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"Agricoltura: i rischi da valutare e l’adeguamento delle attrezzature"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
20/06/2012 - In relazione alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel
comparto agricolo, PuntoSicuro ha
presentato nei giorni scorsi un documento prodotto dallo S.Pre.S.A.L. dell’ Azienda USL Roma F dal
titolo “ I
rischi in agricoltura alla luce del Decreto Legislativo 81/2008”, un
documento che offre diverse informazioni sui rischi connessi alle attività
lavorative e sulla normativa pertinente, con particolare riferimento al Decreto legislativo 81/2008.
Come
accennato nel precedente articolo di presentazione, i cicli di lavoro nel
comparto agricolo comportano l'esposizione a numerosi rischi per la salute e
per la sicurezza. E nel documento è presente un
elenco, indicativo e non esaustivo, dei
rischi presenti in ambito agricolo da considerare nel processo di
valutazione dei rischi:
-
rischi connessi ai luoghi di lavoro:
“devono essere valutati tutti i rischi legati a carenze strutturali (ad esempio
altezze e cubature inadeguate), alla viabilità interna o esterna (vie di
circolazione e passaggi non ben delimitati o non adatti alla tipologia di mezzi
che devono attraversarle), alla conformazione del terreno (presenza di zone di
pericolo a seguito di piogge o allagamenti)”. Senza dimenticare che vi sono
luoghi di lavoro, caratteristici dell'ambito agricolo e agro-zootecnico (ad
esempio stalle e concimaie) che devono rispondere a requisiti specifici,
requisiti descritti nel presente documento;
-
rischi da movimentazione manuale dei
carichi: comprendono “tutte le operazioni di trasporto o di sostegno di un
carico ad opera di uno o più lavoratori. La valutazione deve comprendere
un’attenta analisi delle lavorazioni con particolare attenzione: alle
caratteristiche del carico quali la pesantezza e l'ingombro; allo sforzo fisico
richiesto; alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro come ad esempio la
presenza di spazio libero sufficiente per l’effettuazione dell’attività
richiesta, l'eventuale presenza di irregolarità del pavimento che possano
costituire ulteriore rischio di
inciampo o di scivolamento”;
-
rischi da esposizione ad agenti fisici:
la valutazione dei rischi da esposizione a
rumore
e
vibrazioni “deve essere effettuata
da personale qualificato, può prevedere una serie di misure specifiche sulle
attrezzature/macchine, deve considerare il tempo di esposizione. Il tutto
finalizzato a determinare il livello di esposizione dei lavoratori a questi
inquinanti ambientali ed a individuare le misure di protezione e prevenzione da
adottare durante lo svolgimento della normale attività lavorativa”;
-
rischi da esposizione a sostanze
pericolose: il documento indica che la valutazione dei rischi chimici
“inizia con l'elenco delle sostanze pericolose direttamente manipolate dai
lavoratori, o comunque presenti in azienda, deve essere effettivamente
rappresentativa delle condizioni di lavoro e deve contenere tutte le
informazioni disponibili”. Riguardo a questo tipo di valutazione lo SPreSAL ha
prodotto una specifica brochure informativa;
-
rischi da esposizione ad agenti
biologici: l’attività agricola - a stretto contatto con la natura, con gli
animali e con prodotti di origine animale - può implicare il rischio
di esposizione dei lavoratori alle zoonosi, le malattie che gli animali
possono trasmettere all'uomo. Il documento, oltre a riportare le possibili vie
di trasmissione di queste malattie (ferite, tagli, morsi, punture, contatto con
liquami, ...), sottolinea che questo è un rischio “invisibile” e per questo
motivo “è essenziale conoscere tutti i rischi che si corrono nell'effettuare
alcune operazioni e attuare le necessarie misure preventive e protettive”;
-
rischi da esposizione ad atmosfere
esplosive: ad esempio con riferimento alla “miscelazione di aria con il
metano contenuto nel biogas e delle polveri dei cereali in prossimità degli
impianti di produzione di biogas, delle vasche di stoccaggio/smaltimento dei
liquami e dei silos/contenitori dei cereali”;
-
rischi da stress lavoro-correlato: si
ricorda che la normativa “stabilisce che il datore di lavoro deve valutare lo stress
lavoro-correlato per i suoi dipendenti”;
-
rischi connessi allo stato di gravidanza:
le condizioni di lavoro che sono considerate accettabili in situazioni normali
“possono non esserlo più durante la gravidanza o il periodo dell’allattamento
fino al settimo mese dopo il parto”. Il documento ricorda i vari obblighi del
datore di lavoro in merito alla valutazione della compatibilità delle mansioni
con un eventuale stato di gravidanza;
-
rischi connessi alla differenza di
genere, di età e di provenienza da Paesi diversi: anche la provenienza dei
lavoratori da Paesi diversi “deve essere considerata una potenziale fonte di rischio;
è sufficiente che un lavoratore non comprenda le istruzioni ricevute perché si
generino situazioni pericolose”;
-
rischi connessi all'uso delle
attrezzature di lavoro: sappiamo che le attrezzature di lavoro
rappresentano nel comparto agricolo uno dei principali rischi per la sicurezza
e la salute dei lavoratori. Nella valutazione dei rischi “dovranno essere
necessariamente considerate: l'installazione in conformità alle istruzioni
d'uso; le procedure
di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate a garantire, nel
tempo, la permanenza dei requisiti di sicurezza; le istruzioni d'uso e di
manutenzione ivi compresa la predisposizione e l'aggiornamento di un registro
degli
interventi di manutenzione delle
macchine e delle attrezzature di lavoro”.
Il
documento si sofferma poi sulle
attrezzature
di lavoro, sui dispositivi di protezione e i requisiti di sicurezza, con
riferimento al Titolo III e all'allegato V del Decreto legislativo 81/2008. In
particolare viene sottolineato che nel caso in cui “una macchina sia sprovvista
delle protezioni necessarie perché acquistata prima che leggi specifiche
regolamentassero il problema, è necessario che il datore di lavoro effettui
degli interventi di adeguamento installando idonei dispositivi di protezione
contro il capovolgimento del mezzo”.
A
livello esemplificativo sono riportati i
principali
dispositivi di protezione relativi al trattore, la macchina
agricola più diffusa ed utilizzata nel comparto:
-
protezione in caso di capovolgimento:
“tutti i trattori a ruote ed a cingoli devono essere dotati di adeguati
dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (telaio o cabina) e di
dispositivo di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza)”;
-
presa di potenza: “la presa di
potenza posteriore ed anteriore del trattore deve essere munita di protezione
fissata sul trattore a copertura almeno della parte superiore e dei due lati”;
-
organi in movimento: “le cinghie di
trasmissione del moto, le ventole per il raffreddamento e tutti gli altri
organi di movimento accessibili devono essere protetti mediante uso di appositi
grigliati in modo da impedire il contatto accidentale con parti del corpo”;
-
parti calde: “la superficie esterna
del silenziatore, del collettore di scarico e della testata del motore devono
essere protette contro il contatto accidentale, per evitare ustioni a causa
delle elevate temperature che possono raggiungere. Devono essere inoltre
protette tutte le superfici calde vicine a gradini, corrimano, maniglie e parti
integranti del trattore usate come appigli per la salita e la discesa dal mezzo
e che possono essere accidentalmente toccate”;
-
accesso al posto di guida: “il
trattore deve avere opportuni mezzi di accesso alla cabina con superfici
grigliate ed antiscivolo, qualora il dislivello tra il suolo e la piattaforma
di guida sia superiore ai 550 mm. Devono inoltre essere installati corrimano o
maniglie per garantire tre punti di appoggio/presa durante le fasi di salita e
discesa dal mezzo”;
-
albero cardanico: “l' albero
cardanico, necessario per trasferire il movimento dalla motrice
all'attrezzatura trainata, deve essere dotato di protezioni in grado di coprire
tutte le parti in rotazione (albero, giunti e snodi esterni).
Il
documento – che vi invitiamo a visionare, anche in relazione al corredo di
fotografie esplicative - ricorda che la Circolare n. 44/2010 del 22
dicembre 2010 “richiama l'attenzione sulla necessità di adeguare anche le
moto-agricole, al secondo posto dopo le
trattrici per infortuni da ribaltamento, pur riconoscendo le difficoltà
esistenti per il reperimento di telai di protezione e cinture di sicurezza per
alcune tipologie di macchina”.
Concludiamo
ricordando che per adeguare le macchine agricole si possono consultare le linee guida prodotte
dall’Inail/ex Ispesl relative all’installazione dei dispositivi di
protezione e all’installazione di sistemi di ritenzione del conducente nei trattori.
S.Pre.S.A.L.
dell’Azienda USL Roma F, “ I
rischi in agricoltura alla luce del Decreto Legislativo 81/2008”, a cura
del Dott. Giorgio Becchetti, del Dott. Antonio Bottacci, della Dott.ssa Paola
Santini e della Dott.ssa Alessia Santoro - aggiornamento febbraio 2012 (formato
PDF, 1001 kB).
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