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"La Cassazione sugli obblighi dei lavoratori"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
09/07/2012 -
Commento a cura di G. Porreca.
Anche
il lavoratore è destinatario degli obblighi in materia di salute e di sicurezza
sul lavoro. L’obbligo imposto allo stesso dalle disposizioni di legge di
prendersi cura sia della propria salute e sicurezza che di quella delle altre
persone che possono essere presenti sul luogo di lavoro e
sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni nonché
l’obbligo di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e di utilizzare i
dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione costituiscono
degli obblighi specifici la cui violazione comporta una “colpa specifica” che
incide, in caso di infortunio, sul concorso di colpa per i danni subiti sia da
esso, come nel caso in esame, che da terze persone.
Il caso
La
Corte di Appello ha confermata la sentenza di condanna emessa a carico di un
capo cantiere per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della
normativa antinfortunistica in danno di un lavoratore infortunatosi confermando
altresì il riconoscimento del concorso di colpa dello stesso infortunato nella
misura del 50% e statuendo la condanna dell'imputato e del responsabile civile
alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro
2000,00.
L’infortunio
sul lavoro si era verificato durante i lavori di manutenzione
di una colonna di assorbimento dell'acido solforico, durati per circa due ore, in
quanto il lavoratore, non avendo fatto uso dell'apposita maschera protettiva, ha
inalato dei vapori nocivi procurandosi così delle lesioni consistite in una insufficienza
respiratoria da inalazione accidentale con incapacità di attendere alle
ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni. I giudici di
merito avevano individuata la responsabilità dell’imputato in quanto, nella sua
qualità di garante, non aveva assicurato al lavoratore infortunato il più
tempestivo ripristino della condizione di sicurezza che sarebbe derivata
dall'indossare la maschera antigas ed avevano affermata, altresì, la corretta
determinazione nel 50% del ritenuto concorso di colpa della parte lesa,
evidenziando la condotta indubbiamente disavveduta e trascurata tenuta
dall'infortunato il quale non aveva indossato la maschera antigas, pur avendo
ricevuto adeguate informazioni preventive ed essendo stato indicato l’utilizzo
della stessa nel permesso di lavoro quale misura di prevenzione del rischio
specifico.
Il ricorso in Cassazione e le decisioni della
suprema Corte
La
parte civile ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'erronea
applicazione della legge penale con riferimento al ritenuto concorso di colpa
sostenendo che il permesso di lavoro recava la semplice prescrizione di
"tenere a disposizione" occhiali, guanti e maschera antigas mentre
l'apposita casella, che prescriveva di indossare
tali dispositivi di sicurezza non era barrata né erano state fornite
istruzioni specifiche di indossare la maschera essendo state tra l’altro del
tutto trascurate, in merito a tale ultima circostanza, le dichiarazioni
testimoniali rese della parte offesa e dell'altro operaio, che assisteva il
danneggiato nel lavoro di smontaggio della colonna recupero acido solforico, i
quali concordemente avevano escluso che fosse stato loro prescritto di
indossare la maschera.
Il ricorso
è stato però ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che ha giudicata logica
e congruamente articolata la motivazione in proposito fornita dal giudice di
merito. Ha rilevato, infatti, la Sez. IV che nel caso in esame il concorso di
colpa della parte offesa è stato correttamente ricondotto all'omesso utilizzo
della maschera antigas, la cui messa a disposizione del lavoratore è stata
oggetto di puntuale accertamento da parte dei giudici di merito. “
Questa conclusione”, ha sostenuto la
suprema Corte, “
è coerente con gli
obblighi che gravano sul lavoratore in quanto anch'egli destinatario iure
proprio della normativa antinfortunistica. Importante, in proposito, è la
disposizione che dettaglia in maniera ancora più puntuale rispetto alla
previgente disciplina (cfr., in particolare, il Decreto del Presidente della
Repubblica n. 547 del 1955, articolo 6), gli obblighi comportamentali dei
lavoratori (Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 20)”.
“Di rilievo, in particolare”, ha proseguito la Sez. IV,
“è l'obbligo imposto al lavoratore di prendersi cura della propria
salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni
(articolo 20, comma 1) nonché, di particolare rilievo nel caso di interesse, quelli
di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro
(articolo 20, lettera b) e di utilizzare i dispositivi di protezione messi a
disposizione (articolo 20, lettera d)”. “Si tratta di obblighi cautelari ‘specifici’”,ha quindi concluso la suprema Corte
,
“ la cui violazione integra un addebito a titolo di ‘colpa specifica’, che
incidono nella determinazione del concorso di colpa della vittima, come nel
caso in esame, ovvero, in caso di danno a terze persone, con gli effetti di cui
all'articolo 589 c.p., comma 2, e articolo 590, comma 3”.
Per
quanto riguarda, infine, la censura proposta dall’imputato secondo la quale il
giudicante avrebbe trascurato la circostanza che nel permesso di lavoro si dava
atto della messa a disposizione della maschera antigas ma non della
prescrizione di indossarla, la suprema Corte l’ha ritenuta destituita di
fondamento, tenuto conto che i giudici di merito avevano espressamente esclusa
l'omessa informazione del lavoratore, evidenziando l'incontro sul tema della
sicurezza svoltosi qualche giorno prima dell'incidente. “
Va ricordato, inoltre”, conclude la Sez. IV, “
che il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 77 dedicato agli
obblighi del datore di lavoro, espressamente prevede al comma 3, l'obbligo del
datore di lavoro di fornire al lavoratore dispositivi di protezione individuali
idonei mentre l'articolo 78 dello stesso Decreto stabilisce che i lavoratori,
in ottemperanza a quanto previsto dal citato articolo 20, comma 2, lettera d)
del citato Decreto Legislativo utilizzino i dispostivi di protezione messi a
loro disposizione”.
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