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"I quesiti sul decreto 81: formazione per mansioni diverse"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
25/07/2012 -
Quesito
Se in una stessa azienda,
classificata secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 sulla
formazione dei lavoratori tra le aziende a rischio medio (pertanto 4 + 8 ore),
operano lavoratori occupati in aree a rischio basso tipo Uffici come si deve programmare
in tal caso la formazione dei lavoratori stessi?
Risposta
Prima di rispondere
al quesito occorre formulare in premessa una serie di considerazioni che discendono
dalla lettura sia delle disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n.
81 e s.m.i. che di quelle contenute nell’ Accordo
sulla formazione dei lavoratori, raggiunto il 21/12/2011 nell’ambito della
Conferenza Stato-Regioni pubblicato sulla G. U. dell’11/1/2012 ed entrato in
vigore il 26/1/2012, che qui di seguito si ritiene opportuno riportare:
- il datore di
lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente
ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze
linguistiche, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno,
prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e
doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza
e con riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del
settore o comparto di appartenenza dell'azienda (art. 37 comma 1 lettera a e b
del D. Lgs. n. 81/2008);
- la durata della formazione dei lavoratori deve
essere almeno di 4, 8 o 12 ore in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e
ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda
(punto 4 dell’Accordo);
- la trattazione
dei rischi prevista nell’ambito della formazione specifica dei lavoratori va
declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza
dell’azienda e della specificità del rischio (punto 4);
- i contenuti e la
durata della formazione dei lavoratori sono subordinati all’esito della
valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro (punto 4);
- il percorso formativo e i relativi argomenti
possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei
rischi
effettivamente presenti in azienda. aumentando di conseguenza il numero di
ore di formazione necessario (punto 4);
- deve essere
garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo
corso con particolare riferimento al settore di appartenenza (punto 4);
- i lavoratori di
aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgano mansioni
che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi
possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso (punto 4);
- rimane comunque
salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione
specifica dei lavoratori secondo le risultanze della valutazione dei rischi
(punto 4);
- la durata ed i
contenuti indicati nell’Accordo costituiscono un minimo da garantire per cui
possono essere ampliati secondo le esigenze delle aziende (punto 4);
- qualora il
lavoratore, all’interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere
mansioni riconducibili, secondo quanto indicato nell’Allegato II, ad un settore
a rischio maggiore costituisce credito formativo permanente sia la formazione generale
la formazione specifica di settore già effettuata: quest’ultima dovrà essere
completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti,
attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte (punto 8).
Ora, alla luce di
quanto sopra detto, è chiaro quindi, che,
ai fini della individuazione dei contenuti e della durata della formazione dei
lavoratori, conta sia il settore di attività Ateco al quale appartiene l’azienda
ed indicato nell’Allegato II dell’Accordo che, e soprattutto, la categoria dei
rischi
presenti effettivamente in azienda, rischi riferiti alle mansioni
svolte dai lavoratori ed ai possibili danni che questi possano subire, per
fronteggiare i quali è necessario pertanto che il datore di lavoro provveda a
formare adeguatamente i lavoratori stessi.
Può succedere
benissimo quindi in altre parole che in una stessa azienda, così come si
verifica nel caso di cui al quesito formulato, pur appartenendo la stessa per
l’attività Ateco in essa svolta ed in base all’Allegato II ad una determinata fascia
di rischio, ci siano lavoratori che possano comunque svolgere la propria
attività, anche se sporadicamente, in reparti appartenenti ad una fascia di
rischio diversa.
In tali casi è
necessario tenere conto di quanto indicato nell’Accordo sulla formazione dei
lavoratori al punto 8 riguardante l’ipotesi di una azienda multiservizi e cioè
che “
qualora il
lavoratore, all'interno di una stessa
azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un
settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato II, costituisce
credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla
Formazione Specifica di settore già
effettuata; tale Formazione Specifica dovrà essere completata con un
modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti,
attinente ai rischi
delle nuove mansioni svolte”.
Una regola quindi
sulla formazione
dei lavoratori potrebbe essere in tali casi, per quanto sopra detto, quella
in base alla quale l’azienda individui nell’ambito della propria organizzazione
delle aree omogenee di lavoratori in relazione ai rischi che questi possano
effettivamente correre ed avvii quindi gli stessi ad una formazione generale
comune a tutti, tenuto conto che questa costituisce un credito formativo permanente,
e successivamente ad una formazione specifica con durata e contenuti diversi a
seconda dei rischi che i lavoratori possono effettivamente correre, obiettivo questo
che è in fondo quello richiesto dalle disposizioni di legge vigenti in materia
di salute e di sicurezza sul lavoro. Nel caso poi di un eventuale trasferimento
dei lavoratori in settori della stessa azienda di pari rischio o di rischio
inferiore non è necessario effettuare alcuna integrazione della formazione già
impartita mentre nel caso di un eventuale trasferimento degli stessi in settori
di rischio superiore la formazione, così come indicato esplicitamente nell’Accordo,
“
dovrà essere completata con un
modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti,
attinente ai rischi
delle nuove mansioni svolte”.
La procedura sopra
indicata, per quanto possa sembrare complessa, è l’unica che consenta di
rispettare sia le disposizioni di legge che le indicazioni fornite dall’Accordo
sulla formazione dei lavoratori le quali, come più volte nello stesso indicato,
mirano a portare a conoscenza ed a fornire ai lavoratori una formazione
specifica corrispondente ai rischi effettivi e concreti che gli stessi possono
correre nell’ambito dell’azienda nella quale sono chiamati a prestare la loro
attività.
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