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"Valutazione del rischio: le responsabilità del medico competente"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
24/07/2012 - La letteratura sul tema della
collaborazione
del medico competente alla valutazione dei rischi si è arricchita in questi
ultimi anni di un gran numero di contributi, prese di posizione, proposte e
articoli. E PuntoSicuro ha più volte affrontato l’argomento, anche in relazione
a temi specifici (ad esempio la valutazione
del sovraccarico biomeccanico), agli strumenti per un’idonea collaborazione
e alle condanne
di medici competenti per il reato di omessa collaborazione alla valutazione
dei rischi.
Torniamo
ad affrontare il tema della collaborazione e delle responsabilità del medico
competente attraverso una comunicazione - relativa al 74° Congresso Nazionale SIMLII (Torino, 16-19 novembre
2011) - pubblicata sul primo supplemento al numero di luglio/settembre 2011 del Giornale Italiano di
Medicina del Lavoro ed Ergonomia.
“ Il
Medico Competente e la vigilanza sulla valutazione dei rischi nei luoghi di
lavoro”, a cura di Lucia Isolani - Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti
di Lavoro ASUR Marche Area Vasta 3, Macerata, comunicazione pubblicata in
Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Volume XXXIII n°3, -
supplemento al n.3 - luglio/settembre 2011
In
“
Il Medico Competente e la vigilanza sulla valutazione
dei rischi nei luoghi di lavoro” – a cura di Lucia Isolani, Servizio
Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro ASUR Marche Area Vasta 3, Macerata –
si sottolinea l’importanza della strategia preventiva fondata sulla valutazione
dei rischi e la “
posizione di garanzia”
che il Datore di Lavoro (DL) ha nei confronti del lavoratore: deve “assicurare
le migliori condizioni lavorative ed evitargli, per quanto possibile, il
rischio di infortunio e il rischio di malattia professionale”.
Il
Datore di Lavoro, che tra l’altro non può delegare la valutazione dei rischi ( Decreto legislativo 81/2008, art 17),
risponde “non solo di
culpa in eligendo,
ma anche
in vigilando anche qualora
abbia individuato dirigenti delegati, in quanto Egli resta sempre portatore di
una posizione di garanzia ex lege, mentre il dirigente la acquisisce ex
delega”.
È
sempre il Testo Unico a ricordarci che il Datore di Lavoro effettua la valutazione
dei rischi nei luoghi di lavoro grazie alla collaborazione del Medico
Competente (MC) e del Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione
(RSPP). “Consulenti, meri collaboratori del Datore di Lavoro” che “non possono
essere equiparati al Datore di Lavoro in termini di oneri e responsabilità, in
quanto differente è la loro posizione di garanzia”.
Ciononostante,
continua il documento, “
mentre il Medico
Competente è chiamato a rispondere di reati contravvenzionali relativi alla
valutazione dei rischi, e non solo, non altrettanto accade per il RSPP, con
grande anomalia rispetto alla linearità del mandato del legislatore che opera
così una evidente disparità di trattamento tra professionisti di pari rango”.
RSPP
e Medico Competente “non possono e non sono diretti destinatari per legge
dell’osservanza dei precetti prevenzionali in termini di valutazione del
rischio”. Hanno il
compito
di “individuare le situazioni di rischio
da sottoporre all’attenzione del Datore
di Lavoro”: la loro condotta, “anche qualora possa essere ‘oggettivamente’
responsabile di violazioni”, non dovrebbe essere considerata “caratterizzata da
un titolo di colpa specifica”.
Se
tra i compiti del RSPP e del Medico Competente, rientra anche l’obbligo di
individuare i fattori di rischio e le misure da adottare per la sicurezza e la
salubrità dell’ambiente di lavoro, RSPP
e il Medico Competente “
operano ‘per
conto’ del datore di lavoro, svolgendo solo un’attività di consulenza nella
materia della prevenzione dei rischi in ambiente lavorativo ed i risultati
della loro attività sono destinati al Datore di Lavoro, che deve provvedere ad
ottemperare”. Privi di capacità immediatamente operative sulla struttura
aziendale, questi due attori della prevenzione “possono fungere solamente da
‘ausilio’ al Datore di Lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori
di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza
nonché di informazione e formazione dei lavoratori”. E, tra l’altro, “tra gli
obblighi non delegabili del Datore di Lavoro vi è la designazione del RSPP, ma
non quella del Medico Competente, fatto questo che identifica il RSPP, come
fiduciario primario, in posizione privilegiata, nonostante il pari ruolo
consulenziale con il Medico Competente”.
Il
primo degli obblighi che il legislatore prevede per il Medico
Competente (DLgs 81/2008, art 25), è proprio la collaborazione con il
Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione
dei rischi: “il mancato assolvimento di tale compito implica per il Medico
Competente una sanzione che prevede l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda da
400,00 a 1.600,00 euro”.
L’autrice
della comunicazione ritiene, a questo proposito, che il legislatore attribuisca
“
in maniera impropria” un reato
contravvenzionale al Medico Competente (relativo alla mancata valutazione dei
rischi): “è difficile giustificare la titolarità e la responsabilità del Medico
Competente in questo ambito, visto che la sua nomina ed il suo compito
peculiare riguardano l’attività sanitaria (sorveglianza sanitaria, giudizi di
idoneità…) di cui risponde in prima persona”.
Se
è vero che attraverso la valutazione
dei rischi, il Medico Competente diventa “un protagonista fondamentale
della prevenzione uscendo dal perimetro puramente sanitario”, questo “non può
giustificare l’assimilazione tra Medico Competente e Datore di Lavoro in
termini di responsabilità penali e sanzioni nel contesto della prevenzione nei
luoghi di lavoro. E “il contrasto è poi stridente e fastidioso al confronto con
il RSPP”.
Inoltre
in merito allo svolgimento della valutazione dei rischi da parte del Medico
Competente, “la sua condotta dovrebbe più propriamente essere valutata valutando
preliminarmente l’
adeguatezza della
collaborazione con il Datore di Lavoro ovvero se il Datore di Lavoro gli
abbia richiesto di collaborare in tal senso”.
Infatti
il DLgs 81/2008 all’art 18 obbliga il Datore di Lavoro, tra le altre cose,
a richiedere al Medico Competente
l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal presente decreto e
quindi, “
solo qualora il Medico
Competente neghi la propria partecipazione, Egli dovrebbe, più correttamente,
rispondere di fatto di mancata valutazione del rischio, intesa come mancata
collaborazione alla stessa. Diversamente, l’adeguatezza della partecipazione
alla valutazione dei rischi da parte del Medico
Competente, in termini quantitativi e qualitativi, non è e non può essere
oggetto di contravvenzione, non essendovi parametri normativi per definire il
limite oltre il quale scatta la sanzione”.
E
“la qualità della valutazione dei rischi da parte del Medico Competente non è
sanzionabile in quanto tale, ma rimanda al protocollo di sorveglianza sanitaria
o ai contenuti della cartella sanitaria e di rischio che sono invece oggetto di
responsabilità contravvenzionale per il Medico Competente”. Laddove poi non ci
sia una valutazione del rischio o la valutazione risulti inadeguata, “il
rapporto di causalità tra l’omissione/insufficienza della valutazione e
l’infortunio/malattia deve essere accertato con un’indagine effettivamente
svolta e non teorizzata, rapportando gli effetti indagati e accertati della
omissione all’evento che si è concretizzato. Come viene ben descritto in
giurisprudenza non può essere cioè affermata una
causalità di principio”.
La
comunicazione si conclude indicando che risulta “
discutibile dal punto di vista normativo l’attribuzione della
responsabilità penale al Medico Competente in merito alla mancata valutazione
dei rischi, mentre sembra più consona, in virtù delle reali attribuzioni
che competono ai ruoli svolti, che ne risponda in forma esclusiva il Datore di
Lavoro”.
È
il Datore di Lavoro che “dovrà richiamare alla collaborazione alla valutazione
dei rischi i suoi due consulenti”, RSPP e MC. Laddove “vi sia una mancata o
inadeguata partecipazione in tal senso a carico dei due professionisti saranno
configurabili delle responsabilità, attualmente esclusivamente in capo al
Medico Competente considerando la norma prevenzionistica attuale”.
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