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"Terremoto Emilia: il destino dei materiali derivanti dai crolli"
fonte www.insic.it / Ambiente
12/06/2012 - All’interno del
decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, che prevede
“Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”,
agli articoli 17 e 18 sono contenuti importanti riferimenti al
trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o
totale degli edifici.
Si legge nel decreto che i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio individuati al punto 4, in deroga all’articolo 184 del D.Lgs. n. 152 del 2006 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive.
L’articolo aggiunge che in questa previsione non rientrano “quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) facilmente individuabili che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità del punto 2”. Nel caso di presenza di materiali contenenti amianto, il decreto legge indica le modalità in cui si deve procedere alla loro rimozione (vedi punto 2 dell’articolo 17).
All’art. 18 si dispone, infine, che l’Autorità competente può sospendere i procedimenti in corso di cui alla parte IV – Titolo V del D.Lgs. 152/2006, articolo 242, in relazione alla bonifica dei siti contaminati, per un termine massimo di 180 giorni, su richiesta documentata dei soggetti interessati. Disposizioni specifiche riguardano i procedimenti in materia di AIA che hanno presentato domanda di rinnovo, i cui termini sono sospesi per 180 giorni e la validità dell’autorizzazione è prorogata sino all’entrata in vigore del provvedimento di rinnovo.
Si legge nel decreto che i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio individuati al punto 4, in deroga all’articolo 184 del D.Lgs. n. 152 del 2006 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive.
L’articolo aggiunge che in questa previsione non rientrano “quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) facilmente individuabili che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità del punto 2”. Nel caso di presenza di materiali contenenti amianto, il decreto legge indica le modalità in cui si deve procedere alla loro rimozione (vedi punto 2 dell’articolo 17).
All’art. 18 si dispone, infine, che l’Autorità competente può sospendere i procedimenti in corso di cui alla parte IV – Titolo V del D.Lgs. 152/2006, articolo 242, in relazione alla bonifica dei siti contaminati, per un termine massimo di 180 giorni, su richiesta documentata dei soggetti interessati. Disposizioni specifiche riguardano i procedimenti in materia di AIA che hanno presentato domanda di rinnovo, i cui termini sono sospesi per 180 giorni e la validità dell’autorizzazione è prorogata sino all’entrata in vigore del provvedimento di rinnovo.
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