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"Scongiurato il rischio blocco appalti: proroga di 6 mesi per la qualificazione delle imprese"
fonte www.lavoripubblici.it / Edilizia
07/06/2012 - Scongiurato il rischio blocco appalti. Verrebbe da dire: meglio tardi
che mai, anche se a tutto c'è un limite. Il Consiglio dei Ministri n. 32
del 5 giugno 2012 ha prorogato con decreto legge l'entrata in vigore
delle disposizioni del codice degli appalti pubblici in materia di
qualificazione delle imprese esecutrici di contratti pubblici di lavori e
di garanzia globale di esecuzione che, dal prossimo 8 giugno, avrebbero
bloccato il mercato degli appalti relativo alle lavorazioni nelle
categorie modificate dal nuovo regolamento di attuazione del codice dei
contratti.
In particolare, entro l'8 giugno 2012, le stazioni appaltanti avrebbero dovuto riemmettere, previa conversione nelle corrispondenti nuove categorie, i certificati di esecuzione dei lavori eseguiti nelle vecchie categorie (pari a circa 25.000), rilasciati in vigenza della precedente normativa, che le imprese spendono per il conseguimento della nuova qualificazione.
Considerata la grave difficoltà nel riemettere i certificati di esecuzioni lavori emessi in vigenza de d.P.R. n. 34/2000 e per evitare il blocco del mercato degli appalti delle relative lavorazioni, il Governo ha approvato uno schema di decreto-legge (in vigore dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) che proroga di 180 giorni l'entrata in operatività delle categorie di qualificazioni modificate dal nuovo regolamento.
Entro il medesimo arco temporale della proroga, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità di Vigilanza, stabilirà con decreto le modalità semplificate per la remissione dei certificati di esecuzione dei lavori.
Considerata la difficoltà segnalata dal settore bancario e da quello assicurativo nel mettere a punto il sistema di garanzie richieste, si concede un ulteriore anno per rendere operativo il sistema di garanzia globale di esecuzione, obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di importo superiore a 75 milioni di euro ("grandi opere") e per gli affidamenti a contraente generale di qualunque importo.
Di seguito l'art. 1 (Disposizioni in materia di qualificazione SOA e di garanzia globale di esecuzione) del decreto-legge messo a punto dal Governo.
Comma 1 - I termini previsti dall'art. 357, commi 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di centoottanta giorni.
Comma 2 - I termini previsti dall'art. 357, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di un anno.
Comma 3 - Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da adottarsi entro il termine di cui al comma 1, sono stabilite modalità semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
In particolare, entro l'8 giugno 2012, le stazioni appaltanti avrebbero dovuto riemmettere, previa conversione nelle corrispondenti nuove categorie, i certificati di esecuzione dei lavori eseguiti nelle vecchie categorie (pari a circa 25.000), rilasciati in vigenza della precedente normativa, che le imprese spendono per il conseguimento della nuova qualificazione.
Considerata la grave difficoltà nel riemettere i certificati di esecuzioni lavori emessi in vigenza de d.P.R. n. 34/2000 e per evitare il blocco del mercato degli appalti delle relative lavorazioni, il Governo ha approvato uno schema di decreto-legge (in vigore dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) che proroga di 180 giorni l'entrata in operatività delle categorie di qualificazioni modificate dal nuovo regolamento.
Entro il medesimo arco temporale della proroga, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità di Vigilanza, stabilirà con decreto le modalità semplificate per la remissione dei certificati di esecuzione dei lavori.
Considerata la difficoltà segnalata dal settore bancario e da quello assicurativo nel mettere a punto il sistema di garanzie richieste, si concede un ulteriore anno per rendere operativo il sistema di garanzia globale di esecuzione, obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di importo superiore a 75 milioni di euro ("grandi opere") e per gli affidamenti a contraente generale di qualunque importo.
Di seguito l'art. 1 (Disposizioni in materia di qualificazione SOA e di garanzia globale di esecuzione) del decreto-legge messo a punto dal Governo.
Comma 1 - I termini previsti dall'art. 357, commi 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di centoottanta giorni.
Comma 2 - I termini previsti dall'art. 357, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di un anno.
Comma 3 - Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da adottarsi entro il termine di cui al comma 1, sono stabilite modalità semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
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