 1 lettera l) dello
stesso D. Lgs. n. 81/2008, del numero di lavoratori a progetto che operano
nell’ambito della propria azienda sempre che questi non svolgano la loro
attività in maniera esclusiva a favore del committente.
In merito, infine, alla
designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in un’azienda
presso la quale operano anche lavoratori a progetto è opportuno tenere conto di
quanto riportato negli accordi interconfederali di settore in merito alle
modalità di designazione di tali figure e che comunemente indicano per quanto
riguarda l’elezione degli RLS, che alla stessa possano partecipare solo i
lavoratori iscritti nel libro di matricola e che possano altresì essere eletti
solo lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato escludendo così, di
fatto, che il RLS possa essere scelto fra i lavoratori che nell’azienda operano
con contratto di lavoratori a progetto.
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