News
"Gli obblighi in materia di sicurezza per le imprese familiari"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
17/07/2012 - In questi anni PuntoSicuro, spesso stimolata anche da quesiti dei lettori, è tornata diverse volte sul controverso tema dell’
applicazione delle norme relative alla tutela della salute e sicurezza alle imprese familiari.
Spesso diversi ordini professionali producono e pubblicano sui loro
siti documenti di riflessione sulle tematiche della sicurezza negli
ambienti di lavoro, soffermandosi su eventuali dubbi e perplessità. È il
caso dell’ Ordine degli Ingegneri della provincia di Mantova che
ha recentemente riportato sul suo sito un contributo di Francesco
Gallo, funzionario ispettivo Area Tecnica DTL di Mantova, proprio sul
tema delle imprese familiari. Contributo pubblicato il 27 marzo 2012
sulla rivista “Ambiente & Sicurezza” de IlSole24Ore.
Il contributo - dal titolo “
Nell’impresa familiare quali sono gli obblighi in materia di sicurezza?”
– ricorda che fin dall’introduzione in Italia del D.Lgs. 626/1994 “gli
obblighi dell’impresa familiare nell’ambito della normativa
antinfortunistica sono stati contornati da un alone di
indeterminatezza”.
Non solo nel testo del
decreto 626/1994 mancava
qualsiasi richiamo a questa tipologia di impresa (se non per un inciso
contenuto nell’art. 4, comma 11), ma il Ministero del Lavoro era
intervenuto più volte sulla questione dei collaboratori familiari, ad
esempio con la circolare n. 154/1996, 28/1997 e 30/1998. E, ad esempio,
la circolare n. 154/1996 “aveva citato la sentenza della Corte
Costituzionale 3 maggio 1993, n. 212, che aveva confermato il principio
in base al quale la normativa antinfortunistica e di igiene non può
trovare applicazione per l’impresa familiare” (l’impresa familiare è
permeata di legami affettivi per cui sarebbe
problematico l’incastro di obblighi e doveri sanzionati attraverso ipotesi di reato procedibili d’ufficio).
Oggi la posizione del legislatore è radicalmente cambiata, anche in
relazione all’introduzione, dei
cosiddetti contratti
atipici che hanno “destrutturato il rapporto di lavoro subordinato classico
inducendo il legislatore a delineare un diverso profilo di lavoratore”. Ai
sensi dell’art. 2 del Decreto legislativo 81/2008, il
lavoratore
è una persona che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con
o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o
una professione. Mentre per il D.Lgs. 626/1994 il lavoratore era la persona
che prestava attività alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di
lavoro subordinato anche speciale.
Inoltre con il D.Lgs. 81/2008 ha
trovato espresso riconoscimento la
figura
del collaboratore familiare:
nei
confronti dei componenti dell’ impresa familiare di cui all’art. 230-bis del
codice civile, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21.
E l’art.21, che non riguarda solo
i componenti dell’impresa familiare ma anche i lavoratori autonomi, dispone che
tali lavoratori devono: utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle
disposizioni di cui al titolo III; munirsi di dispositivi di protezione
individuale e utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le proprie generalità. Inoltre,
relativamente
ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, questi
lavoratori hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di
partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza
sul lavoro. È bene inoltre ricordare che
ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008,
ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il
presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono
computati i collaboratori familiari di cui all’articolo 230-bis del Codice
civile.
Il contributo, che vi invitiamo a
leggere, si sofferma su diversi aspetti utili a fare chiarezza sugli obblighi
delle imprese familiari, ad esempio sui caratteri dell’impresa familiare,
sulla sua costituzione, sul lavoro nero e sulla figura del titolare
dell’impresa familiare. Ricordando, in questo ultimo caso, che se “è vero che
ai collaboratori familiari di impresa familiare ex art. 230-bis è applicato
l’art. 21, D.Lgs. n. 81/2008, il titolare dell’impresa familiare non può
rivestire la funzione
di datore di lavoro”.
Altro tema affrontato è relativo
al
piano operativo di sicurezza.
Infatti “uno dei dubbi più
frequenti è quale POS sia più rispondente alle peculiarità dell’impresa
familiare ‘pura’, cosiddetta in quanto costituita nel rispetto dei modi
previsti dall’art. 5, comma 4, D.P.R. n. 917/1986, e composta dai soli parenti
e affini del titolare”.
Partendo dalla normativa e dagli
obblighi indicati nell’ art.
21 del D.Lgs. 81/2008, ne deriva che, in questa ipotesi, il piano operativo
di sicurezza che “l’impresa familiare nel suo insieme è tenuta comunque a
redigere”, è un POS “ridotto”, non deve “contenere pedissequamente tutti gli
elementi indicati al punto 3.2.1, Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, in quanto
il POS deve essere adeguato alla natura specifica del cantiere e all’attività
che in esso l’impresa deve eseguire e redatto secondo criteri
di semplicità, brevità e comprensibilità, in
modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di
pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”. Nel documento
sono riportati i punti che in questo caso il POS deve contenere e quelli che
può emettere.
I datori di lavoro
(Art. 96)
delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in
cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci
addetti redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma
1, lettera h), “ma lo stesso deve essere plasmato e ‘cucito’ sulla base dei
reali obblighi che ricadono sui componenti della stessa impresa in virtù della
loro classificazione. Se, invece, l’impresa familiare ha dei dipendenti oltre
ai collaboratori familiari, il POS non sarà più “ridotto” ma conterrà tutti gli
elementi minimi previsti dal punto 3.2.1, Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008”.
E l’impresa familiare, “qualora
debba operare come impresa esecutrice in un
cantiere temporaneo o mobile, deve rispettare le disposizioni di
cui al Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, e, più precisamente, in aggiunta alla
redazione del POS, la stessa è destinataria, ai sensi dell’art.
101, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, del piano
di sicurezza e di coordinamento (PSC) ed è tenuta a trasmettere il proprio
POS, ai sensi dell’art. 101, comma 3, all’impresa affidataria la quale, previa
verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per
l’esecuzione ed è tenuta a ottemperare agli obblighi sulla predisposizione in
cantiere delle misure di sicurezza di cui all’art. 96 contenute nelle altre lettere
a), b), c), d), e) e f), e ad attuare, in base all’art. 100, comma 3, quanto
previsto sia nel PSC che nello stesso POS al pari di ogni altro lavoratore
autonomo o impresa esecutrice”.
Il contributo si conclude
riportando
due ipotesi da cui
discendono obblighi diversi:
-
impresa familiare con lavoratori dipendenti: l’autore ricorda che
“se il titolare dell’impresa familiare ha personale dipendente non iscritto né
inquadrabile come collaboratore familiare acquisisce nei suoi confronti tutti
gli obblighi di un normale datore di lavoro in quanto non è presente alcuna
diversa indicazione né deroga all’interno del D.Lgs. n. 81/2008”. Tuttavia se
nell’impresa “sono presenti, in aggiunta, anche collaboratori familiari
iscritti alla gestione separata INPS e, quindi, non assunti con contratto di
lavoro dipendente agli stessi saranno applicati i precetti dell’art. 21, D.Lgs.
n. 81/2008. Se, invece, questi coadiuvanti-familiari hanno sottoscritto un
contratto di lavoro subordinato col titolare dell’impresa familiare devono
essere inquadrati a tutti gli effetti tra i dipendenti, e a questi devono
essere applicati, al pari degli altri lavoratori, tutte le tutele e i
rispettivi obblighi, come confermato dallo stesso Ministero del Lavoro con
circolare n. 30/1998, la quale ha stabilito che
il vincolo di subordinazione tra familiari esiste sicuramente
nell’ipotesi di formale assunzione con contratto del familiare”;
-
impresa artigiana con collaboratori familiari: in questo caso si
vuole stabilire quali siano gli obblighi propri di un’impresa individuale o
altra forma d’impresa artigiana con collaboratori familiari. Secondo l’autore
“occorre verificare se anche questi devono essere classificati come lavoratori
ex art. 21, D.Lgs. n. 81/2008, o equiparati ai dipendenti”. A questo proposito
si segnala che “i collaboratori di un’impresa non familiare costituitasi fuori
dell’alveo dell’art. 230-bis, c.c., e art. 5, comma 4, TUIR (quindi, senza atto
scritto dinanzi al notaio), non possono godere dell’applicazione della
disciplina dell’art. 21, D.Lgs. n. 81/2008, ma devono sottostare alle stesse
regole previste per tutti gli altri lavoratori e questo è possibile
riscontrarlo nell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, che non ha escluso dal
computo dei lavoratori unicamente i
componenti
di impresa familiare ex art. 230-bis, cod. civ., non già i collaboratori
familiari appartenenti ad altre forme di impresa. In definitiva, l’aver
specificato che deve trattarsi di impresa familiare ex art. 230-bis, c.c., ha
escluso che si possa parlare di impresa familiare al
di fuori del regime previsto da quest’ultimo articolo e dagli altri connessi
allo stesso”.
“ Nell’impresa
familiare quali sono gli obblighi in materia di sicurezza?”, un contributo
di Francesco Gallo, funzionario ispettivo Area Tecnica DTL di Mantova,
pubblicato sul sito dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Mantova e
sulla rivista “Ambiente & Sicurezza” n. 6 del 27 marzo 12 (formato PDF, 323
kB).
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1212 volte.
Pubblicità