News
"Volontariato: gli obblighi per le associazioni di promozione sociale"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
18/07/2012 - Il 28 giugno 2012 si è tenuto a Padova un incontro dal titolo “ Le novità normative in materia di sicurezza per le
associazioni del Terzo settore e dello sport” sui temi della sicurezza e
della prevenzione sui posti di lavoro rivolto ai responsabili e ai volontari
delle
associazioni di promozione sociale
(sportive dilettantistiche, volontariato …).
L’incontro,
organizzato dalla Camera di
Commercio di Padova con l’Osservatorio Terzo Settore in collaborazione con EnAIP e Forum Permanente del Terzo Settore,
ha fornito precise indicazioni alle associazioni di promozione sociale, di
volontariato e sportive dilettantistiche per favorire il loro adeguamento a
quanto richiesto per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dal Decreto legislativo 81/2008.
Il
“
Terzo Settore” è costituito da diversi
ambiti. Il mondo del non profit, che stenta oggi a mantenere un ruolo autonomo
e innovativo, varie piccole organizzazioni attive soprattutto localmente, con auto-organizzazione
e sperimentazione di economie solidali, organizzazioni che si occupano di
servizi sociali, ma anche cultura, ambiente, difesa dei diritti, cooperazione
internazionale.
Accanto
a queste realtà, come descritto in un documento del Forum Permanente del Terzo Settore del Veneto, emergono nuovi
modi di fare economia, ad esempio il commercio equo e solidale, la finanza
etica, l'agricoltura biologica, lo sviluppo di energie rinnovabili, l' auto-organizzazione
del lavoro.
Rispetto
agli elementi e documenti presentati al convegno, ci soffermiamo brevemente sul
Parere della Direzione Prevenzione della
Regione Veneto – in data 22 giugno 2010, n.
protocollo 345294/50.00.03.03 -
in merito all’
applicazione del
D.Lgs. 81/2008 alle associazioni sportive dilettantistiche e alle associazioni
di promozione sociale.
Riguardo
all’
ambito di applicabilità la
Regione Veneto indica che:
-
“preliminarmente si osserva che l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, prevede
che
Il presente decreto legislativo si
applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le
tipologie di rischio.
-
il successivo comma 2 indica, poi, una serie di attività per le quali le
disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 devono essere applicate
...tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al
servizio espletato o alle peculiarità organizzative da individuarsi con
specifici decreti ministeriali;
-
nel novero di tali ultime attività particolari non sono ricomprese, né quelle
svolte dalle Associazioni
sportive dilettantistiche, né quelle delle Associazioni di promozione
sociale (ex L. 7 dicembre 2000, n. 383)”.
Da
queste premesse consegue che
a tali
associazioni dovrà applicarsi il D.Lgs. n. 81/2008 “in senso estensivo, qualora
si configuri la presenza di un rapporto datore di lavoro/lavoratore”, o nei
termini dell'art. 21 (“Disposizioni relative ai componenti dell'impresa
familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori
autonomi”) con riferimento a quanto indicato espressamente nell’art. 3, comma
12-bis del D.Lgs. 81/2008.
Riguardo
ai
collaboratori che prestano attività a
titolo volontaristico o con mero rimborso spese, in favore delle
Associazioni di promozione sociale di cui alla L. 7 dicembre 2000, n. 383 o
delle Associazioni sportive dilettantistiche di cui alla L. 17 dicembre 2002,
n. 289 (art. 90), “nulla viene specificamente previsto dalla normativa
prevenzionistica”.
Tuttavia
leggendo la definizione fornita dall'art. 2 della L. 11 agosto 1991, n. 266
(Legge quadro sul volontariato), “si ritiene che l'attività svolta dai soggetti
che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con mero
rimborso delle spese, in favore delle Associazioni di promozione sociale o
delle Associazioni sportive dilettantistiche, possa essere equiparata a quella
di
volontariato. Considerate, poi,
le disposizioni dettate dall'art. 3, comma 12-bis, in favore dei volontari
della L. n. 266/1991, volte a fornire anche a questi soggetti una tutela
prevenzionistica di base (non prevista prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.
n. 81/2008) ed in ragione di motivi attinenti alla rilevanza sociale delle
attività svolte dalle Associazioni di promozione sociale e delle Associazioni
sportive dilettantistiche, all'assenza di fini di lucro, nonché alle limitate
risorse a disposizione delle medesime, si ritiene opportuno estendere la
disciplina del citato art. 3, comma 12-bis altresì ai soggetti che
prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con mero
rimborso delle spese, in favore delle medesime Associazioni di promozione
sociale e delle Associazioni sportive dilettantistiche”.
Tali
soggetti dovranno:
-
“utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al
titolo III;
-
munirsi di dispositivi
di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di
cui al titolo III;
-
ove svolgano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione di un datore
di lavoro, questi è tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare e, ove ciò
non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la
prestazione del volontario e altre attività svolte, nell'ambito della medesima
organizzazione, dal personale dipendente;
-
inoltre, il
titolare dell'organizzazione
(Presidente dell'Associazione) è tenuto a fornire loro dettagliate informazioni
sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il volontario è chiamato
ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività”.
Si
sottolinea che in caso di “
presenza di
lavoratori ex art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, oppure nel
caso in cui gli importi eventualmente corrisposti ai collaboratori sopra
considerati non possano essere riconosciuti a titolo di mero rimborso spese,
ma vengano a configurarsi come una retribuzione”, si potranno presentare le
seguenti situazioni:
-
il prestatore d'opera viene considerato quale lavoratore
autonomo (nell'ambito dell'art. 2222 del codice civile) con applicazione
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008;
-
tale soggetto rientra più genericamente nell'ambito dell'art. 2, comma 1,
lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, con conseguente applicazione per esteso delle
disposizioni del Testo Unico relative alla tipologia di attività e di rischio”.
Infine
il Parere della Regione Veneta, per quel che riguarda la sicurezza di coloro che
operano per conto dell'associazione, “precisa che
le palestre o i locali dati in concessione d'uso dall'Ente pubblico non
rientrano nella disponibilità giuridica dell'associazione, di conseguenza
l'obbligo di garantire la sicurezza a carico delle associazioni viene assolto
mediante l'impegno a rispettare le prescrizioni d'uso dell'Ente proprietario o
del gestore che ne hanno valutato i rischi ed hanno approntato le misure di
prevenzione volte alla gestione
delle emergenze e degli incendi”.
Ricordiamo
che è possibile visualizzare il video integrale dell’incontro attraverso il sito della
Camera di Commercio di Padova.
Gli
atti e i
materiali relativi all’incontro “
Le novità normative in materia di sicurezza per le associazioni del
Terzo settore e dello sport”:
-
“ Lo
scandalo dei falsi circoli”, articolo a cura di Paolo Alfier (formato Word,
1.694 kB);
-
“ Le
nuove regole per la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti – Accordo
Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011- Le nuove regole per la formazione
dei datori di lavoro rspp - Accordo Stato-Regioni n. 223 del 21 dicembre 2011”,
a cura dell’avv. Alberto Chinaglia, Direzione Sicurezza e prevenzione della
Regione Veneto (formato PDF, 1.76 MB);
-
“ D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81 - Applicazione alle Associazioni Sportive Dilettantistiche
e alle Associazioni di Promozione Sociale”, a cura della Direzione
Regionale Prevenzione della Regione Veneto (formato PDF, 769 kB);
-
“ I
nodi interpretativi da sciogliere in merito all’Accordo Stato-Regioni relativo
alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'art.37, c.2, del d.lgs. 9 aprile
2008, n.81 s.m.i.”, articolo a cura di Cinzia Frascheri, Responsabile
nazionale di Salute e Sicurezza della Cisl nazionale (formato PDF, 36 KB).
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1451 volte.
Pubblicità