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"Terremoto: migliorare i piani di emergenza e evacuazione"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
17/07/2012 - Il momento successivo agli eventi sismici è generalmente fecondo di discussioni, approfondimenti, valutazioni che mettono a nudo le
carenze nella prevenzione e nella gestione delle emergenze e
permettono di affrontare il domani con maggior consapevolezza e
sicurezza. Alcune carenze evidenziate dagli eventi sismici dei mesi
scorsi, che hanno colpito le regioni dell’Emilia Romagna e, in minor
parte, della Lombardia, sono relative alla predisposizione di
Piani di Emergenza e Evacuazione (PEE).
Affronta questo tema la
Circolare prot. 0086009 del 20 giugno 2012 elaborata dalla Direzione sanitaria della ASL di Brescia e
trasmessa ad alcune parti sociali, alle associazioni di imprenditori,
alla Protezione Civile e al Comando dei Vigili del Fuoco a Brescia.
In “
Piani di emergenza e di evacuazione in occasione di catastrofi naturali, con particolare riguardo ai terremoti", si ricorda che dopo il “pesante carico di vittime tra i lavoratori” legati alle scosse sismiche di
questi mesi diventa più che mai necessario che ogni impresa predisponga
interventi per fronteggiare questa calamità naturale e garantire
l’incolumità dei lavoratori, o quantomeno il contenimento dei danni
umani.
Già il D. Lgs. 626/1994 aveva introdotto alcuni precisi obblighi per i datori di lavoro e tra questi, la predisposizione di un
Piano di Emergenza e Evacuazione,
“inteso come strumento idoneo a valutare i rischi conseguenti a
situazioni di emergenza interna o esterna e a predisporre le necessarie
misure tecniche, organizzative e procedurali”. Un Piano che non solo
prefigura un’attenta valutazione dei rischi e una definizione degli
strumenti necessari per gestire l’emergenza ma anche la classificazione
degli incidenti secondo gravità e tipologia di evoluzione, nonché
“ambiti di responsabilità, aree operative e di controllo, strumenti di
intervento, modalità per l’evacuazione e l’attivazione della Pubblica
Autorità”.
Il Decreto legislativo 81/2008 ha ripreso sostanzialmente i
precetti della precedente normativa e, in particolare la circolare
ricorda che il Testo Unico prevede tra le
misure generali di tutela
le
misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e
immediato (art. 15 comma 1 lett. u).
Dopo aver ricordato gli obblighi
dei datori di lavoro e del dirigente, anche con specifico riferimento alla gestione
delle emergenze (art. 18 e art. 43 D.Lgs. 81/2008), l’ASL sottolinea
tuttavia che “
la quasi totalità dei PEE
redatti dalle imprese appartenenti a tutti i settori di attività si presentano
troppo spesso generici e privi dei necessari requisiti sopra richiamati.
Sulla specifica previsione di eventi naturali esterni catastrofici, con
particolare riguardo ai terremoti, si limitano solamente a generiche
indicazioni di comportamento”.
Da parte di “una moltitudine di
datori di lavoro” è dunque ancora
carente
l’approccio alla gestione delle emergenze “con la conseguente diffusa
inadeguatezza a fronteggiare anche calamità naturali con potenzialità
devastante sui lavoratori”.
È dunque necessario “uno
sforzo straordinario di tutti i datori
di lavoro per rivalutare, anche alla luce delle conseguenze dei più recenti
terremoti, l’adeguatezza di quanto realizzato su questo argomento”.
I datori di lavoro lombardi
devono essere consapevoli che in una scala con livello di rischio decrescente
da 1 a 4, “
la nuova mappatura delle zone
sismiche colloca la Lombardia in classe 4, la maggior parte dei Comuni della
Provincia di Brescia in classe 3, ma con le aree geografiche della Valsabbia,
Garda e sud-ovest in classe 2, cioè pericolosità sismica ‘media’, dove possono
verificarsi terremoti abbastanza forti. Questo aspetto non va sottovalutato
da parte di chi deve gestire PEE in queste aree (la mappatura è disponibile sul
sito web della Protezione Civile di Brescia)”.
La circolare segnala alcuni
punti critici per un corretto approccio
alla emergenza relativa al terremoto:
- “preliminare alla
predisposizione di misure di prevenzione e protezione è la
stesura del PEE interno, che renda visibili i possibili eventi
avversi connessi con la specifica attività lavorativa e li connetta all’eventualità
del terremoto;
-
il datore di lavoro dovrà verificare, alla luce della
mutata classificazione per zone sismiche
del territorio italiano successiva al terremoto dell’Aquila, in quale grado di
rischio si colloca l’area in cui insistono gli stabilimenti, considerando la
forte differenziazione da zona a zona del grado
di sismicità; questo aggiornamento è disponibile nei singoli Comuni e dovrà
necessariamente essere inserito nel PEE;
- “fatta questa verifica e
constatato che la zona geografica è stata dichiarata a rischio non più di
‘debole attività’, diversamente dal passato, si tratterà di
considerare che le strutture edilizie che
prima potevano rispettare le norme vigenti oggi non presentano più queste
caratteristiche. Capannoni
industriali che in passato erano stati progettati considerando solo i
‘carichi verticali’, dove travi e pilastri sono retti da un sistema di appoggi
e di incastri, oggi risultano inadeguati in zone sismiche dichiarate a rischio
non di ‘debole attività’ e con terremoti connotati da movimenti oscillatori
orizzontali”. Inoltre va fatta un’ulteriore verifica “per conoscere se
capannoni industriali installati dopo il 2009, che dovrebbero essere conformi a
direttive rispondenti a criteri costruttivi antisismici (D.M. 14.09.2005),
hanno effettivamente rispettato queste norme tecniche. Conclusivamente, si
tratterà quantomeno di rendere esplicito nel PEE se il capannone costruito in
passato si trova oggi a rispettare le norme tecniche, alla luce della nuova classificazione
delle zone sismiche”;
-
“poiché tra gli effetti del terremoto a maggior potenzialità distruttiva
vi è il collasso della struttura
edilizia degli ambienti di lavoro, particolarmente artigianali e
industriali, spesso composta da elementi prefabbricati, si renderebbe utile una
specifica
valutazione della tipologia
dell’edificio e della sua capacità di reggere gli effetti del terremoto,
particolarmente se di natura oscillatoria orizzontale; tale valutazione
potrebbe essere di spunto sia agli interventi di risanamento laddove possibile,
sia alla re-ingegnerizzazione dei layout produttivi e degli spazi quando non è
possibile altra soluzione;
- tra le misure necessarie per il
contenimento del danno dovranno essere individuate
specifiche aree di sicurezza (‘punti sicuri’) dove convogliare i
lavoratori da evacuare, collocando adeguata segnaletica e prestando particolare
attenzione alla individuazione delle opportune vie di fuga e agli ostacoli che
in tale evento si interpongono come, ad
esempio, la fuoriuscita dalle scaffalature dei materiali ivi contenuti;
conseguentemente, saranno predisposte specifiche procedure
da adottare in caso di terremoto;
- andrà maggiormente curata l’
informazione per i lavoratori e la
specifica formazione, particolarmente per la squadra di addetti
all’emergenza; la verifica della congruità del PEE sarà consentita anche
attraverso appropriate esercitazioni pratiche sul luogo di lavoro,
preferibilmente documentate e verbalizzate”.
La circolare continua ricordando
che il
miglioramento dei PEE passa
anche attraverso un’integrazione e valutazione di “ogni altro evento esterno di
origine naturale o antropica capace di coinvolgere l’ambiente di lavoro, quali
ad esempio il rischio idrogeologico, le frane, le inondazioni, le trombe
d’aria, le valanghe, gli incendi boschivi, il collasso di grandi dighe e la
prossimità ad industrie a rischio di incidente rilevante ed altro”.
La Protezione Civile ha definito
l’ elenco degli scenari di rischio relativi alla Provincia di Brescia suddiviso per Comuni, un elenco che
può rappresentare un utile strumento di valutazione iniziale, finalizzato
appunto, ove necessario, all’integrazione dei PEE.
La
circolare si conclude ribadendo che nei luoghi di lavoro gli
sviluppi e le conseguenze di situazioni di emergenza legate a fattori esterni,
come il terremoto, dipende in gran parte
dalla “capacità dei datori di lavoro di realizzare un corretto percorso per la
gestione, nel suo complesso, di ogni passaggio necessario a garantire il
massimo livello possibile di contenimento del danno per i lavoratori”, anche in
ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa vigente.
Link
per consultare e scaricare il Piano di Emergenza e Programma di Previsione e
Prevenzione Provinciale (relativo alla provincia di Brescia)
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